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PDL 207

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 207



 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato PISCITELLO

Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte

Presentata il 30 maggio 2001


      

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Onorevoli Colleghi! - L'approvazione da parte della Commissione delle Nazioni Unite per i diritti umani riunita a Ginevra della proposta italiana per una moratoria delle esecuzioni in vista dell'abolizione definitiva della pena di morte, l'impegno del Parlamento italiano per la salvezza dell'innocente condannato a morte negli USA Joseph O'Dell, hanno posto il nostro Paese all'avanguardia nella lotta per l'abolizione o la moratoria della pena di morte in tutto il mondo.
      Peraltro, l'opera di adeguamento dell'Italia a questo principio universale di civiltà non è stata rivolta solo alla comunità internazionale, ma anche all'ordinamento giuridico interno. Negli anni scorsi con la legge 13 ottobre 1994, n. 589, è stato soppresso il riferimento alla pena di morte nel nostro codice penale militare di guerra; con la sentenza n. 223 del 1996 la Corte costituzionale ha sancito l'illegittimità costituzionale dei trattati firmati dall'Italia ove questi consentano l'estradizione di cittadini, come di stranieri, verso Paesi che applicano la pena di morte.
      La frontiera abolizionista si è perciò spostata in avanti, al di là di quanto potesse essere ipotizzato fino a pochi anni fa.
      Tuttavia, per quanto ciò possa sembrare strano, il fantasma della pena capitale resta all'interno dell'ordinamento giuridico italiano; anzi per certi versi, volendo estremizzare il ragionamento, dopo la citata sentenza della Corte costituzionale, gli estradandi sono costituzionalmente più garantiti dei cittadini italiani.
      Il motivo di tutto ciò risiede nell'ultimo comma dell'articolo 27 della Costituzione, laddove, nell'escludere la pena capitale dal nostro ordinamento («Non è ammessa la pena di morte»), se ne autorizza l'uso «nei casi previsti dalle leggi militari di
 

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guerra». Tanto è bastato alla Cassazione per affermare, in ogni occasione possibile, che la pena capitale non è in assoluto contraria al nostro ordinamento. Nella massima della sentenza 9 maggio 1977, I sezione di Cassazione penale, si legge: «La norma dell'articolo 2 della Costituzione, sul riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo, non pone il divieto assoluto della pena di morte che è ammessa dall'articolo 27». Nella massima della sentenza 22 novembre 1977 addirittura si legge che «è manifestamente infondata la questione di costituzionalità in riferimento agli articoli 10, 26 e 27 della Costituzione, posta rispetto alle Convenzioni che consentono estradizione pur in presenza di reati puniti con la pena capitale dal Paese richiedente».
      In effetti, in una situazione estrema in cui il Parlamento dovesse dichiarare lo stato di guerra (articolo 78 della Costituzione) sarebbe molto semplice sopprimere la legge n. 589 del 1994, con ciò ripristinando l'intero codice penale militare precedente, ivi compreso il famigerato articolo 241, con il quale si consentiva al comandante militare di passare per le armi coloro che compromettono la sicurezza del Corpo. Tutto ciò sarebbe peraltro possibile anche mediante decreto-legge. Grazie all'ultimo comma dell'articolo 27 della Costituzione, quelle poche parole attualmente residuo del passato potrebbero trasformarsi nella chiave di volta di un pericoloso ritorno al passato.
      Nel Paese all'avanguardia nella cultura abolizionista il ripristino di una misura medioevale avrebbe persino un avallo costituzionale!
      La conclusione di quanto esposto è che ci pare conseguente e necessaria una modifica costituzionale. Il risultato della soppressione della frase: «se non nei casi previsti dalle leggi penali di guerra», da noi proposta, lascerebbe nel testo costituzionale una fondamentale dichiarazione di principio: «Non è ammessa la pena di morte».
      Tutto ciò farebbe onore a tre secoli di cultura abolizionista italiana e sarebbe la naturale conseguenza della scelta di civiltà che il Parlamento italiano ha sempre espresso.
      Novantacinque Paesi al mondo ancora prevedono nel proprio ordinamento la pena capitale. Alcuni di questi la applicano sistematicamente o con scarse garanzie processuali, o rispetto a reati per i quali nella nostra cultura non esiste nemmeno più la riprovazione morale (si pensi all'adulterio in alcuni Paesi islamici). Alcune migliaia di esecuzioni capitali vengono eseguite annualmente nel mondo e nei soli Stati Uniti migliaia di condannati attendono la loro ora nel «braccio della morte». La battaglia per la soppressione o per una moratoria delle pene capitali è ben lontana dall'essere vinta.
      Quando nelle sedi internazionali si discute di pena di morte tutto il mondo ci guarda, poiché è dall'Italia, dalla sua diplomazia e dalle sue organizzazioni nonviolente che proviene il più potente impulso abolizionista.
      L'approvazione della presente proposta sarebbe un segnale forte per tutti e dimostrerebbe al mondo intero che la patria di Beccaria ha l'ambizione di sperare e la volontà di perseguire il raggiungimento dell'obiettivo della completa abolizione degli omicidi legali di Stato in ogni Paese del pianeta.
 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

      1. Al quarto comma dell'articolo 27 della Costituzione le parole: «se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra» sono soppresse.


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