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PDL 5466

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5466



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MASSIDDA

Nuovo ordinamento della professione di assistente sociale

Presentata il 30 novembre 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge che reca il nuovo ordinamento della professione di assistente sociale, innova la disciplina vigente prevista dalla legge n. 84 del 1993 («Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione del relativo albo»). Essa si fonda sulla esigenza di adeguare la previgente normativa, ormai superata da più recenti disposizioni, alla complessiva evoluzione legislativa in progressiva espansione circa il mandato sociale, istituzionale e professionale correlata alla entrata in vigore della legge-quadro n. 328 del 2000 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, sulla integrazione socio-sanitaria, ma anche al riordino universitario previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 509 del 1999, che ha sancito la laurea come requisito per l'esercizio professionale degli assistenti sociali.
      L'assistente sociale oggi vede la sua formazione universitaria non più nel diploma universitario come ancora si stabiliva nella legge n. 84 del 1993, ma nella laurea breve - classe 6 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000 -, e nella laurea specialistica - classe 57/S di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001-, precedute dalla laurea quadriennale, secondo il previgente ordinamento, attivata presso la LUMSA di Roma e l'Ateneo di Trieste; il suo ordinamento
 

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professionale normato con la legge n. 84 del 1993 nell'alveo delle professioni intellettuali; la sua attività professionale considerata quale prestazione essenziale - articolo 22 della legge n. 328 del 2000 - nel sistema integrato dei servizi e interventi sociali; una accentuata attenzione verso lo sviluppo dell'esercizio professionale in forma autonoma.
      La sua posizione nei contratti del pubblico impiego è collocata all'inizio della carriera direttiva fino alla possibile acquisizione di riconoscimenti di funzioni e relativi emolumenti quali il «coordinamento», la «elevata professionalità», la «posizione organizzativa» nonché di possibile accesso a ruoli dirigenziali nell'ambito del Ministro della giustizia. In più parti del territorio, in coerenza a modelli organizzativi avanzati e a particolari sensibilità politico-sociali, numerosi assistenti sociali rivestono ruoli dirigenziali con contratti privatistici.
      In alcune regioni come la Toscana, da anni sono gli assistenti sociali a rivestire in prevalenza il ruolo di coordinatore sociale delle aziende sanitarie locali, con contratti privatistici di personale dipendente, così come di direzione di strutture socio-sanitarie. Nelle Marche è prevista la figura del coordinatore socio-sanitario con requisiti di esperienze maturate nell'ambito del «sociale». In Piemonte la legge regionale n. 1 del 2004 istituisce la figura del direttore dei servizi sociali con il requisito della iscrizione all'albo professionale degli assistenti sociali.
      Il quadro legislativo, nazionale e regionale, sta incidendo, e non poco, sui requisiti e sulle competenze degli assistenti sociali che, oggi, consapevolmente e motivatamente, ritengono congrua e consona una dirigenza omologa alla professione e una prospettiva di nuova qualifica di dirigente dei servizi sociali integrati.
      L'analogia del caso della dirigenza infermieristica, anche supportata da specifici approfondimenti con tutte le rappresentanze della professione e con le confederazioni sindacali, aggiunge ulteriore spinta, in tale senso, alla esigenza di provvedere ad un nuovo ordinamento della professione, in termini più attuali e aderenti ai contenuti delle recenti disposizioni legislative.
      Oggi si deve riconoscere che non è più possibile, se davvero si privilegia il binario della coerenza-dignità-qualità, pensare che le responsabilità in tema di «sociale» ai vari livelli siano ancora non specificate e frequentemente in capo a professionalità completamente estranee per cultura e per prassi operativa al sempre più complesso e delicato sistema dei servizi sociali. Appare ormai maturo il momento di considerare la questione della dirigenza sociale un fattore di qualità aggiunta, un tassello per l'autonomia, la qualità e l'appropriatezza del sistema.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Professione di assistente sociale).

      1. L'assistente sociale opera con autonomia tecnico-professionale e di giudizio in tutte le fasi dell'intervento per la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazione di bisogno e disagio e può svolgere attività didattico-formativa.
      2. L'assistente sociale svolge funzioni di analisi, lettura e interpretazione dei bisogni e dei fenomeni sociali, di presa in carico della persona, della famiglia e del gruppo per l'orientamento, l'accompagnamento e l'aiuto nel processo di fruizione dei diritti civili e sociali, di promozione e di emancipazione, di attivazione e di integrazione, per l'ideazione, la programmazione, l'attuazione e la valutazione di politiche e di interventi nei vari settori dello Stato sociale, oltre che per la gestione, l'organizzazione, il coordinamento e la direzione di strutture, servizi, aree, progetti e programmi integrati di elevata complessità.
      3. La professione di assistente sociale può essere esercitata in forma autonoma o di rapporto di lavoro subordinato.
      4. Nella collaborazione con l'autorità giudiziaria, l'attività dell'assistente sociale ha esclusivamente funzione tecnico-professionale.

Art. 2.
(Requisiti per l'esercizio professionale).

      1. Requisiti per esercitare la professione di assistente sociale sono i titoli di laurea conseguiti nell'ambito della classe di laurea in «scienze del servizio sociale» - classe 6, di cui al decreto del Ministro

 

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dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, e della classe di laurea specialistica «programmazione e gestione delle politiche sociali e dei servizi sociali» - classe 57/S di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 febbraio 2001, ovvero, secondo il previgente ordinamento, di laurea quadriennale in servizio sociale, nonchè l'iscrizione all'albo professionale istituito ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.

Art. 3.
(Albo professionale).

      1. È istituito l'albo professionale degli assistenti sociali.
      2. Gli iscritti all'albo professionale costituiscono l'ordine degli assistenti sociali, articolato a livello regionale o interregionale.

Art. 4.
(Norme regolamentari).

      1. Per le norme relative all'iscrizione, alla cancellazione dall'albo di cui all'articolo 3, alla disciplina per l'istituzione delle sedi regionali o interregionali dell'ordine professionale, per l'istituzione del consiglio nazionale dell'ordine per i procedimenti elettorali si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 11 ottobre 1994, n. 615.

Art. 5.
(Norme transitorie).

      1. Al fine di realizzare la qualificazione del sistema dei servizi e degli interventi sociali e socio-sanitari integrati, le regioni possono istituire la nuova qualifica di direttore dei servizi e delle attività sociali e socio-sanitarie integrate. Le aziende sanitarie

 

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locali e le autonomie locali, fino alla modifica della disciplina concorsuale di accesso alla nuova qualifica, possono attribuire l'incarico di dirigente a personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della presente legge, attraverso una idonea procedura selettiva in base a requisiti di esperienza e di qualificazione professionale in conformità alla legge 15 luglio 2002, n. 145.
      2. Nell'ambito della contrattazione e della concertazione, di parte pubblica e sindacale, nell'area della dirigenza sono definite le modalità applicative di accesso, conferimento, revoca e trattamento economico della nuova qualifica di direttore dei servizi e delle attività sociali e socio-sanitarie integrate di cui al comma 1.
      3. L'accesso alla professione di assistente sociale di cui all'articolo 2 è altresì consentito a coloro che, iscritti all'albo professionale, sono in possesso dei seguenti precedenti titoli di studio: diploma universitario in servizio sociale, scuole dirette a fini speciali, titoli validi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14.


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