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PDL 1414

XIV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1414



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CORDONI

Istituzione in Lucca di una sezione distaccata della corte di appello di Firenze e istituzione in Pisa di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Toscana

Presentata il 24 luglio 2001


      

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Onorevoli Colleghi! - Con l'istituzione del giudice unico di primo grado si rende opportuno un riordino delle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari e, al tempo stesso, è necessaria la creazione di nuove entità giudiziarie, in considerazione dell'accorpamento di uffici, strutture, risorse e soprattutto di sedi di uffici giudiziari fino ad ora operanti in autonomia funzionale. Si prevede, infatti, a breve termine, un incremento dell'attività della fase giudicante di primo grado che comporta un aumento del numero dei giudici unici in luogo dei giudici collegiali, con un conseguente proliferare dei provvedimenti giudiziari, nonché un rilevante aggravio dei carichi di lavoro del giudice di appello e, dunque, delle stesse corti di appello. In particolare, la situazione della Toscana evidenzia un timore di concreta inadeguatezza ad affrontare le esigenze di efficienza e di funzionalità che sottendono la riforma, in considerazione del fatto che la sola corte di appello di Firenze comprende undici tribunali e tredici sezioni distaccate in un territorio che ricomprende oltre trecento comuni.
      La legge n. 254 del 1997, con l'introduzione del giudice unico di primo grado e con l'effettiva soppressione delle attuali preture e procure circondariali, prevede come unico giudice di secondo grado le corti di appello e pertanto soltanto su di esse grava il compito di decidere su tutte le sentenze civili di primo grado appellate, ovviamente escluse quelle di competenza del giudice di pace. Per fare fronte alla mole di lavoro e soprattutto al rischio concreto che i tempi di definizione delle varie controversie si allunghino a dismisura,
 

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con grave danno per i cittadini utenti, il legislatore ha previsto l'istituzione di apposite sezioni presso le corti di appello.
      Si consideri, quindi, che la Toscana è l'unica grande regione, costituita da dieci province che ha una sola corte di appello e da lungo tempo si discute sulla necessità di istituire una sezione distaccata con giurisdizione sulla zona costiera che comprenda le province di Massa Carrara, Grosseto, Lucca, Pisa e Livorno. Il complesso tessuto socio-economico della zona costiera della regione Toscana, infatti, caratterizzato dalle numerosissime aziende commerciali e artigianali, nonché dalla presenza sul territorio di importanti realtà industriali (il porto di Livorno, le acciaierie di Piombino, lo stabilimento Piaggio di Pontedera, l'industria marmifera e del lapideo nelle province di Lucca e di Massa Carrara), rende sempre più evidente l'importanza di costituire un secondo polo per la giurisdizione di secondo grado. Tale sezione distaccata della corte di appello di Firenze avrebbe una sua naturale collocazione in Lucca, che fu già sede di corte di appello fino alla metà degli anni venti, quando con l'istituzione della nuova provincia di Pistoia furono riviste le circoscrizioni giudiziarie e l'intera regione Toscana fu ricompresa nel distretto della corte di appello di Firenze con l'eccezione del tribunale di Massa Carrara. Tale anomalia, come è noto, ancora non è stata sanata nonostante reiterate proposte di legge presentate in tale senso. Il tribunale di Lucca risulta il secondo della Toscana sia per carichi di lavoro sia per organico, così come il foro lucchese lo è per il numero di iscritti effettivamente esercitanti la professione legale.
      Contemporaneamente all'istituzione di una sezione della corte di appello di Lucca - tale istanza nel corso della XIII legislatura è stata oggetto di plurime iniziative parlamentari provenienti dalle maggiori forze politiche - appare opportuno, ai fini di una più equilibrata ripartizione della giustizia a livello territoriale e di una più efficiente gestione della stessa giustizia amministrativa, istituire una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale che in una visione integrata del territorio avrebbe sede a Pisa. Appare evidente, dunque, che l'istituzione di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale a Pisa con circoscrizione comprendente le province di Pisa, Lucca, Livorno, Massa Carrara e Grosseto, alleggerendo, al tempo stesso, l'ingente carico di lavoro del tribunale amministrativo regionale di Firenze, potrebbe consentire una più rapida e agevole risoluzione dei contenziosi della giustizia amministrativa della regione Toscana. A tali fini è stata redatta la presente proposta di legge, di cui si auspica la rapida approvazione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituita in Lucca una sezione distaccata della corte di appello di Firenze, con giurisdizione sul territorio attualmente compreso nelle circoscrizioni dei tribunali di Pisa, Livorno, Lucca, Grosseto e su quello di Massa Carrara che, conseguentemente, non risulta più ricompreso nel distretto della corte di appello di Genova.
      2. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle A e B allegate all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

Art. 2.

      1. Il Ministro della giustizia è autorizzato a determinare, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'organico del personale necessario al funzionamento della sezione distaccata di cui all'articolo 1, ridefinendo le piante degli organici della corte di appello di Firenze, anche per quanto necessario a seguito del trasferimento del tribunale di Massa Carrara presso la corte di appello di Firenze.

Art. 3.

      1. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad emanare i provvedimenti necessari per il passaggio del carcere di La Spezia dall'ufficio e dal tribunale di sorveglianza di Massa Carrara all'ufficio e al tribunale di sorveglianza di Genova e per l'accorpamento a Pisa dell'ufficio di sorveglianza di Massa Carrara, sotto la giurisdizione del

 

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tribunale di sorveglianza di Firenze, con competenza territoriale dell'ufficio accorpato sulle carceri di Pontremoli, Massa, Pisa, Lucca e Volterra. Il Ministro della giustizia è, altresì, autorizzato ad apportare le modifiche conseguenti all'attuazione del presente articolo alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

Art. 4.

      1. La sezione distaccata di corte di appello di Lucca entra in funzione nel termine massimo di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. La data dell'entrata in funzione della sezione distaccata di cui al comma 1 è stabilita con decreto del Ministro della giustizia.

Art. 5.

      1. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad adottare un regolamento, in conformità alle disposizioni della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, per l'istituzione della sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Toscana con sede in Pisa, con circoscrizione comprendente le province di Pisa, Lucca, Livorno, Massa Carrara e Grosseto.
      2. La data di inizio del funzionamento della sezione distaccata di cui al comma 1 è fissata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.


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