Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 1171

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1171



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TITTI DE SIMONE

Interventi per la salvaguardia, la ristrutturazione e la rivitalizzazione dei centri storici urbani

Presentata il 3 luglio 2001


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - Il recupero e la rivitalizzazione dei centri storici delle città d'Italia non trovano soluzione soddisfacente nella normativa attuale in materia di edilizia e di urbanistica e per le aree delimitate come centri storici. Esiste infatti una normativa frammentaria e disorganica «a pioggia», anche per la difficoltà di definire in modo univoco i centri storici. Da un punto di vista normativo, non esiste una definizione consolidata della dottrina o della giurisprudenza di «centro storico»: un concetto statico, univocamente determinato, non sarebbe peraltro adeguato all'evoluzione del tessuto urbanistico e sociale della città.
      In generale, possiamo ricomprendere nei centri storici non solo zone omogenee di interesse storico, ma anche nuclei e agglomerati urbani di carattere storico e artistico e di particolare pregio ambientale. Soprattutto nelle regioni di più intensa industrializzazione non sono più individuabili e distinguibili i centri urbani uno ad uno, ma grappoli urbanistici o sistemi urbanistici cresciuti attorno a un polo, quelli che nel primo quarto di secolo furono definiti «conurbazioni». I centri cosiddetti «medi» o «minori» finiscono per essere cooptati o conglomerati nella conurbazione generata dai grandi poli.
      Per un'azione di recupero efficace e completa che non escluda nuclei o agglomerati urbani comunque meritevoli di tutela è necessario aggirare la questione puramente definitoria, richiamando quanto disposto dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, che ha dettato la disciplina sul recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente. L'articolo 27 della citata legge n. 457 del 1978, stabilisce infatti che la deliberazione del consiglio comunale di approvazione di un piano di recupero deve essere preceduta dalla individuazione delle zone
 

Pag. 2

nelle quali, per le condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente. L'articolo 27 non detta condizioni di esclusione per particolari nuclei o agglomerati urbani: è sufficiente che la zona soffra di condizioni di degrado (c'è da dire che secondo la giurisprudenza di merito anche l'inclusione nei piani di recupero di immobili non degradati, per finalità prevalentemente urbanistiche, può ritenersi legittima se giustificata da adeguata esposizione dei motivi; così il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, Milano, sezione I, 18 novembre 1985, n. 902). Il piano di recupero può riguardare senz'altro anche zone territoriali di tipo A) e quindi i «centri storici», ferme restando le competenze e le disposizioni della legislazione vincolistica sulla tutela delle cose d'arte e delle bellezze panoramiche (beni culturali) prevista dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. È importante sottolineare che il recupero del patrimonio esistente disposto dalla legge n. 457 del 1978 ha per oggetto tanto l'edilizia quanto l'urbanistica; il recupero interessa le zone individuate dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1966, n. 1444, nessuna esclusa, e ha per presupposto il degrado.
      La presente proposta di legge intende offrire un contributo alla valorizzazione delle risorse storiche, culturali e ambientali delle città italiane. Il recupero e il risanamento del centro storico si collocano all'interno di un programma globale di riequilibrio e riqualificazione della città e del territorio: restaurare e riqualificare il centro storico significa infatti intervenire complessivamente sulla città stessa.
      L'articolo 1 prevede che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge le regioni provvedono a individuare uno o più comuni del territorio regionale, sede di un centro storico urbano di particolare valore storico, artistico e monumentale, le cui condizioni urbanistiche richiedano interventi urgenti e indifferibili. Entro il medesimo termine le regioni comunicano i nominativi dei comuni, in ordine di preferenza, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Sulla base della popolazione residente in ogni regione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti approva con decreto la ripartizione regionale dei fondi per il primo triennio di attuazione della legge, nonché l'elenco dei comuni, nell'ordine di preferenza indicato dalla regione, che beneficiano degli interventi di risanamento nei limiti dell'importo di competenza di ogni singola regione. Qualora il numero dei comuni prescelti dalla regione sia superiore ad uno, l'ammontare dei fondi attribuiti al primo non può, comunque, essere inferiore al 50 per cento del totale delle somme attribuite alla regione.
      Nel progetto di recupero e rivitalizzazione dei centri storici, un ruolo di primo piano è affidato al comune. Il programma d'intervento deve essere rivolto prevalentemente verso il recupero del patrimonio edilizio pubblico, nel quadro di un più ampio intervento di riqualificazione urbanistica.
      Il sindaco, sentite le soprintendenze per i beni archeologici, per i beni architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico, e il provveditore regionale alle opere pubbliche, individua, con planimetria e relazione descrittiva, i nuclei e gli agglomerati urbani di interesse storico, artistico, culturale e sociale della città che necessitano di interventi di consolidamento, di restauro, di ristrutturazione, di risanamento, anche per favorire il riutilizzo di volumetrie esistenti. Nel progetto di recupero, il consiglio comunale approva il programma preliminare d'intervento annuale che stabilisce gli interventi complessivi da effettuare, ivi compresi quelli a totale carico dello Stato, e gli interventi da realizzare nell'ambito dei piani particolareggiati e di recupero di iniziativa pubblica, comprese le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di arredo urbano. Il programma preliminare dovrà inoltre definire gli interventi relativi a edifici di interesse storico, artistico e monumentale di proprietà di enti locali, di enti non economici e di privati cittadini (con adeguate misure per la sistemazione temporanea delle famiglie
 

Pag. 3

residenti in alloggi sottoposti a risanamento), nonché programmi di recupero e riqualificazione urbana da realizzare mediante la costituzione di una o più società di capitali, con la partecipazione del comune, di operatori privati e pubblici nonché di enti finanziari, anche in forma societaria consortile. È opportuno infatti che il comune, valorizzando la propria capacità politico-organizzativa, metta a punto un unico programma d'intervento, gestito direttamente, che nella concreta attuazione renda partecipi tutti gli interlocutori (proprietari, locatari, imprese, enti pubblici, anche mediante accordi di programma) sulla base di un quadro normativo certo e di convenzioni che garantiscano il coordinamento delle funzioni e regolino i reciproci rapporti.
      Gli interventi su edifici, anche di culto, e su opere d'arte di particolare valore storico, artistico e monumentale di proprietà dello Stato o di enti pubblici sono a carico dell'amministrazione o ente proprietario.
      Gli interventi di salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale dovranno riguardare i programmi di recupero e riqualificazione urbana di cui al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493; le opere interne di cui all'articolo 26 della legge n. 47 del 1985 e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 31 della legge n. 457 del 1978. Le opere previste dalla lettera d) del primo comma del medesimo articolo 31 potranno beneficiare delle agevolazioni solo se inserite nei piani di recupero di cui agli articoli 28 e 30 della medesima legge n. 457 del 1978. Per la realizzazione degli interventi sono previste numerose agevolazioni: gli oneri documentati sostenuti dai proprietari, persone fisiche e giuridiche, sono interamente deducibili dal reddito determinato ai fini IRPEF; le cessioni del materiale necessario alle opere sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto; è inoltre disposta l'esenzione dall'imposta di registro su tutti gli atti soggetti a registrazione per un periodo di dieci anni. Il comune, peraltro, può disporre l'esenzione totale o la riduzione del 50 per cento dell'imposta comunale sugli immobili per un periodo non superiore a dieci anni, nonché l'esenzione da oneri di concessione edilizia sugli edifici o sulle porzioni immobiliari sottoposti agli interventi. Gli immobili di proprietà di privati ricompresi nel centro storico oggetto degli interventi di recupero sono esclusi dall'attivo ereditario per un periodo di venti anni dalla data di entrata in vigore della legge.
      Di fronte all'inerzia dei privati, quando si rendano necessari lavori di consolidamento e di restauro di opere, monumenti, edifici o porzioni immobiliari di interesse storico, artistico e monumentale, è giustificata una procedura d'urgenza: la proposta di legge prevede che il sindaco emetta un'ordinanza con la quale intima al proprietario di provvedere entro un termine determinato ad eseguire i lavori secondo il progetto prestabilito dal programma preliminare d'intervento annuale. Decorso inutilmente il termine stabilito, il comune provvede d'ufficio, mediante occupazione temporanea dell'immobile, alla esecuzione dei lavori. Al termine dei lavori, il comune restituisce l'immobile al proprietario, che assume l'impegno a rimborsare in venticinque annualità le spese sostenute dal comune. Se il proprietario non intende provvedere al rimborso, il comune dispone l'esproprio dell'immobile, in base al valore stimato prima dell'intervento. In alternativa, il proprietario può stipulare una convenzione con il comune con la quale si impegna a vincolare l'immobile a specifiche destinazioni d'uso (stabilite dal comune) e a non richiedere mutamenti di tali destinazioni d'uso per un periodo di almeno venticinque anni dalla conclusione dei lavori (la convenzione vincola il firmatario e tutti coloro a cui l'immobile sia trasferito a qualsiasi titolo). In sostanza il proprietario, privato del possesso ma non della proprietà dell'immobile, lo cede in uso al comune, che dispone un'utilizzazione economica (nel pieno rispetto delle caratteristiche dell'immobile) che consenta
 

Pag. 4

di rientrare, nel periodo di tempo in cui ha piena disponibilità dell'edificio, delle spese sostenute per il recupero funzionale e statico.
      Per la sistemazione temporanea delle famiglie residenti negli alloggi sottoposti a interventi di recupero il comune può concedere l'uso di un alloggio corrispondente alle necessità del nucleo familiare, limitatamente al periodo di durata dei lavori, utilizzando anche il patrimonio abitativo pubblico. Qualora le famiglie intendano provvedere autonomamente a una sistemazione temporanea adeguata alle necessità del nucleo familiare, il comune può concedere, per tutto il periodo di durata dei lavori, un contributo pari alla differenza tra il canone di locazione dell'alloggio sottoposto a intervento (calcolato in base alle norme in materia di equo canone) e quello dell'alloggio temporaneo, determinato con le medesime modalità.
      La presente proposta di legge prevede un meccanismo innovativo per raccogliere le risorse necessarie al recupero del centro storico. Il comune può stipulare convenzioni con enti territoriali e locali, con enti pubblici e privati, con aziende di credito, imprese e cittadini che intendano contribuire al finanziamento degli interventi. Questi potranno partecipare agli introiti comunali derivanti dalle specifiche destinazioni d'uso delle opere, dei monumenti e degli edifici in proporzione al finanziamento erogato o beneficiare di agevolazioni nella fruizione dei servizi pubblici e delle manifestazioni culturali.
      Alle regioni è concesso un contributo straordinario triennale nel limite di 3 mila miliardi (a valere sulle disponibilità finanziarie del fondo per l'edilizia residenziale, presso la sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti) per il restauro di edifici e di opere d'arte di particolare rilievo storico, artistico e monumentale di proprietà dello Stato, del comune e di enti non economici, nonché per le progettazioni tecniche e per le strutture viarie necessarie al restauro urbanistico.
      Gli oneri degli interventi diretti dello Stato e delle agevolazioni fiscali sono stimati in 100 miliardi di lire per l'anno 2001, 900 miliardi per l'anno 2002 e 1.100 miliardi per l'anno 2003.
 

Pag. 5


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Individuazione dei centri storici).

      1. Al fine di garantire il recupero dei centri storici minori e l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, le regioni, anche a statuto speciale, individuano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più comuni del territorio regionale, sede di un centro storico urbano di particolare valore storico, artistico e monumentale, le cui condizioni urbanistiche richiedano interventi urgenti e indifferibili. Le regioni comunicano entro il medesimo termine i nominativi dei comuni, in ordine di preferenza, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
      2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti approva con proprio decreto:

          a) la ripartizione regionale dei fondi per il primo triennio di attuazione della presente legge, sulla base della popolazione residente in ogni regione;

          b) l'elenco dei comuni di cui al comma 1, nell'ordine di preferenza indicato dalla regione, che beneficiano degli interventi di risanamento di cui alla presente legge nei limiti dell'importo di competenza di ogni singola regione. Qualora il numero dei comuni prescelti sia superiore a uno, l'ammontare dei fondi attribuiti al primo dalla regione non può, comunque, essere inferiore al 50 per cento del totale delle somme attribuite alla regione ai sensi della presente legge.

 

Pag. 6

      3. Alla fine del primo triennio di attuazione della presente legge, le eventuali somme residue assegnate alla regione e non utilizzate sono computate in aggiunta alle somme assegnate alla regione nel successivo triennio di attuazione della presente legge.
      4. Le regioni possono disporre, con legge regionale, finanziamenti, incentivi e agevolazioni, anche creditizie, nonché l'utilizzo di disponibilità per investimenti presso conti correnti di tesoreria, per interventi di risanamento del centro storico dei comuni oggetto degli interventi di cui alla presente legge.

Art. 2.
(Funzioni dell'ente locale).

      1. Entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 1, comma 2, il sindaco del comune interessato, sentiti il soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio, il soprintendente per il patrimonio storico, artistico e demoantropologico, il soprintendente per i beni archeologici e il provveditore regionale alle opere pubbliche, individua, con planimetria e relazione descrittiva che specifica i riferimenti di zona e di normativa relativi ai piani urbanistici vigenti, i nuclei e gli agglomerati urbani di interesse storico, artistico, culturale e sociale della città che necessitano di interventi di consolidamento, di restauro, di ristrutturazione, di risanamento e di riutilizzo di volumetrie esistenti.
      2. Il consiglio comunale del comune interessato approva annualmente il programma preliminare d'intervento annuale, che stabilisce:

          a) gli interventi complessivi da effettuare, ivi compresi quelli a totale carico dello Stato, di cui al comma 6;

          b) gli interventi da realizzare nell'ambito dei piani particolareggiati e di recupero di iniziativa pubblica, comprese le

 

Pag. 7

opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di arredo urbano;

          c) gli interventi relativi a edifici di interesse storico, artistico e monumentale di proprietà degli enti locali, di enti non economici e di privati;

          d) gli interventi di recupero, adeguamento, risanamento e ripristino di edifici di proprietà di privati cittadini;

          e) i programmi di recupero e riqualificazione urbana da realizzare mediante la costituzione di una o più società di capitali, con la partecipazione del comune, di operatori privati e pubblici nonché di enti finanziari, anche in forma societaria consortile;

          f) gli interventi per la sistemazione temporanea di famiglie residenti in alloggi sottoposti a risanamento.

      3. Il consiglio comunale può predisporre un programma quadro triennale relativo agli interventi di iniziativa pubblica da aggiornare di anno in anno.
      4. Gli interventi di salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale riguardano le opere di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni; gli interventi di recupero e riqualificazione urbana di cui al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493; le opere di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a), b) e c), della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché le opere previste dalla lettera d) del primo comma del medesimo articolo 31, solo se inserite nei piani di recupero di cui agli articoli 28 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni.
      5. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 4 del presente articolo il sindaco promuove accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
      6. Gli interventi su edifici di proprietà dello Stato e di enti pubblici, nonché su edifici, anche di culto, e su opere d'arte di

 

Pag. 8

particolare valore storico, artistico e monumentale di proprietà dello Stato o di enti pubblici sono a carico dell'ente proprietario.

Art. 3.
(Opere ammesse alle agevolazioni).

      1. Le agevolazioni di cui alla presente legge riguardano:

          a) le opere di cui all'articolo 2, comma 4, della presente legge, nonché le opere di urbanizzazione nell'ambito di piani particolareggiati o di piani di recupero anche di singoli immobili ai sensi dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457, individuati dalle planimetrie di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge;

          b) gli interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, di opere, monumenti, edifici o porzioni immobiliari di interesse storico, artistico e monumentale ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, individuati dalle planimetrie di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge;

          c) i lavori di recupero, di adeguamento funzionale e statico, di risanamento igienico-sanitario e di ripristino estetico-ambientale di edifici di proprietà di privati cittadini individuati dalle planimetrie di cui all'articolo 2, comma 1.

Art. 4.
(Agevolazioni fiscali).

      1. Gli oneri documentati sostenuti dai proprietari, persone fisiche e giuridiche, per gli interventi di cui all'articolo 2 sono deducibili dal reddito complessivo ai fini della determinazione delle imposte sui redditi.

 

Pag. 9


      2. Le alienazioni del materiale necessario alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 2 sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto.
      3. Il comune può prevedere l'esenzione totale o la riduzione del 50 per cento dell'imposta comunale sugli immobili per un periodo non superiore a dieci anni, nonché l'esenzione da oneri di concessione edilizia, sugli edifici o porzioni immobiliari sottoposti agli interventi di cui all'articolo 2.
      4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli atti soggetti a registrazione e quelli volontariamente presentati per la registrazione relativi a immobili o a porzioni di immobili di cui all'articolo 2, comma 1, sono esenti dall'imposta di registro per un periodo di dieci anni.

Art. 5.
(Lavori necessari e indifferibili su edifici di interesse storico, artistico e monumentale).

      1. Nel caso di opere, monumenti, edifici o porzioni immobiliari di interesse storico, artistico e monumentale ricompresi nei nuclei e negli agglomerati urbani di cui all'articolo 2, comma 1, di proprietà di enti non economici o di privati, per i quali si ravvisi la necessità di lavori di consolidamento, restauro e sistemazione nonché di lavori di recupero, di adeguamento funzionale e statico, di risanamento igienico-sanitario e di ripristino estetico-ambientale, il sindaco emette un'ordinanza con la quale intima al proprietario di provvedere, entro un termine stabilito, ad eseguire i lavori come definiti dal programma preliminare d'intervento annuale di cui all'articolo 2, comma 2.
      2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, il comune provvede d'ufficio, mediante occupazione temporanea dell'immobile, all'esecuzione dei lavori.
      3. Il comune restituisce l'immobile al proprietario al termine dei lavori. I proprietari assumono l'impegno a rimborsare le spese sostenute dal comune documentate

 

Pag. 10

e documentabili, in venticinque annualità.
      4. Qualora il proprietario non intenda rimborsare le spese sostenute documentate e documentabili, il comune provvede all'espropriazione dell'immobile, salvo quanto disposto all'articolo 6. L'indennizzo è determinato secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, in base al valore dell'immobile prima dell'intervento.

Art. 6.
(Convenzioni con i proprietari degli immobili).

      1. I proprietari degli immobili di cui all'articolo 5, comma 1, che non provvedano ad eseguire i lavori entro il termine stabilito dal comune o che non intendano rimborsare ai sensi dell'articolo 5, comma 3, le spese documentate e documentabili, sostenute dal comune per i lavori necessari e indifferibili, sono tenuti a stipulare una convenzione con il comune, ai sensi dell'articolo 7 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, trascritta nei registri immobiliari, con la quale si impegnano a vincolare l'immobile alle specifiche destinazioni d'uso stabilite dal comune e a non richiedere mutamenti di tale destinazione d'uso per un periodo di almeno venticinque anni dalla conclusione dei lavori.
      2. Gli obblighi della convenzione di cui al comma 1 vincolano il firmatario della stessa e tutti coloro a cui l'immobile sia trasferito, a qualsiasi titolo, per un periodo di venticinque anni dalla conclusione dei lavori.
      3. Decorsi tre mesi dall'esecutività della deliberazione di approvazione della convenzione di cui al comma 1, qualora il proprietario non abbia sottoscritto la convenzione, l'immobile è acquisito al patrimonio comunale e al proprietario è corrisposta un'indennità commisurata al valore venale dell'immobile prima dell'intervento.

 

Pag. 11

Art. 7.
(Sistemazione temporanea delle famiglie residenti in alloggi sottoposti a risanamento).

      1. Il comune può provvedere alla sistemazione temporanea delle famiglie residenti negli alloggi sottoposti a interventi di recupero individuati dal programma preliminare d'intervento annuale, di cui all'articolo 2, comma 2, concedendo l'uso di un alloggio corrispondente alle necessità del nucleo familiare, limitatamente al periodo di durata dei lavori.
      2. Ai fini di cui al comma 1 è utilizzato anche il patrimonio abitativo pubblico. Per la costruzione o l'acquisto di edifici da destinare a tale scopo la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune mutui ventennali al tasso corrente al momento della concessione, garantiti dallo Stato per capitale e interessi, fino a un importo massimo stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
      3. Qualora le famiglie intendano provvedere autonomamente a una sistemazione temporanea adeguata alle necessità del nucleo familiare, il comune può concedere, per tutto il periodo di durata dei lavori, un contributo pari alla differenza tra il canone di locazione dell'alloggio sottoposto a intervento, determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni, e quello dell'alloggio temporaneo, determinato con le medesime modalità.
      4. Gli alloggi costruiti o acquisiti ai sensi del presente articolo costituiscono parte integrante del patrimonio indisponibile del comune.
      5. Il comune può destinare quota parte degli alloggi di cui al comma 2 alla sistemazione temporanea delle famiglie residenti in alloggi oggetto di intervento di recupero di iniziativa privata, applicando un canone di locazione determinato ai sensi delle leggi 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni, e 9 dicembre 1998, n. 431.

 

Pag. 12

Art. 8.
(Esclusione dall'attivo ereditario).

      1. Sono esclusi dall'attivo ereditario previsto dall'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, per un periodo di venti anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli immobili di proprietà di privati, ricompresi nei nuclei e negli agglomerati urbani di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge, sui quali siano stati effettuati gli interventi di cui all'articolo 5, nei termini stabiliti dal comune.

Art. 9.
(Cofinanziamento e cogestione).

      1. Il comune può stipulare convenzioni con enti territoriali e locali, con enti pubblici e privati, con aziende di credito, imprese e cittadini che intendano contribuire al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b) c) ed e). Le convenzioni possono prevedere:

          a) la partecipazione agli introiti comunali derivanti dalle specifiche destinazioni d'uso delle opere, dei monumenti, degli edifici e di porzioni immobiliari stabilite dal comune, in proporzione al finanziamento erogato;

          b) agevolazioni nella fruizione dei servizi pubblici e delle manifestazioni culturali realizzate mediante l'utilizzo delle opere, dei monumenti, degli edifici e delle porzioni immobiliari per i singoli cittadini che abbiano contribuito al finanziamento degli interventi.

Art. 10.
(Contributo dello Stato).

      1. Per le opere di consolidamento, restauro e risanamento di edifici e di opere d'arte di particolare rilievo storico, artistico e monumentale di proprietà dello

 

Pag. 13

Stato, del comune e di enti non economici, per le progettazioni tecniche e per le strutture viarie necessarie al restauro urbanistico, nonché per gli oneri delle indennità di espropriazione di cui all'articolo 5, comma 4, e all'articolo 6, comma 3, alle regioni è assegnato, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che stabilisce la ripartizione tra le regioni interessate, un contributo triennale nei limiti complessivi di spesa di lire 3.000 miliardi.

Art. 11.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri di cui all'articolo 2, comma 6, all'articolo 4 e all'articolo 8, stimati in lire 100 miliardi per l'anno 2001, lire 900 miliardi per l'anno 2002 e lire 1.100 miliardi per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economia per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Agli oneri di cui all'articolo 10 si provvede a valere sulle disponibilità finanziarie del fondo per l'edilizia residenziale, presso la sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su