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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1168 |
Minorazione fisica e sensoriale.
Una particolare attenzione è stata riservata dallo Stato alle persone affette da cecità, sordomutismo e da menomazioni fisiche, a tale punto che si può affermare che esse possono sentirsi veramente tutelate per quanto gravi siano le difficoltà connesse alla loro condizione.
Ciechi, sordomuti ed invalidi fisici possono infatti appellarsi rispettivamente alle leggi n. 381 del 1970, n. 382 del 1970, n. 118 del 1971 e n. 18 del 1980 e ad una serie di modificazioni ed integrazioni successive.
Sono significative anche le date di emanazione di tali interventi legislativi.
Disabilità intellettiva e relazionale.
Con l'entrata in vigore del suo nuovo statuto, l'ANFFAS ha assunto la nuova denominazione di Associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli ed adulti disabili intellettivi e relazionali, modificando la precedente denominazione di Associazione nazionale famiglie di fanciulli ed adulti subnormali, con l'intento di contribuire a superare le vecchie definizioni (fanciulli ed adulti subnormali, disabili psichici, eccetera) con le quali tali disabili sono stati nel tempo definiti e che hanno contribuito a creare confusione nella identificazione della categoria. Prima che, nel 1958, si costituisse l'ANFFAS, i disabili intellettivi e relazionali, definendo tali i soggetti affetti da sindrome di Down, insufficienza mentale, autismo, eccetera, erano destinati alla segregazione in casa o negli appositi istituti o persino negli ospedali psichiatrici, con la conseguenza che sono stati semplicemente dimenticati e non considerati nemmeno nelle norme che si rivolgono alla generalità dei cittadini, in una sorta di rimozione generale del problema da parte dell'intera società. Questa è una delle conclusioni più significative dei più illustri giuristi del nostro Paese al congresso nazionale sulla «Condizione giuridica del cittadino handicappato psichico» (Perugia, 25-27 gennaio 1985).
L'ANFFAS, attraverso la promozione ed il coinvolgimento diretto dei genitori e dei familiari che, a prezzo di sacrifici personali, di rinunce e anche di tante umiliazioni, hanno condiviso e condividono le difficoltà esistenziali del congiunto disabile intellettivo e relazionale, ha contribuito in modo significativo, nei suoi quaranta anni di attività, a far sì che oggi i ragazzi «speciali», così amiamo definire tali ragazzi, abbiano ben altro destino rispetto a quello sopra ricordato, con un nuovo e più positivo atteggiamento da parte dell'intera collettività, che sempre più sembra affermarsi e rafforzarsi.
Tutto ciò che può contribuire, quindi, a migliorare ulteriormente le condizioni di vita e le «opportunità» di queste persone merita di essere valutato con estrema attenzione. Basti pensare che la nascita di un bambino disabile sconvolge i suoi genitori e coinvolge loro ed i familiari in un'esistenza nuova e diversa, fatta di isolamento, di emarginazione, di stati conflittuali permanenti con le istituzioni nel tentativo di conseguire ciò che per gli altri è normalità di vita.
Gli adempimenti ed i diritti comuni a tutti i cittadini diventano preoccupazioni più gravi per l'umiliante difficoltà di doversi adeguare a norme che «dimenticano o ignorano la condizione dei nostri figli», per i più «diversi» per noi «speciali». A ciò si aggiunge la particolare, assillante preoccupazione per il loro futuro, del «dopo di noi» a causa dell'incapacità di questi figli di acquisire autonomia personale e di amministrare eventuali beni.
L'ANFFAS ha rappresentato, nel tempo, questa situazione alle istituzioni, unitamente ad una conseguente serie di richieste e di proposte.
La risposta è rimasta, a tutt'oggi, deludente ed i problemi dei cittadini disabili intellettivi e relazionali devono, ancora oggi, cercare soluzioni, spesso inadeguate, nelle leggi che riguardano gli invalidi civili fisici.
Praticamente si è risposto, e nemmeno in tutti i casi, con la semplice concessione di provvidenze economiche le quali, dapprima normalmente attribuite, oggi sono sempre più subordinate a criteri restrittivi nonostante l'indiscutibile gravità che la condizione di disabile intellettivo e relazionale comporta. È da evidenziare che un cieco, un sordomuto, un invalido motorio, che è perfettamente in grado di sostenere direttamente la propria condizione di fronte ai medici delle commissioni competenti,
a) sarebbe concessa in sostituzione delle attuali provvidenze economiche di cui alle leggi che riguardano gli invalidi civili (leggi n. 118 del 1971, n. 18 del 1980, eccetera);
b) riconoscerebbe il merito, alle famiglie conviventi, della riduzione delle spese già a carico delle istituzioni per il ricovero in istituto.
Le disparità di trattamento riservate ai cittadini disabili, che la legge quadro pone sullo stesso piano di diritto, appaiono difficilmente giustificabili, ma, come sopra dimostrato, possono essere finalmente e correttamente superate con l'approvazione della presente proposta di legge.
La logica delle leggi che si interessano del problema dei cosiddetti «disabili mentali» e più in generale dell'handicap intellettivo, che l'ANFFAS ha ritenuto di ridenominare con il termine «disabile intellettivo e relazionale», costruita sulle caratteristiche dell'handicap fisico e dell'invalidità civile, è iniqua e perversa, probabilmente lesiva dei princìpi costituzionali. Lo scandalo dei falsi invalidi, a cui si aggiunge oggi un ulteriore scandalo dei falsi portatori di handicap, ricade sulle spalle delle famiglie dei disabili veri. Non ci sono due aziende sanitarie locali che applichino le norme in materia di certificazione con gli stessi criteri. La legge quadro n. 104 del 1992 è rimasta del tutto inapplicata ed i disabili intellettivi e relazionali continuano ad essere l'unica categoria non considerata da una legge specifica. Non a caso si propone la modifica della vigente normativa al fine di stabilire che idonea certificazione medica è sufficiente a garantire, fin dai primi giorni di vita e senza ulteriori esami e visite di commissioni, gli interventi previsti dalla legge n. 104 del 1992 per l'handicap grave, nonché adeguate indennità economiche ed opportune forme di sostegno alla famiglia.
In buona sostanza, l'emanazione di una legge in favore dei disabili intellettivi e relazionali, ed in tale senso abbiamo ritenuto utile predisporre il testo che segue, che è aperto ad ogni integrazione e modifica migliorativa, è quanto di meglio possano auspicare tutte le famiglie dei disabili e coronerebbe l'azione svolta dall'ANFFAS, che celebra quest'anno il suo quarantennale.
1. La presente legge, nell'ambito dei princìpi e delle disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha la finalità di assicurare ai soggetti affetti da disabilità intellettiva e relazionale, dalla citata legge definita «minorazione psichica», ed alle loro famiglie il sostegno e l'assistenza necessari per favorirne i processi educativi e lo sviluppo delle residue capacità di relazione, di integrazione e di partecipazione alla vita sociale.
2. La presente legge riconosce il diritto soggettivo perfetto alle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e sociali, normalmente integrate fra loro, adeguate alla natura della disabilità di cui al comma 1, e pone in essere gli strumenti necessari per attuarlo.
1. Lo Stato riconosce e tutela la condizione di disabilità intellettiva e relazionale che non consente vita autonoma, adottando ed attuando le iniziative e gli interventi richiesti da tale handicap, le cui conseguenze assumono sempre connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, garantendo alla disabilità intellettiva e relazionale il diritto alla tutela e la piena parità con la minorazione sensoriale della cecità assoluta già riconosciuta dalla legislazione vigente.
2. Ad integrazione degli obiettivi previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, gli ulteriori interventi che devono essere garantiti
a) riconoscimento della disabilità intellettiva e relazionale come condizione oggettiva di handicap con evidente connotazione di gravità a carattere di irreversibilità;
b) riconoscimento alle persone che ne sono affette dei diritti e delle provvidenze riconosciuti ai ciechi assoluti dalla legislazione vigente;
c) interventi in favore delle famiglie.
1. Ai fini della presente legge si considerano disabili intellettivi e relazionali coloro che presentano sindromi o cerebropatie che provocano ritardo mentale oppure disturbi generalizzati dello sviluppo o le altre sindromi e cerebropatie con conseguenti difficoltà di relazione, di apprendimento e di integrazione sociale, che determinano un handicap a grave rischio di emarginazione.
1. Ai fini della constatazione della disabilità intellettiva e relazionale che può avvenire al momento della nascita, nei primi anni di vita in seguito a malattie, o ad eventi traumatici, chi esercita la potestà genitoriale o un responsabile del servizio sociale inoltra domanda, secondo lo schema di cui all'allegato A annesso alla presente legge, alla commissione medica di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, allo scopo integrata da un operatore sociale, da un esperto nella patologia oggetto dell'accertamento e da un sanitario in rappresentanza
1. In seguito alla constatazione di cui all'articolo 4 della presente legge sono concesse al disabile intellettivo e relazionale le provvidenze economiche, rivalutate di anno in anno, in rapporto al costo della vita, in misura non inferiore a quelle riconosciute ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 406, dalla legge 27 maggio 1970, n. 382, dalla legge 21 novembre 1988, n. 508, e successive modificazioni.
2. Le provvidenze economiche di cui al comma 1 sostituiscono, per i soggetti di cui alla presente legge, quelle già in godimento alla data di entrata in vigore della medesima. È riconosciuto il diritto individuale di optare per condizioni di miglior favore già in godimento.
3. In favore dei soggetti di cui all'articolo 3 si applicano le disposizioni vigenti in materia di pensioni di reversibilità.
1. La compartecipazione alle spese per i servizi erogati può essere richiesta solamente
1. Ai genitori del disabile intellettivo e relazionale, dichiarato tale ai sensi dell'articolo 4, è riconosciuta un'anzianità contributiva aggiuntiva di un quinquennio.
2. Le regioni attuano in favore dei familiari del disabile intellettivo e relazionale interventi di sostegno adeguati a favorire la permanenza del disabile nel suo domicilio quali servizi, semiresidenze, ricoveri di sollievo o di emergenza, assistenza sociale e sanitaria domiciliare, erogazione di contributi economici.
1. La legale rappresentanza del cittadino disabile intellettivo e relazionale, divenuto maggiorenne, viene esercitata di diritto, congiuntamente o disgiuntamente, dai suoi genitori fino a quando sono in vita e sono in grado di rappresentarlo.
2. La legale rappresentanza è dichiarata d'ufficio, dal tribunale competente, su segnalazione del pubblico ministero o di chiunque altro, sulla base della necessaria documentazione.
3. Venuti a mancare i genitori, o venuta meno la loro capacità di rappresentare il figlio, si procede d'ufficio alla dichiarazione di interdizione o di inabilitazione, ovvero ad altre forme di tutela previste dalla normativa vigente.
1. L'ANFFAS, in quanto associazione di famiglie, rappresentante nazionale di disabili intellettivi e relazionali, è ammessa a fare parte, con pari dignità, del novero delle associazioni riconosciute di interesse nazionale costituito dall'Unione italiana dei ciechi (UIC), dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti (ENS) e dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (ANMIC).
2. L'ANFFAS è ammessa a usufruire del finanziamento pubblico già riservato, ai sensi della legislazione vigente, alle associazioni di cui al comma 1.
1. Per quanto riguarda tutti gli interventi a favore dei disabili intellettivi e relazionali e delle rispettive famiglie, non contemplati dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e le altre norme vigenti in materia.
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il relativo regolamento di attuazione.
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