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PDL 6362

XIV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6362



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

dal ministro del lavoro e delle politiche sociali
(MARONI)

e dal ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

di concerto con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(LUNARDI)

Conversione in legge del decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, recante misure urgenti per il reimpiego di lavoratori ultracinquantenni e proroga dei contratti di solidarietà, nonché disposizioni finanziarie

Presentato il 6 marzo 2006


      

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Onorevoli Deputati!

Articolo 1

      L'articolo dispone in materia di reimpiego di lavoratori ultracinquantenni e di proroga dei contratti di solidarietà.
      Le disposizioni rivestono carattere di necessità e di urgenza in quanto volte a fronteggiare situazioni di grave crisi occupazionale.
      Nel merito l'articolo in esame (commi da 1 a 5) è diretto ad introdurre, nel limite complessivo di 3.000 unità, un Programma sperimentale di reimpiego finalizzato a garantire l'occupabilità dei lavoratori adulti che abbiano compiuto i cinquanta anni di età, sulla base di accordi sottoscritti entro il 15 marzo 2006 tra le

 

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imprese, le organizzazioni comparativamente più rappresentative dei lavoratori e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
      Si prevede, tra l'altro, che le attività orientate al reimpiego dei lavoratori interessati siano svolte dalle agenzie del lavoro e dagli altri operatori autorizzati o accreditati ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 7 del decreto legislativo n. 276 del 2003, anche avvalendosi della Borsa del lavoro.
      Si dispone altresì che gli accordi siano successivamente sottoposti a verifiche per quanto attiene alle attività di reimpiego; sulla base dei risultati raggiunti, è prevista la possibilità per il Ministero di procedere, per i lavoratori interessati, alla eventuale proroga delle successive fasi del Programma sperimentale per il sostegno al reddito finalizzato al reimpiego.
      Il programma di reimpiego introduce, in particolare, il sostegno al reddito per i periodi successivi a quelli di percezione dell'indennità di mobilità; sostegno pari all'ultima mensilità di mobilità erogata al lavoratore fino al conseguimento dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico.
      Viene poi integrata (comma 7) la disciplina dettata all'articolo 1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, con riferimento alle ipotesi di decadenza dai trattamenti previdenziali e da altre indennità o sussidi nei confronti dei lavoratori beneficiari di interventi per il sostegno al reddito; disciplina che con il decreto-legge in esame viene estesa ai lavoratori interessati al Programma sperimentale di cui al comma 1.
      Il comma 10 reca, invece, la disposizione di copertura finanziaria degli oneri conseguenti, pari a 1.000.000 di euro per il 2006, 2.000.000 di euro per il 2007 e 12.000.000 di euro a decorrere dal 2008.
      Infine, al comma 11, si consente la proroga per il 2006 dei contratti di solidarietà per le imprese che non rientrano nella disciplina della solidarietà per le imprese industriali.

Articolo 2

      Sempre nel quadro di interventi a sostegno dei livelli occupazionali e con riferimento ad un settore di particolare qualificazione tecnica, la disposizione di cui all'articolo 2 è finalizzata a consentire, in attuazione del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, la tempestiva messa in sicurezza delle grandi dighe fuori esercizio, individuate dal Registro italiano dighe (RID) in un apposito elenco, che comportino una situazione di rischio per la popolazione a valle delle stesse e per le quali il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Si rende pertanto necessario ed urgente disporre la deroga all'articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), nel limite di 50 milioni di euro al fine di reperire le risorse necessarie alla stipula dei mutui quindicennali che il RID può contrarre, ai sensi del citato decreto-legge n. 79 del 2004 , per la progettazione e la realizzazione di detti interventi di messa in sicurezza, definiti mediante l'adozione di ordinanze di protezione civile che al momento sono rimaste inattuate.

Articolo 3

      Il comma 1 dell'articolo 3 eleva di 213 milioni di euro il limite dei pagamenti relativo all'anno 2006 per le spese di investimento dell'ANAS Spa, stabilito dal comma 32 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), in 1.700 milioni di euro. Il comma 2 assicura la compensazione finanziaria in termini di fabbisogno e indebitamento netto degli effetti connessi alla elevazione del predetto limite.

Articolo 4

      Il comma 1 dell'articolo 4 consente l'utilizzazione, per 170 milioni di euro, delle disponibilità in conto residui delle

 

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risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 18 giugno 1998, n. 194, al fine di destinare 70 milioni di euro ad integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter (fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente) della legge 5 agosto 1978, n. 468, e 100 milioni di euro allo stato di previsione del Ministero della difesa sugli specifici fondi relativi ai consumi intermedi e agli investimenti fissi lordi.
      Il comma 2 dispone la conservazione in bilancio di una quota, pari a 10 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32-bis, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di finanziare la prosecuzione dei lavori per la realizzazione in Roma del Centro per la documentazione e valorizzazione delle arti contemporanee.

Articolo 5

      L'articolo 5 dispone in ordine all'adeguamento della dotazione organica dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
      L'attribuzione all'Autorità delle competenze in materia bancaria ha comportato l'immediato trasferimento da parte della Banca d'Italia dei procedimenti per intesa restrittiva già avviati da quest'ultima e soggetti a termine finale, che dovrebbe essere eccessivamente procrastinato in mancanza delle necessarie risorse umane. Analogamente, in mancanza di adeguata dotazione organica è messa radicalmente in dubbio la tempestiva chiusura dell'indagine conoscitiva sui costi dei conti correnti bancari, che potrebbe essere di fondamentale aiuto per cominciare a risolvere i problemi già riscontrati e ampiamente documentati sulla stampa specialistica del settore. L'urgenza di provvedere si qualifica in modo particolare se si pone mente alla circostanza che si profilano nell'immediato futuro operazioni di concentrazione nel settore bancario, che l'Autorità è chiamata a valutare nell'ambito di termini perentori.
      In sintesi, senza l'immediata approvazione della disposizione proposta si rischia di mettere a repentaglio la tempestività e, dunque, l'efficacia dell'intervento dell'Autorità in tali settori, vitali per l'interesse dell'economia nazionale.

Articolo 6

      L'articolo 79 della legge n. 448 del 1998 reca «Misure organizzative intese alla repressione del lavoro non regolare e sommerso», prevedendo, in particolare, al comma 2 che, al fine di intensificare l'azione di controllo contro il fenomeno del lavoro non regolare, una quota pari al 10 per cento dell'importo proveniente dalla riscossione delle sanzioni penali e amministrative comminate dalle Direzioni provinciali del lavoro - servizio ispezione per le violazioni delle leggi sul lavoro è destinata per il 50 per cento a corsi di formazione e di aggiornamento del personale da assegnare al predetto servizio e per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, delle attrezzature, degli strumenti e degli apparecchi indispensabili per lo svolgimento dell'attività ispettiva e delle relative procedure ad essa connesse. Il restante 50 per cento della quota predetta è destinato all'incremento del Fondo unico di amministrazione, di cui al contratto collettivo integrativo di lavoro relativo al personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'incentivazione dell'attività ispettiva di controllo sulle condizioni di lavoro nelle aziende. In proposito, la norma di cui al comma 1 è diretta a modificare, prevedendo un incremento di risorse, l'articolo 59, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, che valutava gli oneri derivanti dall'attuazione del citato articolo 79, comma 2, in tre miliardi di lire a decorrere dall'anno 1999, con copertura a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

Articolo 1

Commi da 1 a 9

        La disposizione è diretta ad introdurre nel limite complessivo di 3.000 lavoratori che abbiano compiuto i 50 anni di età sulla base di accordi sottoscritti entro il 15 marzo 2006 (tra imprese, organizzazioni dei lavoratori e Ministero del lavoro e delle politiche sociali) un Programma di reimpiego che prevede, tra l'altro, il sostegno al reddito per i periodi successivi a quelli di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (periodi di percezione dell'indennità di mobilità), in misura pari all'ultima mensilità di mobilità erogata (con riconoscimento della contribuzione figurativa) al lavoratore interessato fino al conseguimento dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico.
        In particolare:

            per un limite massimo di 1.000 sono a carico dello Stato gli oneri relativi all'intero periodo intercorrente tra il termine del periodo di mobilità e il conseguimento dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico (trattasi di limite riservato ai lavoratori da imprese sottoposte alle procedure di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39);

            per la quota residua rispetto ai predetti 3.000 soggetti (vale a dire 2.000 soggetti) sono a carico delle imprese gli oneri relativi al periodo successivo al temine del periodo di mobilità fino al conseguimento dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico.

        Pertanto, sulla base dei seguenti parametri:

            ipotesi prudenziale di anni mediamente mancanti al conseguimento dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico: 10;

            1.000 soggetti per un periodo medio di 7/6 anni a carico dello Stato;

            costo medio individuale su base annua, per il periodo successivo alla percezione dell'indennità di mobilità: 15.000 euro (incluso l'onere per contribuzione figurativa);

 

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        e tenuto conto che, per effetto della disposizione in esame, si stima derivi un effetto incentivante rispetto agli andamenti tendenziali dell'indennità di mobilità ordinaria quantificabile in misura limitata a circa 100-150 soggetti aggiuntivi (stante il predetto limite numerico massimo di 3.000 soggetti), derivano i seguenti maggiori oneri a carico dello Stato (per un valore cumulato di circa 106 milioni di euro) per i quali è necessario dare copertura:

          onere complessivo annuo (valori in milioni di euro): 2006: 1,0; 2007: 2,0; 2008: 2,0; 2009: 6,8; 2010: 12,8; 2011: 15,0; 2012: 15,0; 2013: 15,0; 2014: 15,0; 2015: 15,0; 2016: 7,5.

        Dal punto di vista della copertura, tenuto conto che, in caso di oneri di durata pluriennale con un profilo crescente nel tempo, la giurisprudenza costituzionale (sentenze Corte costituzionale n. 384 del 1991 e n. 25 del 1993), ripresa e confermata più volte dalla Corte dei conti, ha sancito che, mentre per gli esercizi considerati nel bilancio triennale è necessaria una puntuale indicazione delle risorse finanziarie disponibili, per quelli successivi la previsione delle risorse, destinate a fare fronte ai relativi oneri, deve risultare in modo ragionevole e credibile. Tali credibilità e ragionevolezza si realizzano quando sussiste un equilibrio tra onere coperto nell'anno di massima esposizione compreso nel bilancio triennale e onere a regime negli esercizi successivi.
        Pertanto, è necessario indicare nell'ultimo esercizio compreso nel bilancio triennale in vigore (2008) la copertura corrispondente all'onere a regime, valutato in termini di onere medio tale da garantire la copertura del profilo dell'onere complessivo annuo e pari a 12 milioni di euro, conseguentemente il profilo della copertura risulta il seguente:

          copertura necessaria (valori in milioni di euro): 2006: 1,0; 2007: 2,0; 2008: 12; 2009: 12; 2010: 12; 2011: 12; 2012: 12; 2013: 12; 2014: 12 2015: 12; 2016: 12.

Comma 11

        La disposizione è diretta a modificare l'articolo 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, prorogando per l'anno 2006 la possibilità di stipulare i contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, con autorizzazione di spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2006 a valere sul Fondo per l'occupazione che presenta le occorrenti disponibilità.

Articolo 2

        L'articolo 1, comma 57, della citata legge 30 dicembre 2004, n. 311, stabilisce dei limiti di incremento alle spese degli enti pubblici. L'articolo in esame prevede, a favore del RID, una deroga alle predette limitazioni entro il tetto di 50 milioni di euro, per consentire l'espletamento degli interventi volti a fronteggiare la condizione di rischio derivante dalle grandi dighe fuori esercizio. Gli effetti negativi,

 

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in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dalla medesima deroga possono essere compensati dalla prevista riduzione per un pari importo delle erogazioni che possono essere effettuate dal Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, di cui al comma 33 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006).

Articolo 3

        Il comma 1 della disposizione in esame eleva di 213 milioni di euro il limite dei pagamenti relativo all'anno 2006 per le spese di investimento dell'ANAS Spa, stabilito in 1.700 milioni dal comma 32 dell'articolo 1 della citata legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006), fissandolo così in un importo di 1.913 milioni di euro. Il successivo comma 2 assicura la compensazione finanziaria in termini di fabbisogno e indebitamento netto degli effetti connessi alla elevazione del predetto limite.
        In particolare, si interviene sul comma 33 dell'articolo 1 della predetta legge n. 266 del 2005, disponendo la riduzione di 100 milioni di euro del limite ivi previsto per le erogazioni che possono essere effettuate, nel corrente anno, dal Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica.
        Inoltre, si dispone la riduzione di 113 milioni di euro dei pagamenti per spese relative ad investimenti fissi lordi di cui al comma 34 del citato articolo 1, mediante la conseguente rideterminazione della percentuale ivi prevista. Considerando che tali pagamenti ammontano, per l'anno 2004, a circa 5.688 milioni di euro, così come evidenziato nella relazione tecnica dell'analoga disposizione (articolo 8, comma 3) contenuta nell'Atto Senato n. 3613 (disegno di legge finanziaria 2006), e che un punto percentuale è valutabile in circa 56,8 milioni di euro, la riduzione da operare è di circa 2 punti percentuali.

Articolo 4

        Il comma 1 dell'articolo in esame consente l'utilizzazione, per 170 milioni di euro, delle disponibilità in conto residui delle risorse di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 18 giugno 1998, n. 194, come rifinanziata dalla tabella D della legge n. 311 del 2004. Il predetto importo sarà versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinato, per 70 milioni di euro, ad integrare l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter (fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente) della legge n. 468 del 1978, come determinata dalla tabella C della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006); la restante parte sarà assegnata allo stato di previsione del Ministero della difesa sugli specifici fondi relativi ai consumi intermedi e agli investimenti fissi lordi.
        Il successivo comma 2 dispone la conservazione in bilancio di una quota, pari a 10 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa di cui

 

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all'articolo 32-bis, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Tale importo è versato nel 2006 all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinato al finanziamento della prosecuzione dei lavori per la realizzazione del Centro per la documentazione e valorizzazione delle arti contemporanee.

Articolo 5

        La disposizione è volta ad adeguare la dotazione organica dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato a seguito dei nuovi compiti ad essa assegnati dall'articolo 19 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 (Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari) in materia di vigilanza sulla concorrenza tra le aziende ed istituti di credito. Si prevede un'integrazione del numero complessivo dei contratti a tempo determinato (4 unità), previsti dall'articolo 11, comma 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287. È poi prevista l'assunzione straordinaria di 8 dipendenti a tempo indeterminato mediante pubblico concorso e la possibilità di avvalersi dell'istituto del comando per integrare le professionalità attualmente non numericamente adeguate allo svolgimento delle funzioni d'istituto.
        L'applicazione di tali disposizioni non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto è espressamente stabilito che al finanziamento degli oneri da esse derivanti si provvede con le risorse provenienti dalle contribuzioni obbligatorie imposte a carico delle imprese tenute alla comunicazione delle operazioni di concentrazione, secondo il meccanismo dell'autofinanziamento istituito dalla legge finanziaria 2006. Ciò comporta che le assunzioni previste ed il ricorso ai comandi potranno avvenire solo nella misura in cui i rispettivi oneri finanziari risultino coperti dal gettito derivante dall'autofinanziamento. È poi espressamente previsto che non si realizzi un aumento della pianta organica.

Articolo 6

        La disposizione prevede che, a decorrere dal 2006, per le finalità di cui all'articolo 79, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le risorse indicate all'articolo 59, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, passino da 3 miliardi delle vecchie lire a 3 milioni di euro (con un incremento, dunque, rispetto alla spesa attuale di 1,5 milioni di euro) a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che presenta le occorrenti disponibilità.

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Allegato
(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

Testo integrale delle norme espressamente modificate
o abrogate dal decreto-legge

Decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291.

        Art. 1-quinquies. 1. Il lavoratore sospeso in cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, nonché ai sensi del primo periodo del comma 1 dell'articolo 1-bis del presente decreto, decade dal trattamento qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente. Il lavoratore destinatario del trattamento di mobilità, la cui iscrizione nelle relative liste sia finalizzata esclusivamente al reimpiego, del trattamento di disoccupazione speciale, di indennità o sussidi, la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione, del trattamento straordinario di integrazione salariale concesso ai sensi del comma 1 dell'articolo 1, ovvero destinatario dei trattamenti concessi o prorogati ai sensi di normative speciali in deroga alla vigente legislazione, decade dai trattamenti medesimi, anche nelle ipotesi in cui il lavoratore sia stato ammesso al trattamento con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, quando: a) rifiuti di essere avviato ad un progetto individuale di inserimento nel mercato del lavoro, ovvero ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente; b) non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano quando le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.

Legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Art. 1. (omissis).

        162. All'articolo 3, comma 136, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005» e, al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004». A tal fine è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di 5 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1,

 

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comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

(omissis)

Legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Art. 1. (omissis).

        32. Per l'anno 2006 i pagamenti per spese di investimento di ANAS Spa, ivi compresi quelli a valere sulle risorse derivanti dall'accensione dei mutui, non possono superare complessivamente l'ammontare di 1.700 milioni di euro.

(omissis)

Legge 17 maggio 1999, n. 144.

(omissis)

        Art. 59. (Utilizzo dei proventi derivati da sanzioni in materia di lavoro sommerso).

(omissis).

        2. Ai complessivi oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in lire tre miliardi annue a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, recante misure urgenti per il reimpiego di lavoratori ultracinquantenni e proroga dei contratti di solidarietà, nonché disposizioni finanziarie.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

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Decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2006.

Misure urgenti per il reimpiego di lavoratori ultracinquantenni e proroga dei contratti di solidarietà, nonché disposizioni finanziarie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per fronteggiare gravi crisi occupazionali;

        Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per la rimodulazione di talune dotazioni finanziarie, per la funzionalità dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché per la messa in sicurezza di grandi dighe;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 2006;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

        1. Al fine di garantire l'occupabilità dei lavoratori adulti che compiono cinquanta anni entro il 31 dicembre 2006, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove, in collaborazione con la propria agenzia tecnica strumentale Italia lavoro, un Programma sperimentale per il sostegno al reddito, finalizzato al reimpiego di 3.000 lavoratori sulla base di accordi sottoscritti entro il 15 marzo 2006 tra le imprese, le organizzazioni comparativamente più rappresentative dei lavoratori e il Ministero del lavoro e delle politiche

 

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sociali. Il Programma si articola nei periodi di cui al comma 3. Tali accordi individuano i lavoratori che, previa cessazione del rapporto di lavoro, passano dall'impresa al Programma di reimpiego e le modalità di partecipazione al Programma stesso delle aziende interessate, nonché gli obiettivi di reimpiego da conseguire. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali approva entro il 31 marzo 2006 il piano di riparto tra le imprese interessate del contingente numerico di cui al presente comma.
        2. Le attività orientate al reimpiego dei lavoratori di cui al comma 1 sono svolte dalle agenzie del lavoro e dagli altri operatori autorizzati o accreditati ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, anche avvalendosi della Borsa del lavoro, incaricati dalle imprese che conferiscono al Programma lavoratori in esubero ovvero, anche in raccordo con gli operatori autorizzati o accreditati, dai centri per l'impiego delle province competenti, dalle regioni e dai Fondi interprofessionali per la formazione continua. I soggetti pubblici operano sulla base dei compiti istituzionali e delle risorse finanziarie ordinarie.
        3. Al termine dei periodi di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e al termine del triennio successivo, gli accordi di cui al comma 1 sono sottoposti a verifiche per quanto attiene alle attività di reimpiego e, sulla base dei risultati raggiunti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procederà per i lavoratori interessati alla eventuale proroga delle successive fasi del Programma sperimentale per il sostegno al reddito finalizzato al reimpiego.
        4. Il sostegno al reddito dei lavoratori nel periodo del Programma di cui al comma 1 è assicurato per i periodi successivi a quelli di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella misura dell'ultima mensilità di mobilità erogata al lavoratore interessato, fino al perfezionamento dei processi di fuoriuscita del Programma e comunque non oltre il raggiungimento dei requisiti di cui ai commi da 6 a 9 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243. Al termine dei periodi di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, gli oneri relativi al sostegno al reddito dei lavoratori di cui al comma 1, che ricomprendono la contribuzione figurativa, sono posti a carico delle imprese, con l'esclusione delle imprese sottoposte alle procedure concorsuali di cui all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ed alle procedure di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ed al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39. A tali imprese sono riservate 1.000 delle unità indicate nel comma 1.
        5. Ai lavoratori di cui al comma 1, il diritto di precedenza di cui all'articolo 15, sesto comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, come modificato dall'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, si applica per i primi 24 mesi di attuazione del Programma.
        6. Ai lavoratori di cui al comma 1 si applica l'articolo 1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291.
 

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        7. All'articolo 1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

        «1-bis. Nei casi di cui al comma 1, i responsabili della attività formativa, le agenzie per il lavoro ovvero i datori di lavoro comunicano direttamente all'Inps e, in caso di mobilità, al servizio per l'impiego territorialmente competente ai fini della cancellazione dalle liste, i nominativi dei soggetti che possono essere ritenuti decaduti dai trattamenti previdenziali. A seguito di detta comunicazione l'Inps dichiara la decadenza dai medesimi, dandone comunicazione agli interessati.
        1-ter. Avverso gli atti di cui al comma 1-bis è ammesso ricorso entro trenta giorni alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti che decidono, in via definitiva, nei venti giorni successivi alla data di presentazione del ricorso. La decisione del ricorso è comunicata all'Inps e, nel caso di mobilità, al competente servizio per l'impiego.
        1-quater. La mancata comunicazione di cui al comma 1-bis è valutata ai fini della verifica del corretto andamento dell'attività svolta da parte delle agenzie per il lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.».

        8. I lavoratori di cui al comma 1 che sono transitati ad un altro rapporto di lavoro, comunque definito, hanno diritto a rientrare nel Programma di sostegno al reddito nel caso in cui questo rapporto di lavoro sia venuto meno per cause non imputabili alla volontà del lavoratore.
        9. I lavoratori di cui al comma 1 possono prestare attività lavorativa temporanea ed occasionale cumulando il trattamento di sostegno al reddito con la retribuzione o il compenso spettante, nel limite massimo complessivo dell'ultima retribuzione aggiornata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT. Gli importi percepiti superiori al limite complessivo di cui al comma 1 riducono l'ammontare del trattamento di sostegno al reddito. In capo al datore di lavoro o al lavoratore in caso di lavoro autonomo permane l'onere contributivo per l'ammontare percepito dal lavoratore con contestuale riduzione percentuale dell'accantonamento da parte dell'INPS dei contributi figurativi.
        10. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 9, pari a 1 milione di euro per l'anno 2006, a 2 milioni di euro per l'anno 2007 e a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, come modificato dall'articolo 78, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le predette risorse, pari a 1 milione di euro per l'anno 2006, a 2 milioni di euro per l'anno 2007 e a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, affluiscono al bilancio dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), e ad esse viene data apposita evidenza contabile. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di accesso al sostegno al reddito di cui al comma 4. Le risultanze del monitoraggio sono comunicate al

 

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Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge n. 468 del 1978. Limitatamente al periodo strettamente necessario all'adozione dei predetti provvedimenti correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa si provvede mediante corrispondente rideterminazione, da effettuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, degli interventi posti a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
        11. All'articolo 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006». A tale fine è autorizzata per l'anno 2006 la spesa di 35 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Articolo 2.

        1. Al fine di assicurare l'espletamento degli interventi a carattere indifferibile, anche tenuto conto degli adempimenti connessi all'attuazione del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, volti a far fronte alla condizione di rischio derivante dalle grandi dighe fuori esercizio, il Registro italiano dighe è autorizzato a derogare, nel limite di 50 milioni di euro, all'articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Alla compensazione degli effetti finanziari che ne derivano sui saldi di finanza pubblica, relativi all'indebitamento e al fabbisogno, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'importo complessivo previsto dall'articolo 1, comma 33, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Articolo 3.

        1. All'articolo 1, comma 32, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «1.700 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «1.913 milioni».
        2. Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dal comma 1 sui saldi di finanza pubblica, relativi all'indebitamento ed al fabbisogno, si fa fronte, quanto a 100 milioni di euro, mediante riduzione dell'importo complessivo di cui al comma 33 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e, quanto a 113 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dei pagamenti per spese relative ad investimenti fissi lordi con conseguente rideterminazione della percentuale stabilita dal comma 34 dell'articolo 1 della citata legge n. 266 del 2005.

 

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Articolo 4.

        1. Una quota pari a 170 milioni di euro delle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 18 giugno 1998, n. 194, come rifinanziata dalla tabella D della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è versata all'entrata del bilancio dello Stato, nell'anno 2006, per essere destinata: quanto a 70 milioni di euro, ad integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, come determinata dalla tabella C della legge finanziaria 23 dicembre 2005, n. 266; quanto a 100 milioni di euro, all'assegnazione allo stato di previsione del Ministero della difesa sugli specifici fondi relativi ai consumi intermedi e agli investimenti fissi lordi di cui all'articolo 27, comma 13-quinquies, del decreto- legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
        2. Una quota pari a 10 milioni di euro, a valere sull'autorizzazione di spesa per l'anno 2005 di cui all'articolo 32-bis, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è conservata in bilancio e versata in entrata nel 2006, per essere destinata al finanziamento della prosecuzione dei lavori per la realizzazione del «Centro per la documentazione e valorizzazione delle arti contemporanee».

Articolo 5.

        1. In ragione delle nuove competenze attribuite all'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di concorrenza bancaria dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262, il numero dei contratti a tempo determinato, di cui all'articolo 11, comma 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è incrementato di quattro unità. Per le medesime finalità è autorizzata l'assunzione straordinaria di otto dipendenti a tempo indeterminato mediante procedura concorsuale pubblica ed è consentito l'istituto del comando per professionalità non rinvenibili in numero sufficiente presso l'Autorità. La presente disposizione non comporta un aumento del numero dei posti nella pianta organica dell'Autorità.
        2. Le assunzioni di cui al comma 1 possono essere effettuate previo accertamento della sussistenza delle occorrenti risorse ai sensi dell'articolo 1, comma 69, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Articolo 6.

        1. L'articolo 59, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, è sostituito dal seguente:

        «2. Ai complessivi oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in lire tre miliardi annui dall'anno 1999 al 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'occupazione

 

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di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Per la medesima finalità è autorizzata la spesa di tre milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione del predetto Fondo.».

Articolo 7.

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 6 marzo 2006.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Visto, il Guardasigilli: Castelli.


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