PDL 1328
XIV LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1328
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato CIMA
Ratifica ed esecuzione dell'accordo relativo alla creazione nel Mediterraneo di un santuario per i mammiferi marini, fatto a Roma il 25 novembre 1999
Presentata il 16 luglio 2001
Onorevoli Colleghi! - Al fine di tutelare la diversità e la ricchezza biologica della zona del Mediterraneo, nelle acque del mar Tirreno settentrionale e del mar Ligure tra la Corsica, la Toscana, la Liguria, la Francia e il Principato di Monaco, e di proteggere i mammiferi marini in essa presenti è necessario ratificare l'accordo relativo alla creazione nel mediterraneo di un santuario per i mammiferi marini, fatto a Roma il 25 novembre 1999 dal Principato di Monaco, dalla Repubblica francese e dalla Repubblica italiana.
Il santuario dei cetacei è stato istituito, per la parte italiana, ai sensi di quanto stabilito dalla legge n. 426 del 1998 che ha appunto riconosciuto la necessità di proteggere i mammiferi marini presenti nella zona del Mediterraneo tra la Francia e l'Italia; considerato che il Principato di Monaco, la Repubblica francese e la Repubblica italiana hanno predisposto l'accordo e che è necessario darvi piena ed intera esecuzione al fine anche di definire le misure nazionali e quelle da proporre in accordo con gli altri Stati parti nelle sedi internazionali, è necessario ratificare il citato accordo.
A tale fine è stata redatta la presente proposta di legge, costituita da sei articoli.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo relativo alla creazione nel Mediterraneo di un santuario per i mammiferi marini, fatto a Roma il 25 novembre 1999.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 dell'accordo stesso.
Art. 3.
1. Per la definizione delle misure nazionali e delle misure da proporre, in accordo con gli altri Stati parti, nelle sedi internazionali relativamente all'accordo di cui all'articolo 1, è istituito un comitato di pilotaggio dell'accordo, composto da un rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, un rappresentante designato dal Ministro delle politiche agricole e forestali e un rappresentante designato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Al comitato partecipano altresì, con funzioni consultive, tre rappresentanti delle associazioni ambientaliste riconosciute. Il comitato può essere integrato da esperti designati dai Ministeri rappresentati. Il comitato è presieduto dal rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
Art. 4.
1. Alle spese di funzionamento del comitato di pilotaggio di cui all'articolo 3,
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valutate in lire 250 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base 8.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 2001.
Art. 5.
1. Nelle more della concertazione con gli Stati parti prevista all'articolo 9 dell'accordo di cui all'articolo 1, nelle acque territoriali italiane comprese nell'area del santuario di cui al citato accordo è vietata la competizione di barche veloci a motore.
Art. 6.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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