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PDL 2634

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2634



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ROCCHI

Norme a tutela del patrimonio boschivo

Presentata l'11 aprile 2002


      

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Onorevoli Colleghi! - Negli ultimi venti anni quasi 300 mila incendi hanno distrutto o gravemente danneggiato più di 3 milioni di ettari di terreno, pari al 35 per cento della superficie considerata (boschi, pinete, macchia mediterranea). Da questi dati emerge con forza che il problema degli incendi boschivi è improcrastinabile: necessita una energica opera di prevenzione e repressione del fenomeno, accompagnata da una decisa opera di educazione e sensibilizzazione di tutti i cittadini.
      Se il clima e l'urbanizzazione selvaggia sono tra le cause degli incendi, il dato più significativo e sconcertante è che circa il 97 per cento degli incendi è causato dall'uomo. Di questi oltre il 50 per cento è doloso, intenzionale, calcolato; in particolare modo è diretto contro l'imposizione di vincoli urbanistici e naturalistici. Negli ultimi anni si registrano sempre più roghi nelle aree protette causati dalla cosiddetta «ecomafia», in cerca di appalti e di controllo del territorio. In altri casi, poi, sono i proprietari del terreno, agricoltori o pastori, che distruggono boschi, pinete e macchia mediterranea, economicamente irrilevanti, per trasformarli in pascolo, in aree coltivate o in quant'altro possa rendere loro di più.
      Il panorama è sempre più oscuro, sconcertante e complesso. Le stime dei danni provocati dagli incendi sono vertiginose: circa 130 milioni di euro l'anno, ai quali devono essere aggiunti almeno altri 250 milioni di euro per la ricostruzione dei boschi distrutti, mentre addirittura incalcolabili sono i danni idrogeologici.
      Queste cifre non fanno mai giustizia, non danno il senso del fenomeno, non calcolano gli effetti ambientali culturali o paesaggistici.
      Per ogni albero bruciato c'è una vita che si spegne, c'è il lavoro dell'uomo che si brucia, alcune volte c'è addirittura la stessa vita dell'uomo che va in fumo.
      A causa degli incendi muoiono sentimenti, muoiono animali (per ogni ettaro di bosco che brucia, muoiono circa 300 uccelli, 400 piccoli mammiferi e 5 milioni di insetti).
 

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      Oltre alle piante, agli animali e al lavoro dell'uomo, scompare, o quanto meno si trasforma, anche la fisionomia del paesaggio italiano.
      Se per molti anni i grandi problemi della montagna furono rappresentati dal rapporto conflittuale del pascolo nei confronti del bosco e dalla necessità dell'agricoltore presente nei territori di montagna di coltivare ogni terreno possibile, a prescindere talvolta dalla opportunità di mantenerlo saldo per ragioni di equilibrio idrogeologico, oggi i problemi più gravi sono rappresentati dalla speculazione edilizia, da interessi e dall'ecomafia.
      Se la cosiddetta «legge forestale», il regio decreto-legge n. 3267 del 1923, tuttora in vigore, ha rappresentato nel tempo uno strumento di notevolissima portata che, quando ancora l'ecologia era una scienza per rarissimi eletti, già si proponeva come disciplina tra uomo e natura per un raccordo sapiente ed equilibrato, oggi è necessario intervenire affinché i fenomeni criminali prima descritti siano al più presto circoscritti e debellati.
      In quegli anni il dramma degli incendi boschivi non aveva ancora assunto le proporzioni attuali. Oggi, poi, più che nel passato, è importante la verifica delle circostanze che portano al verificarsi sempre più frequente di un fenomeno nella quasi totalità causato dall'uomo, colposamente o dolosamente.
      Gli incendi che si sviluppano per cause naturali, infatti, in termini statistici sono pressoché irrilevanti. L'autocombustione può essere contemplata soltanto da una cronaca facile o superficiale. Né si possono semplificare i termini del problema «dolo» per gli incendi boschivi attribuendo ogni responsabilità al piromane e dando a tale espressione una valenza generale onnicomprensiva. Non è così: il piromane è una figura psicologicamente ben definita, che deve essere considerata in modo diversificato rispetto al malfattore, al delinquente, cioè all'incendiario doloso che commette il reato di incendio per un motivo particolare fra i tanti possibili, quasi sempre per propri o altrui interessi.
      Ecco che l'indagine di polizia giudiziaria diventa fondamentale; la presenza di un piromane o dell'incendio doloso nell'ambito di un territorio può significare la distruzione dello stesso.
      Ogni incendio rappresenta una vicenda particolarmente negativa per habitat delicati e complessi.
      A subire seri danni, talvolta drammatici, spesso irrecuperabili non è soltanto la componente vegetale, che pure sembrerebbe la più colpita almeno a valutare gli effetti sul panorama vegetazionale, ma anche la componente animale che nel bosco e del bosco vive.
      Un capitolo a parte meriterebbero le ripercussioni negative sui fenomeni erosivi, sulla stabilità dei versanti, sulla regimazione idraulica, sulla fertilità del suolo con una perdita spesso sottovalutata di sostanza organica. Se il verificarsi degli incendi boschivi costituisce necessariamente un momento di grande significato nell'ambito della polizia giudiziaria ambientale, sono altresì importanti anche altri settori che vale la pena di citare ancorché in modo certamente non esaustivo.
      Il territorio è sempre più devastato da abusivismi edilizi, da costruzioni che grazie ad una progredita tecnologia sono di facile e rapidissima realizzazione. Le macchine operatrici per movimenti di terra sono in grado, in poche ore, di compiere sbancamenti di straordinaria e drammatica valenza. Per l'arrogante speculatore l'importanza di un ambiente in senso paesaggistico e naturalistico è non una remora, bensì uno stimolo in più a tentare di costruirvi un insediamento che per l'essere circondato da alberi in grado di raccontare una lunga storia o per essere ubicato di fronte ad un lembo di costa selvaggia assicurerà al devastatore un maggiore introito.
      Dopo queste considerazioni, modificare la legislazione vigente in materia di incendi boschivi diventa una priorità del Parlamento.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. Ai fini della presente legge il patrimonio boschivo nazionale è considerato bene insostituibile per la qualità della vita.
      2. La presente legge, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione, detta princìpi fondamentali per la conservazione, la tutela e la salvaguardia del patrimonio boschivo nazionale.
      3. Gli enti competenti svolgono, con ogni mezzo ed in modo coordinato, attività di prevenzione e di repressione attiva contro gli incendi boschivi, nonché attività di formazione, informazione ed educazione ambientale.

Art. 2.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge si intende per incendio boschivo un fuoco con suscettività ad espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture o infrastrutture antropizzate, ovvero su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a tali aree.
      2. Le attività di cui all'articolo 1, comma 3, costituiscono attività di protezione civile ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

Art. 3.
(Piani regionali anticendio).

      1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano piani specifici per la prevenzione e la lotta attiva agli incendi boschivi, nonché attività di formazione, informazione ed educazione ambientale, sulla base delle indicazioni e

 

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prescrizioni predisposte, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentiti il Corpo forestale dello Stato, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli enti parco o le riserve naturali interessati.
      2. Il piano di cui al comma 1, sottoposto a revisione annuale, individua:

          a) le cause determinanti ed i fattori predisponenti l'incendio;

          b) le aree percorse dal fuoco negli anni precedenti, rappresentate con apposita cartografia;

          c) le aree a rischio rappresentate con apposita cartografia tematica, sistematicamente e costantemente aggiornata;

          d) i periodi a rischio di incendio boschivo;

          e) gli interventi per la prevenzione e la repressione attive degli incendi boschivi;

          f) gli indici di pericolosità fissati su base quantitativa e sinottica;

          g) la consistenza e la localizzazione di tutti i mezzi, degli strumenti e delle risorse umane nonché le procedure e il coordinamento tra le diverse forze da attivare il più rapidamente possibile in caso di incendio boschivo;

          h) le operazioni silvicolturali di pulizia e manutenzione del bosco, con previsione di interventi sostitutivi del proprietario inadempiente, in particolare nelle zone di alto rischio;

          i) le esigenze formative, informative e di educazione ambientale e le relative programmazioni;

          l) gli eventuali accordi con organizzazioni di volontariato o di protezione ambientale;

 

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          m) la previsione economica-finanziaria delle attività previste nel piano stesso.

      3. In caso di inadempienza delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentiti il Corpo forestale dello Stato, il Corpo forestale regionale, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli enti parco o le riserve naturali interessati, predispone, anche a livello interprovinciale, le attività di emergenza per il tempestivo spegnimento degli incendi boschivi tenendo conto di tutte le strutture operative sul territorio.

Art. 4.
(Attività di prevenzione).

      1. L'attività di prevenzione consiste nel porre in essere strumenti e piani specifici mirati alla riduzione delle cause di incendi ed a interventi di mitigazione dei danni conseguenti e di ripristino delle situazioni preesistenti. A tale fine sono utilizzati tutti i sistemi e i mezzi di controllo e di vigilanza delle aree a rischio di incendio ed in generale le tecnologie per il monitoraggio del territorio.
      2. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri predispone, sentito il Corpo forestale dello Stato, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le linee guida per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo.
      3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano programmano le attività di prevenzione sentito il Corpo forestale dello Stato.
      4. Le province, le comunità montane e i comuni attuano le attività di prevenzione e di informazione secondo le attribuzioni stabilite dalle regioni.

 

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Art. 5.
(Iniziative didattiche e di formazione).

      1. Ai fini della crescita e della promozione di un'effettiva educazione, prevenzione e tutela ambientale, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e il Ministero delle politiche agricole e forestali, d'intesa con gli enti locali e le organizzazioni di volontariato e di protezione ambientale, promuovono azioni e programmi didattici nelle scuole e negli istituti, pubblici e privati, di ogni ordine e grado vertenti su cognizioni di protezione civile e di educazione ambientale.
      2. Le regioni possono istituire, di intesa con gli enti locali e le organizzazioni di volontariato e di protezione ambientale, centri studi di educazione ambientale e di addestramento e riqualificazione professionale presso i quali sono organizzati:

          a) corsi di carattere tecnico-pratico rivolti alla preparazione di soggetti per la tutela, la gestione e la manutenzione delle aree boscate, con particolare riferimento all'attività di previsione e prevenzione degli incendi boschivi, compresa la vigilanza;

          b) corsi specialistici rivolti alla preparazione di soggetti opportunamente selezionati per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 7, comma 1, con esclusione dello spegnimento con mezzi aerei. A tale fine ogni amministrazione comunale predispone un elenco, da aggiornare annualmente, di persone da utilizzare ai fini delle operazioni di primo intervento.

Art. 6.
(Campagne di informazione).

      1. Le amministrazioni statali, regionali e degli enti locali, ciascuna per quanto di propria competenza, promuovono l'informazione ai cittadini in merito alle cause

 

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determinanti l'innesco di incendio, alle norme comportamentali da rispettare in situazioni di pericolo e alle azioni civiche. La divulgazione del messaggio informativo si avvale di ogni forma di comunicazione e in particolare degli uffici relazioni con il pubblico, istituiti ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 7.
(Interventi attivi contro

gli incendi boschivi).

      1. Gli interventi attivi contro gli incendi boschivi comprendono le attività di ricognizione, avvistamento, allarme e spegnimento con mezzi di terra ed aerei.
      2. Ai fini di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri emana direttive specifiche per l'individuazione e l'attuazione delle strategie, delle procedure e delle fasi operative relative allo spegnimento degli incendi boschivi secondo criteri che privilegiano la sinergia tra le operazioni condotte con mezzi da terra e le operazioni condotte con mezzi aerei.
      3. Le regioni programmano annualmente gli interventi attivi contro gli incendi boschivi ed assicurano il coordinamento delle proprie strutture anticendio con quelle delle regioni limitrofe e con quelle statali, istituendo e gestendo nei periodi a rischio di incendio boschivo sale operative ed avvalendosi, oltre che delle proprie strutture, di:

          a) risorse, mezzi e personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato in base ad accordi di programma;

          b) personale appartenente ad organizzazioni di volontariato, riconosciute ai sensi della normativa vigente, dotato di adeguata preparazione professionale e di certificata idoneità fisica qualora impiegato nelle attività di spegnimento del fuoco;

 

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          c) risorse, mezzi e personale delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato, in caso di necessità, richiedendoli all'autorità competente che ne può disporre l'utilizzo in relazione alle proprie esigenze;

          d) mezzi aerei leggeri;

          e) mezzi aerei di altre regioni in base ad accordi di programma.

      4. Il personale stagionale utilizzato dalle regioni per attività connesse alle finalità di cui alla presente legge deve essere prevalentemente impiegato nelle attività di prevenzione e di primo intervento e reclutato con congruo anticipo rispetto ai periodi di maggiore rischio. Le regioni possono stabilire compensi incentivanti in rapporto ai risultati conseguiti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco.

Art. 8.
(Aree naturali protette).

      1. Ferme restando le disposizioni della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, per le aree naturali protette i piani di cui all'articolo 3 e le attività di cui all'articolo 7 della presente legge sono definiti di concerto con gli enti gestori, su proposta degli stessi, sentito il Corpo forestale dello Stato.
      2. Le attività di previsione e di prevenzione sono attuate dagli enti gestori delle aree naturali protette o, in assenza di questi, dalle province, dalle comunità montane e dai comuni, secondo le attribuzioni stabilite dalle regioni.

Art. 9.
(Divieti, prescrizioni e sanzioni).

      1. Chiunque avvisti un fuoco o un principio di incendio in un bosco o in una zona limitrofa è tenuto a segnalarlo tempestivamente ai numeri telefonici di pronto intervento. Gli operatori dei centri

 

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di pronto intervento sono tenuti a comunicare con tempestività ai centri operativi competenti le segnalazioni di incendi ad essi pervenute.
      2. Le zone boscate, i pascoli ed ogni altra zona di interesse ambientale, naturalistico o paesaggistico i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno dieci anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e di immobili situati nelle predette zone, stipulati entro dieci anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. Sono inoltre vietati per cinque anni sui citati soprassuoli: il pascolo, la caccia, la coltivazione agricola, nonché la realizzazione di strutture e di infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili e ad attività produttive. Sono vietate per tre anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, con l'eccezione delle documentate situazioni di dissesto idrogeologico.
      3. Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi del comma 2 si applica una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma, per ogni capo, non inferiore a 15 euro e non superiore a 30 euro, nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma non inferiore a 100 euro e non superiore a 250 euro per ogni animale ucciso; nel caso di trasgressione al divieto di coltivazione agricolo si applica una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma non inferiore a 50 euro e non superiore a 500 euro.
      4. Nel caso di realizzazione di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili o attività produttive sui soprassuoli di cui al comma 2, ove non previste in
 

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preesistenti, documentati e vigenti strumenti urbanistici, si provvede alla demolizione dell'opera e si condanna il trasgressore al ripristino dei luoghi. Qualora sia tecnicamente impossibile la demolizione dei manufatti, gli stessi sono acquisiti al patrimonio pubblico.
      5. Nelle zone e nei periodi a rischio definiti negli appositi provvedimenti amministrativi emanati dagli enti territorialmente competenti sono vietate tutte le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio.
      6. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma non inferiore a 500 euro e non superiore a 5000 euro. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga ad una delle categorie di cui all'articolo 7, commi 3 e 4.
      7. In caso di trasgressione di norme relative agli insediamenti nelle aree a rischio di incendio boschivo da parte di esercenti attività turistiche, oltre alle sanzioni amministrative previste dal presente articolo si applica l'immediato ritiro della licenza di esercizio.
      8. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute per gli interventi attivi e la stima dei danni al soprassuolo ed al suolo nonché degli eventuali danni diretti o indiretti inferti alla collettività.
      9. Per quanto non disposto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al capo I della legge 24 novembre l981, n. 689, e successive modificazioni.

Art. 10.
(Istituzione della sezione investigativa).

      1. Il nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri, di cui al comma 4 dell'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, assicura, fermi restando i compiti

 

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e le attribuzioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 11 novembre 1986, anche lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di investigazione preventiva attinenti gli incendi boschivi, effettua controlli e verifiche sull'osservanza dei vincoli d'uso di cui all'articolo 9 della presente legge, ed effettua altresì indagini di polizia giudiziaria relativa ai delitti di cui agli articoli 423, 423-bis, 424, 425, 449 e 451 del codice penale.
      2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituita, nell'ambito del Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente, una sezione investigativa e di controllo anticendi, la quale opera ai sensi delle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente di cui al comma 1.
      3. Il personale del Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente da assegnare alla sezione investigativa e di controllo anticendi è collocato in soprannumero nei ruoli organici dell'Arma dei carabinieri. I criteri e le modalità di assegnazione sono definiti con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da emanare entro e non oltre due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, nei limiti massimi di spesa di 2 milioni di euro a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
      5. il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.
(Disposizioni finanziarie).

      1. Entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le

 

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risorse finanziarie iscritte nelle unità previsionali di base per la lotta agli incendi boschivi, individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono trasferite in apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze per analoga destinazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
      2. In sede di prima applicazione della presente legge, per lo svolgimento delle funzioni demandate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano lo Stato trasferisce alle stesse, nel triennio 2002-2004, la somma di euro 25 milioni annui, di cui euro 12,5 milioni ripartiti proporzionalmente al patrimonio boschivo rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e euro 12,5 milioni suddivisi in quote inversamente proporzionali al rapporto tra superfice percorsa dal fuoco e superfice regionale boscata totale, prendendo a riferimento il dato del biennio precedente; alla predetta ripartizione provvede il Ministro dell'economia e delle finanze. Di tali risorse le regioni provvedono a trasferire agli enti locali territoriali la parte necessaria allo svolgimento delle attribuzioni loro conferite dalla presente legge. Al predetto onere si provvede per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsone del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      3. Il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, avvalendosi del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, effettua una ricognizione delle somme assegnate con i provvedimenti di cui alla presente legge ad enti e dagli stessi non
 

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utilizzate, in tutto o in parte, entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti. Con apposito decreto il medesimo Ministro provvede alla revoca, totale o parziale, dei provvedimenti di assegnazione quando riscontri il mancato utilizzo delle relative somme da parte degli enti assegnatari; tali somme possono essere utilizzate per gli anni successivi per le finalità della presente legge.

Art. 12.
(Abrogazioni e norme finali).

      1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i rispettivi ordinamenti sulla base delle disposizioni stabilite dalla presente legge entro un anno dalla data di entrata in vigore della stessa. L'adeguamento è condizione necessaria ai fini dell'accesso ai contributi di cui all'articolo 11.
      2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono altresì, attraverso la redazione di apposite planimetrie, all'identificazione delle aree soggette a rischio di incendio boschivo ai fini della redazione degli strumenti di pianificazione urbanistica.
      3. La legge 1 marzo 1975, n. 47, e il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, sono abrogati.


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