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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 712 |
a) gli addetti culturali saranno scelti dalle stesse liste e con le stesse caratteristiche del personale degli Istituti italiani di cultura all'estero;
b) essi avranno una dipendenza organica dall'ambasciata o dal consolato, ma un rapporto di coordinamento e comunicazione diretta (quanto ai programmi) con il Dipartimento per la cultura, la lingua e l'immagine dell'Italia nel mondo, allo stesso modo in cui un addetto commerciale si coordina con il Ministero delle attività produttive e un addetto militare con il Ministero della difesa;
c) è prevista, in condizioni che saranno proposte dal Dipartimento e decise dal Ministro degli affari esteri, l'istituzione di posizioni di addetto culturale onorario. Si tratta di posizioni non retribuite ma formalmente annunciate e riconosciute dalla delegazione diplomatica italiana; tali addetti saranno scelti fra esperti di cultura italiana di provata reputazione sul posto e sotto la diretta responsabilità del rappresentante diplomatico italiano. Ciò consentirà il costituirsi di utili legami con le istituzioni culturali del Paese ospite che si occupano di lingua e cultura italiana (università, centri di studi superiori, istituzioni scolastiche) in modo competente e ad un livello apprezzabile.
1. È istituito presso il Ministero degli affari esteri il Dipartimento per la cultura, la lingua e l'immagine dell'Italia nel mondo, di seguito denominato «Dipartimento». Il Dipartimento assolve al compito di organizzare, guidare e coordinare tutta l'attività culturale italiana all'estero.
2. Il capo del Dipartimento è scelto in base alla chiara fama e al più alto livello di competenza culturale e professionale, anche al di fuori della carriera direttiva del personale del Ministero degli affari esteri. Il Ministro degli affari esteri sottopone la designazione del capo del Dipartimento, con la documentazione e i titoli relativi, alle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per il parere, e la propone al Consiglio dei ministri per l'approvazione.
1. Il capo del Dipartimento è assistito da un consiglio di amministrazione che presiede. Tale consiglio è composto da quattro membri nominati, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro per i beni e le attività culturali e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. Il capo del Dipartimento è altresì assistito da un comitato scientifico composto da non meno di tre e non più di cinque componenti scelti fra le più note personalità della vita culturale, scientifica e pedagogica del Paese. Essi sono nominati dal capo del Dipartimento, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari
1. Il Dipartimento definisce l'organizzazione, le attività e l'organico degli Istituti italiani di cultura all'estero, decidendo, in base ai programmi generali e alle risorse disponibili, il numero e la dislocazione di tali Istituti, e predisponendo modi diversi di operare per la cultura, la lingua e l'immagine italiana nei luoghi del mondo in cui il Dipartimento non può valersi della presenza di Istituti italiani di cultura.
1. Il personale degli Istituti italiani di cultura all'estero è scelto, mediante un concorso per titoli, fra il personale in servizio presso i Ministeri degli affari esteri, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per i beni e le attività culturali, presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Può partecipare allo stesso concorso per titoli il personale docente di ruolo di tutti i gradi di insegnamento nelle scuole della Repubblica. I titoli per la partecipazione al concorso sono indicati nel bando, restando comunque titolo indispensabile il diploma di laurea, valutato anche in base al punteggio conseguito.
1. I direttori degli Istituti italiani di cultura all'estero sono designati dal capo del Dipartimento, che ne sottopone la nomina al consiglio di amministrazione, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Essi sono scelti fra il personale di ruolo del Ministero degli affari esteri, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, fa capo alla Direzione generale per la promozione
1. Il capo del Dipartimento e il consiglio di amministrazione, sulla base delle indicazioni e delle proposte del comitato scientifico, formulano un piano triennale di missione per gli Istituti italiani di cultura all'estero nelle diverse aree del mondo. I piani devono tenere conto della dislocazione storica e ambientale dei centri italiani di cultura, della presenza e consistenza delle comunità di lingua e di origine italiana, e degli interessi italiani nell'area.
2. Il piano triennale di cui al comma 1, che comporta conseguenti criteri di selezione del personale scelto per concorso e di quello scelto per chiara fama, è comunicato alle competenti Commissioni parlamentari dei due rami del Parlamento.
3. La durata delle nomine di cui agli articoli 4 e 5 non può essere inferiore alla durata del piano triennale, salvo ragioni che sono accertate e rese pubbliche dal consiglio di amministrazione del Dipartimento. Gli incarichi direttivi possono essere
1. Il Dipartimento può proporre al Ministro degli affari esteri la nomina di addetti culturali presso le ambasciate e i consolati generali in Paesi in cui non vi siano, o abbiano cessato di funzionare, Istituti italiani di cultura all'estero. Gli addetti sono scelti dalle stesse liste e con le stesse caratteristiche e criteri del personale degli Istituti italiani di cultura all'estero, ad esclusione delle nomine per chiara fama.
2. Le nomine di cui al comma 1 sono approvate con le stesse modalità utilizzate per le nomine del personale degli Istituti italiani di cultura all'estero.
1. È prevista, nelle situazioni e alle condizioni che sono individuate dal capo del Dipartimento e dal consiglio di amministrazione e che sono approvate dal Ministro degli affari esteri, l'istituzione della posizione di addetto culturale onorario presso ambasciate e consolati generali in cui non sia possibile o realistico operare attraverso le modalità indicate dall'articolo 7.
2. L'addetto di cui al comma 1 è scelto fra gli esperti locali di cultura e lingua italiana di riconosciuto valore e di provata reputazione nelle istituzioni culturali del luogo. Egli può essere cittadino italiano o cittadino del Paese ospite; svolge una funzione consultiva, indicando gli interventi e
1. Il personale degli Istituti italiani di cultura all'estero, sia di ruolo che nominato per chiara fama, e gli addetti culturali, salvo l'addetto di cui all'articolo 8, sono inquadrati, dal punto di vista amministrativo e contabile, nelle locali strutture diplomatiche. Essi sono tenuti a coordinarsi con tali strutture tenendo conto che la rappresentanza legale della Repubblica spetta all'ambasciatore o al diplomatico più alto in grado nel luogo in cui opera l'Istituto italiano di cultura all'estero o in cui l'addetto culturale svolge le sue funzioni.
2. Dal punto di vista dei programmi, dei criteri, della organizzazione del lavoro e dei relativi bilanci preventivi e consuntivi, gli Istituti italiani di cultura all'estero e chi li rappresenta, nonché gli addetti culturali, nei luoghi in cui essi operano, ricevono istruzioni relativamente alla loro complessiva attività dal Dipartimento. Al medesimo Dipartimento essi inviano proposte di programmazione e di intervento che devono essere approvate dal Dipartimento stesso insieme ai bilanci; sempre al Dipartimento essi rendono conto tramite rapporti semestrali.
3. In caso di contestazione o dissenso sul posto, il capo della delegazione diplomatica italiana ha la responsabilità immediata della decisione. Egli è tenuto comunque ad informare al più presto il capo del Dipartimento, motivando le ragioni del dissenso e proponendo la soluzione della situazione contestata. A sua volta il direttore dell'Istituto italiano di cultura all'estero o l'addetto culturale espone al capo del Dipartimento le sue ragioni documentate e si attiene alla decisione finale del consiglio di amministrazione del Dipartimento.
1. Tutti gli atti relativi alla conduzione dell'attività di presentazione e diffusione della cultura e della lingua italiana all'estero sono pubblici e sono accessibili a chi ne faccia richiesta nei modi indicati con regolamento adottato dal Ministro degli affari esteri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per ciascun anno di lavoro il Dipartimento provvede alla pubblicazione di un annuario delle attività per la diffusione della cultura, della lingua e della immagine italiana all'estero. L'annuario fornisce una relazione su tutti gli aspetti e le funzioni del Dipartimento, i piani proposti, i programmi svolti, gli organici del personale, le specifiche competenze di ciascun funzionario in ciascun Istituto italiano di cultura all'estero, nonché i rapporti dei direttori degli Istituti e degli addetti culturali sul lavoro svolto ed i programmi in preparazione nelle diverse aree del mondo. L'annuario contiene, altresì, un rapporto sullo stato dell'insegnamento della lingua italiana, le opinioni espresse dal comitato scientifico sulle diverse questioni nel corso dell'anno, le ragioni delle nomine e delle revoche delle nomine stesse e il rapporto annuale del capo del Dipartimento.
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