Frontespizio Pareri Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 4864-A

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4864-4540-A


 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

n. 4864, d'iniziativa del deputato MAZZONI

Modifiche al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, in materia di determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria

Presentata il 30 marzo 2004

e

PROPOSTA DI LEGGE

n. 4540, d'iniziativa dei deputati

CARBONI, BONITO, FINOCCHIARO, GRILLINI, KESSLER,
LUCIDI, MAGNOLFI, MANCINI, SINISCALCHI, MASCIA

Delega al Governo per la revisione delle sanzioni disciplinari e dei relativi procedimenti nei confronti del personale del Corpo di polizia penitenziaria

Presentata il 4 dicembre 2003

(Relatore: MAZZONI)


NOTA: La II Commissione permanente (Giustizia), il 20 dicembre 2005, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo della proposta di legge n. 4864. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo della proposta di legge n. 4540 si veda il relativo stampato.
 

Pag. 2


torna su
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il nuovo testo della proposta di legge n. 4864 recante «Modifiche al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, in materia di determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria», come risultante dagli emendamenti approvati;

            rilevato che le disposizioni dallo stesso recate appaiono sostanzialmente riconducibili alle materie «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e «giurisdizione e norme processuali», che le lettere g) e l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riservano alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

            considerato che l'articolo 2 del provvedimento in esame è volto, tra l'altro, ad abrogare l'articolo 2 del decreto legislativo n. 449 del 1992, recante la definizione della sanzione disciplinare della censura, laddove invece non viene conseguentemente abrogata anche la lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 del medesimo decreto legislativo n. 449 del 1992, che individua anche la censura tra le sanzioni disciplinari che possono essere irrogate nei confronti del personale del Corpo di polizia penitenziaria;

            ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            al fine di un migliore coordinamento, valuti la Commissione di merito l'opportunità di disporre l'abrogazione anche della lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 449 del 1992.

 

Pag. 3


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione,

            esaminata la proposta di legge n. 4864 in materia di sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare la regolamentazione dei termini relativi alla conclusione del procedimento disciplinare prevista agli artt. 5 e 10.

 

Pag. 4



TESTO
della proposta di legge n. 4864
torna su
TESTO
della Commissione
Art. 1.
Art. 1.

      1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, è abrogata. Conseguentemente, l'articolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 449 del 1992, e successive modificazioni, è abrogato.

      1. Le lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, sono abrogate. Conseguentemente, gli articoli 2, 4, 14 e 19 del medesimo decreto legislativo sono abrogati.

Art. 2.
Vedi articolo 1.

      1. Gli articoli 2, 14 e 19 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, sono abrogati.

 
Art. 3.
Art. 2.

      1. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

      1. Identico:

          «ff-bis) la negligenza nel governo o nella cura delle condizioni di vita o di benessere del personale o nel controllo sul comportamento disciplinare dei dipendenti;

          «ff-bis) la negligenza nel governo o nella cura delle condizioni di vita o di benessere del personale;

          ff-ter) la negligenza o l'imprudenza o la inosservanza delle disposizioni sull'impiego del personale e dei mezzi o nell'uso, nella custodia o nella conservazione di armi, mezzi, materiali, infrastrutture, carteggio e documenti».

          ff-ter) identica».

Art. 4.
Art. 3.

      1. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, il comma 2 è sostituito dal seguente:

          a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

 

      «2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, l'appartenente ai ruoli del Corpo di polizia

      «2. Identico».


Pag. 5
penitenziaria per il quale sia stato disposto il rinvio a giudizio, quando la natura del reato sia particolarmente grave, può essere trasferito d'ufficio nell'ambito della regione ove svolge servizio o collocato in aspettativa con provvedimento del Ministro, su proposta del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria»;  

          b) al comma 6, le parole da: «dalla data» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «dalla sentenza».

      soppressa.

Art. 5.
Art. 4.

      1. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      Identico.

      «3-bis. Al fine di evitare conseguenze, anche disciplinari, ai sensi dell'articolo 15, comma 7-bis, il procedimento disciplinare che, comunque, deve concludersi entro venti giorni dalla data della contestazione o entro trenta giorni in caso di proroga richiesta dal funzionario istruttore, può essere attivato solo previa verifica della veridicità e della completezza dei fatti esposti nel rapporto».

 
Art. 6.
Art. 5.

      1. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, dopo le parole: «per iscritto» sono inserite le seguenti: «entro le quarantotto ore successive al rilevamento dell'infrazione».

      Identico.

Art. 7.
Art. 6.

      1. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

      Identico.

          «b-bis) da un funzionario appartenente al Corpo di polizia penitenziaria».

 

Pag. 6
Art. 8.
Art. 7.

      1. All'articolo 15 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:

      Identico.

          a) al comma 1, all'alinea, le parole: «la deplorazione,» sono soppresse; e alla lettera a), le parole: «o della deplorazione» sono soppresse;  

          b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

 

      «4-bis. Il funzionario istruttore deve disporre l'assunzione delle prove a discarico, motivando espressamente l'eventuale diniego»;

 

          c) al comma 5, le parole: «quarantacinque» e «quindici» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «venti» e «dieci»;

 

          d) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tale autorità può essere altresì trasmessa una relazione difensiva al fine di pervenire ad una decisione più completa sulla opportunità di proseguire o meno il procedimento»;

 

          e) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

 

      «7-bis. Qualora il funzionario istruttore accerti che il rapporto sia infondato o

 
incompleto, avvia apposito procedimento disciplinare nei confronti dell'estensore, ai fini dell'applicazione della sanzione prevista per la grave negligenza in servizio di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f)»;  

          f) alla rubrica, le parole: «della deplorazione,» sono soppresse.

 
 
Art. 8.
 

      1. All'articolo 16 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

          a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

 

      «3-bis. L'inquisito o il proprio difensore possono chiedere fino al giorno


Pag. 7
  antecedente a quello fissato per la seduta la escussione di testimoni a discarico indicando i fatti sui quali dovranno essere sentiti»;
 

          b) al comma 5, dopo le parole: «ed allegati agli atti» sono inserite le seguenti: «Il presidente provvede quindi alla escussione dei testimoni indicati in contraddittorio con il difensore dell'inquisito».

 
Art. 9.
 

      1. Dopo l'articolo 16 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, è inserito il seguente:

        «Art. 16-bis. (Estinzione del procedimento disciplinare) 1. Il procedimento disciplinare si estingue se non viene concluso entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito».
 
Art. 10.
 

      1. All'articolo 18 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        «1-bis. Le sanzioni disciplinari sono sospese in pendenza dei ricorsi amministrativi previsti dal presente Capo».
 
Art. 11.
 

      1. Gli articoli 44, 45, 46, 46-bis, 47, 47-bis, 48, 48-bis e 49 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono abrogati.

        2. Nei concorsi interni e nelle procedure di progressione alle qualifiche superiori del Corpo di polizia penitenziaria non si tiene conto dei rapporti informativi redatti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
 
Art. 12.
 

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono condonate


Pag. 8
  le sanzioni della censura, della pena pecuniaria e della deplorazione inflitte fino alla data di entrata in vigore del regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82.
        2. Il condono di cui al comma 1 non si applica alle sanzioni connesse con procedimenti penali relative a infrazioni concernenti i rapporti con i detenuti e gli internati.
        3. I procedimenti disciplinari pendenti alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, relativi alle infrazioni punibili con una delle sanzioni indicate al medesimo comma, sono estinti.
        4. Con decreto del Ministro della giustizia sono stabilite le modalità di applicazione del presente articolo.
        5. Sono fatti salvi gli effetti giuridici ed economici prodotti dalle sanzioni disciplinari inflitte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
        6. Delle sanzioni disciplinari condonate deve essere eliminata ogni traccia nel foglio matricolare degli interessati.


Frontespizio Pareri Progetto di Legge
torna su