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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1656 |
«Ciascuna modifica della Convenzione non entrata in vigore all'apertura della successiva sessione ordinaria è nulla, salvo decisione contraria della Conferenza».
Tale decisione è stata adottata tenuto conto che numerose proposte di emendamento, approvate dalle Conferenze precedenti e non entrate in vigore sul piano internazionale a causa della mancanza del quorum di ratifiche previsto dall'articolo XXI, paragrafi 2 e 3 della Convenzione (che prevede l'approvazione delle modifiche esaminate dalla Conferenza a maggioranza dei due terzi dei Paesi presenti alla Conferenza), intralciano notevolmente i lavori della Conferenza medesima.
La necessità di recepire il presente Atto internazionale con un provvedimento normativo, discende dal fatto che trattandosi di una modifica di una Convenzione internazionale a suo tempo ratificata, il medesimo strumento è necessario adottare ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione.
La Convenzione idrografica internazionale è infatti stata oggetto di apposito provvedimento autorizzativo di ratifica, la legge 15 novembre 1973, n. 925. Poiché l'Atto internazionale in oggetto incide nel contenuto della Convenzione istitutiva, pur in presenza di un meccanismo automatico per il recepimento delle modifiche, previsto nella Convenzione base, che rende il nostro Paese adempiente sul piano internazionale, si rende tuttavia necessario sul piano interno adottare uno strumento analogo a quello adottato per la ratifica dell'Atto a cui si riferisce.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Emendamento all'articolo XXI della Convenzione sull'Organizzazione idrografica internazionale, adottato a Monaco Principato nel corso della Conferenza tenutasi dal 14 al 25 aprile 1997.
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Emendamento di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità con quanto disposto dall'articolo XXI, paragrafi 2 e 3, della Convenzione istitutiva.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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