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PDL 696

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 696



 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei deputati

TURCO, ADDUCE, BELLINI, CALZOLAIO, CAPITELLI, CHIANALE, CHIAROMONTE, CHITI, COLUCCINI, CRISCI, DI SERIO D'ANTONA, FILIPPESCHI, GAMBINI, GASPERONI, INNOCENTI, KESSLER, LABATE, LUCIDI, LULLI, MANCINI, MARAN, MARIOTTI, MARTELLA, MOTTA, NIEDDU, NIGRA, OLIVIERI, OTTONE, PISA, POLLASTRINI, PREDA, QUARTIANI, ROTUNDO, RUZZANTE, SANDI, TOLOTTI, TRUPIA, ZANOTTI, ZUNINO

Disposizioni integrative dell'articolo 48 della Costituzione

Presentata il 12 giugno 2001


      

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Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge costituzionale che si sottopone all'esame del Parlamento si propone di modificare l'articolo 48 della Costituzione, riconoscendo allo straniero - sulla base di criteri e secondo modalità da stabilire con legge - il diritto di voto, con esclusione delle elezioni per la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica e delle elezioni regionali.
      Vi è ormai una diffusa consapevolezza che l'esercizio del diritto di voto, sia pure entro limiti definiti, costituisce un profilo peculiare e caratterizzante di quella partecipazione alla vita pubblica locale che si pone tra le condizioni essenziali per favorire l'integrazione degli stranieri immigrati e regolarmente soggiornanti in Italia.
      La necessità della piena integrazione degli stranieri mediante il riconoscimento nei loro confronti dei diritti fondamentali rappresenta un elemento decisivo ai fini della pacifica e ordinata convivenza civile ed è fortemente avvertita nella coscienza collettiva e a livello di opinione pubblica.
      Sulla base di tale convincimento, tenuto conto del dibattito parlamentare che ha accompagnato, nel corso della XIII legislatura, l'esame del disegno di legge concernente la disciplina dell'immigrazione e
 

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norme sulla condizione dello straniero (atto Camera n. 3240), nel quale la previsione del diritto di voto era stata introdotta, si è ritenuto di prestare doverosamente attenzione agli interrogativi sollevati da più parti sulla possibilità di operare il riconoscimento di quel diritto con legge ordinaria.
      Per fugare ogni dubbio sui profili di costituzionalità si è inteso, pertanto, con la presente proposta di legge costituzionale, intervenire direttamente sulla norma dell'articolo 48 della Costituzione, integrandola con un comma volto ad introdurre la cennata innovazione, ritenuta di particolare rilievo sociale e civile.
      La presente iniziativa legislativa si colloca nell'ambito di un processo di adeguamento del nostro ordinamento che, in materia di estensione del diritto di voto a soggetti che non rivestono lo status di cittadino, ha già trovato una sua prima, fondamentale espressione in ambito comunitario con l'approvazione delle disposizioni di ratifica e di attuazione del trattato di Maastricht. Quest'ultima normativa rappresenta, pertanto, il quadro di riferimento cui dovranno ispirarsi anche le future norme di regolamentazione del diritto di voto degli stranieri non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea.
 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

      1. All'articolo 48 della Costituzione, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

      «Allo straniero è riconosciuto, anche in esecuzione di trattati e accordi internazionali, il diritto di voto nei limiti, con i requisiti e secondo le modalità stabiliti dalla legge, con esclusione delle elezioni delle Camere e delle elezioni regionali».


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