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PDL 6284

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6284



 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato PISAPIA

Modifica all'articolo 27 della Costituzione in materia
di reinserimento sociale del condannato

Presentata il 19 gennaio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - L'articolo 27, terzo comma, della Costituzione, prevede che le pene non possano consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e che debbano tendere alla rieducazione del condannato. Il concetto di pena che deve tendere alla «rieducazione» non può non apparire, oggi, ben poco aderente alla realtà e, in particolare, alla pena, che non è più - come quando tale norma è stata approvata dall'Assemblea costituente - solo quella detentiva, o meglio carceraria. Oggi sono previste infatti - e in prospettiva saranno sempre più - sanzioni penali diverse da quelle carcerarie e, inoltre, dal 1975, è entrato in vigore il nuovo ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975) che prevede espressamente, da una lato, all'articolo 1, primo comma, che «Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona» e, dall'altro, al medesimo articolo, sesto comma, che «Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi. Il trattamento è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti».
      Appare quindi opportuno sostituire, nell'ambito dell'articolo 27 della Costituzione, la parola «rieducazione» con le parole «reinserimento sociale», che riguardano evidentemente non solo una situazione di carattere oggettivo, ma anche una situazione di carattere soggettivo.
      Non si tratta chiaramente di una modifica solo nominalistica, ma di creare le
 

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condizioni, in primis a livello costituzionale, per fare sì che diventi un vero e proprio dovere dello Stato che l'espiazione della pena sia finalizzata - attraverso un trattamento attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni del condannato - a un vero e proprio reinserimento sociale, in modo da creare le condizioni soggettive e oggettive (lavoro, rapporti sociali, assistenza, aiuto anche psicologico) che possano determinare una limitazione, più ampia possibile, della recidiva.
      Recenti studi, del resto, dimostrano che, a fronte di un tasso di recidiva di quasi il 70 per cento rispetto a chi sconta l'intera pena in carcere, tale percentuale cala in maniera estremamente significativa (circa il 3 per cento) in caso di graduale reinserimento del detenuto attraverso quelle norme previste dall'ordinamento penitenziario.
      Il proponente, nonostante sia ormai vicina la fine della legislatura, ritiene comunque opportuno sottoporre al Parlamento la presente proposta di legge costituzionale, che ben potrà essere ripresa nella prossima legislatura, al fine di avviare una riflessione sulla modifica proposta, tesa in particolare a rendere la risocializzazione e il reinserimento parti integranti della funzione della pena, con tutte le conseguenze positive a livello di legislazione ordinaria.
 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

      1. Al terzo comma dell'articolo 27 della Costituzione, le parole: «alla rieducazione» sono sostituite dalle seguenti: «al reinserimento sociale».


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