Frontespizio Relazione Progetto di Legge

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PDL 5622

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5622



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PISAPIA

Delega al Governo in materia di sanzioni alternative alla detenzione

Presentata il 14 febbraio 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - Nell'ambito della legge 25 giugno 1999, n. 205, entrata in vigore nella scorsa legislatura, e che prevedeva una ampia depenalizzazione di reati di non particolare allarme sociale, nonché l'abrogazione di reati ormai anacronistici, era stata approvata, a larga maggioranza, una delega al Governo tesa a prevedere, per la gran parte dei reati contravvenzionali, sanzioni diverse da quelle detentive, in particolare carcerarie.
      Malgrado le numerose sollecitazioni rivolte al Governo, tale delega non è stata mai esercitata. Dunque, non si è mai compiuto quell'auspicato passo in avanti che, dopo anni di discussioni, aveva finalmente trovato un significativo consenso parlamentare.
      L'approvazione di quella delega, rimasta inattuata per inerzia del Governo di allora, non solo avrebbe costituito un ulteriore tassello verso una revisione del nostro sistema penale realmente ispirata al principio che vuole la pena detentiva solo quale «extrema ratio», ma avrebbe inoltre comportato effetti estremamente positivi sul carico di lavoro dei tribunali di sorveglianza e, quindi, anche sul grave sovraffollamento che caratterizza i nostri istituti penitenziari, con conseguente miglioramento delle condizioni di vita dei detenuti.
      Il proponente, sulla base di tali considerazioni e considerato il forte consenso avuto nella scorsa legislatura, ha ritenuto opportuno sottoporre all'attenzione del Parlamento la presente proposta di legge che, riprendendo l'articolo 10 della legge n. 205 del 1999, prevede una delega al Governo per l'adozione di un decreto legislativo in materia di sanzioni alternative alla detenzione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo in materia di sanzioni alternative alla detenzione, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) per i reati di cui al libro terzo del codice penale, nonché per le altre contravvenzioni previste da leggi speciali, previsione di sanzioni alternative alla detenzione o sostitutive della detenzione, quali la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività o altre forme di lavoro sostitutivo, l'obbligo di permanenza in casa o misure prescrittive specifiche;

          b) individuazione dei diversi tipi di sanzioni di cui alla lettera a) in relazione alle diverse fattispecie di reato, con attribuzione al giudice del potere di scegliere la sanzione alternativa applicabile e di individuare obblighi specifici per il condannato relativi all'applicazione della stessa;

          c) previsione di uno specifico delitto punito con pena detentiva fino ad un anno, non sostituibile, in caso di inosservanza o di violazione reiterata degli obblighi connessi alle sanzioni alternative alla detenzione.


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