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PDL 821

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 821



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BONITO, SINISCALCHI, LEONI, LUCIDI,
FINOCCHIARO, CARBONI, KESSLER

Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione

Presentata il 13 giugno 2001


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ripropone il testo approvato dalla Camera dei deputati il 21 gennaio 1998 in materia di prevenzione dei fenomeni di corruzione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE
DI GARANZIA

Art. 1.
(Commissione di garanzia).

      1. È istituita la Commissione di garanzia per la trasparenza, l'imparzialità delle pubbliche amministrazioni e la verifica delle situazioni patrimoniali dei soggetti di cui alle lettere c), d), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 9, di seguito denominata «Commissione».
      2. La Commissione è composta da cinque esperti in discipline sociali, giuridiche, fiscali, economiche e aziendali, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta formulata dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra loro. I componenti durano in carica cinque anni e non possono essere confermati. La Commissione elegge ogni anno al proprio interno un coordinatore.
      3. I componenti della Commissione, dalla data di accettazione della nomina, non possono esercitare alcuna attività professionale o di consulenza, non possono amministrare enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo. I professori universitari sono collocati in aspettativa.
      4. Ai componenti della Commissione compete un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. La predetta indennità è determinata con le norme di cui al comma 2 dell'articolo 2 e viene corrisposta in sostituzione del trattamento eventualmente spettante

 

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presso l'amministrazione o ente di appartenenza, fermo il diritto di opzione per il trattamento complessivamente più favorevole.

Art. 2.
(Organizzazione della Commissione).

      1. La Commissione gestisce autonomamente un fondo iscritto nel bilancio dello Stato, in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
      2. Le norme concernenti l'organizzazione, il funzionamento della Commissione, la dotazione e la retribuzione del personale da assumere, a tempo determinato o indeterminato, previo esperimento di idonee e pubbliche procedure selettive, nonché le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese, sono emanate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, sentita la Commissione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e previo parere parlamentare.

Art. 3.
(Compiti della Commissione).

      1. La Commissione valuta le informazioni e i dati da chiunque trasmessi, purché in forma non anonima ovvero apocrifa, o acquisiti direttamente, relativi alla mancata osservanza del dovere di imparzialità da parte dei soggetti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 9.
      2. La Commissione, nel caso in cui valuti che possano sussistere ragionevoli dubbi sul rispetto dei princìpi di trasparenza e di imparzialità da parte dei soggetti di cui al comma 1, richiede ai servizi preposti ai controlli interni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di compiere entro un mese i

 

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necessari accertamenti ed agli altri uffici competenti di adottare i provvedimenti correttivi conseguenti, non esclusa, ove necessario, la promozione dell'azione disciplinare.
      3. Gli uffici e i servizi di cui al comma 2 trasmettono alla Commissione nel mese successivo i risultati degli accertamenti compiuti e una completa informazione sui provvedimenti adottati, nonché sull'eventuale promozione dell'azione disciplinare.
      4. In caso di inattività dei servizi e degli uffici di cui al comma 2, la Commissione interviene nell'ambito dei propri poteri con segnalazioni, proposte e comunicazioni istituzionali.
      5. La Commissione, nel caso in cui valuti che i fatti a sua conoscenza possano essere penalmente rilevanti o costituire elementi utili ad indagini penali in corso, ovvero nel caso in cui siano ravvisate omissioni da parte dei servizi e degli uffici di cui al comma 2, ne dà immediata comunicazione alla competente autorità giudiziaria. La Commissione informa altresì le autorità competenti qualora ravvisi ipotesi di danno erariale.
      6. La Commissione sollecita l'amministrazione finanziaria e la Guardia di finanza ad eseguire accertamenti sulla consistenza e sull'accrescimento patrimoniale, nonché sul tenore di vita dei soggetti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 9, concordando con l'amministrazione finanziaria e con la Guardia di finanza tempi e modi per l'esercizio dei suddetti accertamenti, nell'ambito delle vigenti disposizioni di legge.
      7. La Commissione procede altresì alla verifica delle dichiarazioni patrimoniali dei soggetti di cui alle lettere c), d), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 9.

Art. 4.
(Anagrafe patrimoniale).

      1. È istituita presso la Commissione, a cura dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA), l'anagrafe patrimoniale dei soggetti di cui alle

 

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lettere c), d), e), f), e g) del comma 1 dell'articolo 9.
      2. Le modalità di tenuta e funzionamento dell'anagrafe, di accesso ai dati e di interconnessione con altre banche dati, nonché di fusione dell'anagrafe con altre anagrafi esistenti sono stabilite con regolamento adottato dalla Commissione, previo parere vincolante del Garante per la protezione dei dati personali e, per quanto concerne gli aspetti tecnici, sentita l'AIPA.
      3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 sono abrogate le disposizioni di legge, da indicare espressamente, che prevedano anagrafi patrimoniali di dipendenti e amministratori pubblici.
      4. Il comma 22 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è abrogato.

Art. 5.
(Procedimenti disciplinari).

      1. Le informazioni, i documenti e gli elementi acquisiti dalla Commissione devono essere valutati nel corso dei procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 6.
(Obblighi delle amministrazioni).

      1. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a fornire trimestralmente alla Commissione, e secondo le modalità determinate dalla medesima, una relazione dalla quale risultino i procedimenti disciplinari instaurati, le ordinanze di custodia cautelare, i decreti che dispongono il giudizio, le sentenze di condanna e quelle di applicazione della pena su richiesta delle parti, emessi a carico del proprio personale, nonché tutte le notizie e i dati inerenti ai compiti istituzionali che la Commissione ritenga utile acquisire.

 

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Art. 7.
(Regolamento).

      1. Salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2 e dal comma 2 dell'articolo 4, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e previo parere della Commissione, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente capo.

Art. 8.
(Collaborazione con il Parlamento,
il Governo e gli enti territoriali).

      1. Entro il 30 aprile di ogni anno, la Commissione presenta al Senato della Repubblica, alla Camera dei deputati e al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sui risultati della propria attività.
      2. La Commissione fornisce alle Commissioni parlamentari i dati e le informazioni da queste richiesti, anche nel corso di audizioni svolte a norma dei regolamenti di ciascuna Camera.
      3. La Commissione può segnalare l'opportunità di adottare disposizioni normative o misure amministrative idonee a prevenire il fenomeno della corruzione nella pubblica amministrazione e a garantire la trasparenza dell'azione amministrativa e la tutela dei diritti del cittadino. La Commissione segnala le misure da adottare al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei ministri, alle regioni e agli enti territoriali interessati, con riferimento alle rispettive competenze.
      4. La Commissione, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, può avvalersi, tramite il Ministro degli affari esteri, delle rappresentanze diplomatiche per chiedere informazioni agli organismi dell'Unione europea e delle Nazioni Unite.
      5. L'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è abrogato.

 

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Capo II
NORME PER LA TRASPARENZA
DELL'ATTIVITÀ POLITICA
E AMMINISTRATIVA

Art. 9.
(Soggetti sottoposti agli obblighi di dichiarazione della situazione patrimoniale).

      1. Le disposizioni del presente capo si applicano:

          a) ai membri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

          b) al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri, ai sottosegretari di Stato;

          c) ai dirigenti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, individuati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta della Commissione, ai quali sono affidate responsabilità di gestione o di adozione di rilevanti atti discrezionali; agli economi ed ai consegnatari o agli altri dipendenti incaricati di provvedere agli acquisti di beni o servizi;

          d) ai presidenti, ai vicepresidenti, agli amministratori delegati e ai direttori generali di istituti ed enti pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina sia demandata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Consiglio dei ministri o a singoli Ministri; ai presidenti, ai vicepresidenti, agli amministratori delegati e ai direttori generali delle società al cui capitale concorrano lo Stato o enti pubblici, nelle varie forme di intervento o di partecipazione, per un importo superiore al 50 per cento; ai presidenti, ai vicepresidenti, agli amministratori delegati e ai direttori generali degli enti o istituti privati, al cui funzionamento concorrano lo Stato o enti pubblici in misura superiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo

 

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delle spese di gestione esposte in bilancio e a condizione che queste superino la somma annua di lire un miliardo; ai direttori generali delle aziende autonome dello Stato;

          e) ai magistrati di ogni ordine e grado;

          f) ai componenti elettivi degli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria e militare;

          g) ai docenti universitari di ruolo.

Art. 10.
(Dichiarazioni dei membri del Parlamento
e del Governo).

      1. Entro tre mesi dalla proclamazione, i membri del Parlamento sono tenuti a presentare all'Ufficio di presidenza della Camera di cui fanno parte:

          a) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

          b) una dichiarazione concernente i rapporti di deposito intrattenuti con aziende di credito in Italia e all'estero, con l'amministrazione postale, con società fiduciarie, con intermediari finanziari; il possesso di titoli di Stato e di valori mobiliari di qualsiasi genere emessi da enti pubblici e da società; i diritti reali su beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri. La dichiarazione dovrà recare la formula: «Sul mio onore affermo che la dichiarazione è completa e veritiera»;

          c) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la campagna elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica o dalla lista di cui hanno fatto parte, con l'apposizione della formula: «Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero». Alla dichiarazione devono essere

 

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allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti.

      2. I senatori di diritto ai sensi del primo comma dell'articolo 59 della Costituzione ed i senatori nominati ai sensi del secondo comma del suddetto articolo sono tenuti a depositare presso l'Ufficio di presidenza del Senato della Repubblica le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 entro tre mesi dalla assunzione della carica.
      3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri e i sottosegretari di Stato non parlamentari sono tenuti a presentare le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 all'Ufficio di presidenza del Senato della Repubblica, entro tre mesi dall'assunzione della carica.
      4. Le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 devono essere rinnovate annualmente dai membri del Parlamento, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dai Ministri e dai sottosegretari di Stato non parlamentari fino all'anno successivo a quello di cessazione dalla carica.
      5. Le dichiarazioni di cui alla lettera b) del comma 1 sono segrete. Salvi i casi previsti dalla presente legge, la divulgazione di tali dichiarazioni è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 11.
(Ritardo e incompletezza delle dichiarazioni
dei membri del Parlamento e del Governo).

      1. Qualora i soggetti di cui all'articolo 10 abbiano omesso di presentare nei termini stabiliti ovvero abbiano presentato in modo incompleto le dichiarazioni di cui al medesimo articolo, gli Uffici di presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati li invitano ad indicare i motivi dell'omissione e fissano un nuovo termine perentorio e non più prorogabile per la presentazione o l'integrazione delle suddette dichiarazioni.
      2. Gli Uffici di presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati

 

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rendono pubblici i nominativi di coloro che abbiano presentato in ritardo o in modo incompleto le dichiarazioni di cui all'articolo 10 dopo la scadenza del termine prorogato ai sensi del comma 1.

Art. 12.
(Omissione delle dichiarazioni e presentazione di dichiarazioni infedeli da parte dei membri del Parlamento e del Governo).

      1. La mancata presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 10, nel termine prorogato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, nonché la presentazione di dichiarazioni palesemente infedeli da parte dei membri del Parlamento costituiscono causa di ineleggibilità sopravvenuta su cui delibera la Camera di appartenenza.
      2. Qualora le violazioni di cui al comma 1 siano poste in essere dal Presidente del Consiglio dei ministri o da Ministri non parlamentari, i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ne danno comunicazione alle rispettive Assemblee.
      3. Sulle violazioni di cui al comma 1 poste in essere dai sottosegretari di Stato non parlamentari delibera il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 13.
(Dichiarazioni degli altri soggetti obbligati).

      1. I soggetti di cui alle lettere c), d), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 9 sono tenuti a depositare le dichiarazioni previste dalle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 10 presso la Commissione.
      2. Le dichiarazioni di cui al presente articolo devono essere presentate entro tre mesi dall'assunzione della carica o dell'ufficio e rinnovate annualmente fino all'anno successivo a quello di cessazione dalla carica o di cessazione del rapporto di pubblico impiego.

 

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      3. La Commissione può richiedere, entro un anno dalla presentazione, agli interessati ulteriori informazioni sui rapporti di deposito intrattenuti con le aziende di credito in Italia e all'estero, con l'amministrazione postale, con società fiduciarie, con intermediari finanziari, sul possesso di titoli di Stato e di valori mobiliari di qualsiasi genere emessi da enti pubblici o da società, sui diritti reali su beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri.

Art. 14.
(Ritardo e incompletezza delle dichiarazioni
degli altri soggetti obbligati).

      1. Qualora i soggetti di cui all'articolo 13 abbiano omesso di presentare nei termini stabiliti le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 10 ovvero le abbiano presentate in modo incompleto, la Commissione li invita ad indicare le ragioni dell'omissione, fissando un nuovo termine perentorio e non più prorogabile.
      2. La Commissione rende pubblici i nominativi di coloro che abbiano presentato in ritardo o in modo incompleto le dichiarazioni dopo la scadenza del termine prorogato ai sensi del comma 1.
      3. La mancata presentazione delle dichiarazioni nel termine prorogato ai sensi del comma 1 del presente articolo viene annotata nel fascicolo personale dei soggetti di cui alle lettere c), e) e g) del comma 1 dell'articolo 9.

Art. 15.
(Omissione delle dichiarazioni da parte
degli altri soggetti obbligati).

      1. Nell'ipotesi di mancata presentazione delle dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 10 nel termine prorogato ai sensi del comma 1 dell'articolo 14 da parte di uno dei soggetti indicati alle lettere c), d), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 9, la Commissione

 

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trasmette i relativi atti, affinché venga dichiarata la decadenza dalla carica ricoperta o affinché venga risolto il rapporto di pubblico impiego del soggetto interessato:

          a) ai titolari dell'azione disciplinare per i soggetti di cui alle lettere c) e g) del comma 1 dell'articolo 9;

          b) al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti delle Camere per i soggetti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 9;

          c) ai rispettivi organi di autogoverno per i soggetti di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 9;

          d) agli organi di cui fanno parte per i soggetti di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 9.

Art. 16.
(Verifica delle dichiarazioni
degli altri soggetti obbligati).

      1. La Commissione verifica annualmente le dichiarazioni rese dai soggetti di cui all'articolo 13, secondo le modalità previste dalla presente legge.
      2. La presentazione di dichiarazioni infedeli che occultino valutazioni sostanziali e rilevanti della situazione patrimoniale è sanzionata con la decadenza dalla carica o con la risoluzione del rapporto di pubblico impiego. In tali casi e a tali fini, la Commissione procede a norma del comma 1 dell'articolo 15 e trasmette altresì gli atti alle competenti autorità.

Art. 17.
(Disciplina transitoria).

      1. I soggetti di cui all'articolo 9 devono presentare le dichiarazioni previste dall'articolo 10, in ragione della carica o dell'ufficio ricoperti alla data di entrata in vigore della presente legge, entro sei mesi dalla data medesima.

 

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Capo III
NORME PER LA PUBBLICITÀ
E LA TRASPARENZA DELL'ATTIVITÀ
CONTRATTUALE DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

Art. 18.
(Istituzione del Bollettino ufficiale
dell'attività contrattuale della pubblica
amministrazione).

      1. È istituito il Bollettino ufficiale dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione, al fine di assicurare la massima pubblicità e trasparenza del mercato pubblico. Il Bollettino è prodotto e diffuso con mezzi informatici, da definire con il regolamento di cui all'articolo 19. In via esclusivamente transitoria e sino alla pubblicazione del suddetto regolamento, il Bollettino è pubblicato quale serie speciale della Gazzetta Ufficiale tre volte alla settimana.
      2. Il Bollettino di cui al comma 1 contiene tutti gli avvisi e i bandi di gara, nonché gli avvisi dei risultati delle aggiudicazioni e gli avvisi delle richieste di domande di partecipazione, relativi alle concessioni di lavori pubblici di cui al comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, agli appalti pubblici per lavori, servizi e forniture di beni, compresi quelli riguardanti i cosiddetti settori esclusi, alle alienazioni e agli acquisti di beni mobili e immobili e a qualsiasi altra operazione di mercato eseguita dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dagli enti pubblici economici e dalle società per azioni a prevalente capitale pubblico, di importo superiore a lire 100 milioni, e dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. Il Bollettino contiene altresì avvisi relativi agli atti con i quali le amministrazioni, gli enti, le società e i soggetti suddetti deliberano le modalità per il conferimento

 

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di incarichi professionali o di consulenza.
      3. La mancata pubblicazione nel Bollettino di cui al comma 1 degli avvisi e dei bandi di cui al comma 2 è causa di nullità dell'atto di aggiudicazione o di conferimento dell'incarico e degli altri atti di cui al medesimo comma 2. Gli avvisi e i bandi di gara sono redatti in conformità ai modelli stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 19. I termini per la presentazione delle offerte e delle domande di partecipazione, stabiliti dalle leggi vigenti, decorrono dalla data della pubblicazione degli avvisi o dei bandi nel Bollettino di cui al comma 1.
      4. Per gli atti di cui al comma 2, ogni forma di pubblicità nella Gazzetta Ufficiale prevista dalla legislazione vigente deve aver luogo attraverso il Bollettino di cui al comma 1. È fatta salva ogni ulteriore forma di pubblicità prevista dalla normativa vigente, ivi compresa la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee. È abrogato l'articolo 29 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
      5. L'iscrizione nel Bollettino degli avvisi e dei bandi di cui al comma 2 deve essere gratuita per le amministrazioni pubbliche indicate al medesimo comma 2.
      6. Le informazioni contenute nel Bollettino sono raccolte nell'archivio elettronico dei contratti della pubblica amministrazione, istituito a cura dell'AIPA. Il regolamento di cui all'articolo 19 disciplina anche l'organizzazione dell'archivio e l'accesso ai dati ivi contenuti.

Art. 19.
(Regolamento di attuazione).

      1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, il regolamento per la definizione delle modalità di diffusione con mezzi informatici del Bollettino di cui all'articolo

 

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18 e per la definizione della disciplina dei contratti di abbonamento stipulati dalle amministrazioni pubbliche e dai privati.
      2. Il regolamento di cui al comma 1 deve, inoltre, indicare le modalità e i tempi di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di cui all'articolo 18, comma 2, nonché degli avvisi dei risultati delle aggiudicazioni, indipendentemente dalla procedura utilizzata per la scelta del contraente, definendo specifici modelli e prevedendo che gli annunci debbano contenere i seguenti dati:

          a) l'indicazione del soggetto aggiudicatore e del responsabile del procedimento;

          b) l'oggetto e la natura del contratto, nonché il numero e la consistenza dei lotti nei casi di appalti di opere pubbliche;

          c) la procedura di aggiudicazione, il termine ultimo per la presentazione delle offerte, la data di inizio e di conclusione dei lavori nei casi di opere pubbliche;

          d) ogni altro elemento relativo all'aggiudicazione della gara richiesto dalla disciplina prevista dalle leggi vigenti e dalla normativa comunitaria.

      3. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il parere è espresso entro un mese dalla data di assegnazione.

Capo IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
E FINALI

Art. 20.
(Legislazione regionale).

      1. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale e princìpi fondamentali

 

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della legislazione dello Stato. Le regioni ad autonomia differenziata e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i loro ordinamenti nei limiti dei rispettivi statuti.

Art. 21.
(Norma transitoria).

      1. Per il primo funzionamento della Commissione e fino all'espletamento delle procedure selettive ai fini del reclutamento di cui al comma 2 dell'articolo 2, è assegnato alla Commissione un ufficio di segreteria composto da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche collocati in posizione di comando. Il contingente di tale ufficio è determinato nel limite complessivo di quindici unità ed il servizio presso la Commissione è equiparato ad ogni effetto a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza. Le richieste di comando formulate a tale fine dalla Commissione sono accolte, salvo motivi eccezionali, dalle amministrazioni destinatarie.

Art. 22.
(Compiti delle regioni, delle province
e dei comuni).

      1. Le regioni, le province e i comuni provvedono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propri atti normativi ad attuare le finalità di trasparenza dell'attività politica e amministrativa di cui al capo II relativamente ai consiglieri regionali, ai presidenti ed ai membri delle giunte regionali, ai consiglieri provinciali, ai presidenti delle province e ai membri delle giunte provinciali, ai consiglieri comunali, ai sindaci e ai membri delle giunte comunali, definendo le modalità di collegamento con l'anagrafe patrimoniale di cui all'articolo 4.

 

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Art. 23.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.000 milioni per l'anno 2001 e in lire 2.900 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
      2. Con successiva legge possono essere indicate le risorse aggiuntive necessarie per fare fronte agli ulteriori oneri derivanti dalla definizione delle norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento della Commissione, ai sensi del comma 2 dell'articolo 2.
      3. Il rendiconto della gestione finanziaria del fondo di cui all'articolo 2, comma 1, è soggetto al controllo della Corte dei conti.


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