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PDL 824

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 824



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PISTONE

Introduzione dell'articolo 13-quater del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detraibilità dell'imposta comunale sugli immobili

Presentata il 13 giugno 2001


      

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Onorevoli Colleghi! - Lo scopo della presente proposta di legge nasce dall'esigenza quanto mai sentita di diminuire il carico fiscale complessivo gravante sulla prima abitazione, in alcuni casi eliminando, in altri attenuando, la doppia imposizione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).
      Va precisato che l'IRPEF sulla prima casa di abitazione, essendo già possibile per legge dedurla sui redditi relativi al 1999 fino ad 1,8 milioni di lire, è di fatto eliminata per una quota rilevante di contribuenti, pari a circa l'85 per cento. L'ICI, come dice lo stesso nome, è un'imposta a carattere locale ed è una fonte di finanziamento molto elevata per gli 8.102 comuni italiani. Lo Stato ha inteso, e non solo in questo caso, dare ai comuni, con vari provvedimenti, piena autonomia impositiva e di conseguenza la possibilità di esercitare, nel campo della fiscalità locale, un diffuso potere regolamentare.
      L'ICI sulla prima casa di abitazione infatti può variare da comune a comune e nell'ambito dello stesso comune vi sono aliquote differenziate che variano sulla prima casa dal 4 al 7 per mille, con possibilità di riduzioni ulteriori, in ogni caso con vincolo di bilancio, per casi particolari e per fasce di reddito svantaggiate. Ciò crea sicuramente delle sperequazioni tra cittadini di eguale reddito, avvantaggiati o penalizzati soltanto per il fatto di abitare in un comune piuttosto
 

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che in un altro. La presente proposta di legge, che si compone di un solo articolo, tende a fare giustizia di tali sperequazioni ed allarga comunque la platea dei beneficiari. Essa, realisticamente e non demagogicamente, non prevede l'eliminazione dell'ICI - in quanto tale imposta, come già detto, rappresenta una fonte di finanziamento primario dei comuni e risponde strettamente ad una logica di ordinamento federale, insistendo le case sui territori comunali - bensì stabilisce la detrazione dell'ICI dall'imposta lorda se il reddito complessivo non supera i 30 milioni di lire, ovvero la detrazione nella misura del 50 per cento se il reddito complessivo supera i 30 milioni di lire ma non i 60 milioni, ovvero nella misura del 30 per cento se il reddito complessivo supera i 60 milioni di lire, ma non i 100 milioni.
      Al comma 2 dell'articolo 13-quater, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, introdotto dalla presente proposta di legge, è specificato che tali detrazioni sono possibili a condizione che l'abitazione sia principale ma non di lusso, ai sensi di quanto previsto dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1986, n. 131.
      Il comma 2 dell'articolo 1 della proposta di legge fissa il termine di applicazione della legge, che decorre dal periodo di imposta 2000.
      Il comma 3 indica la fonte di copertura per il minore gettito derivante dall'attuazione della legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 13-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «Art. 13-quater - (Detrazione per l'imposta comunale sugli immobili) - 1. L'imposta comunale sugli immobili (ICI) versata relativamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è interamente detraibile dall'imposta lorda se il reddito complessivo non supera lire 30 milioni, ovvero nella misura del 50 per cento se il reddito complessivo supera lire 30 milioni ma non lire 60 milioni, ovvero nella misura del 30 per cento se il reddito complessivo supera lire 60 milioni ma non lire 100 milioni.
      2. La detrazione di cui al comma 1 spetta a condizione che l'unità immobiliare sia una casa di abitazione non di lusso, in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis all'articolo 1, della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni».

      2. La disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 13-quater del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1o gennaio 2000.
      3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 400 miliardi per l'anno 2001 e in lire 250 miliardi per gli anni successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità

 

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previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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