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PDL 542

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 542



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BONITO, FINOCCHIARO, CARBONI, KESSLER, LEONI

Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia e per il nuovo ordinamento del Ministero della giustizia

Presentata il 6 giugno 2001


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge riproduce il testo approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati nella XIII Legislatura e non approvato definitivamente entro la fine della stessa.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Decentramento dei servizi della giustizia e attività dell'amministrazione centrale).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo diretto a realizzare il decentramento dei servizi del Ministero della giustizia, attuato su base distrettuale e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5.
      2. Sono riservati all'amministrazione centrale:

          a) il servizio statistico, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informativi automatizzati;

          b) il servizio del casellario giudiziario centrale;

          c) l'emanazione di circolari e la risoluzione di quesiti in materia di servizi giudiziari;

          d) la determinazione del contingente di personale amministrativo da destinare ai singoli distretti, nel quadro delle dotazioni organiche esistenti;

          e) i bandi di concorso da espletare a livello nazionale o distrettuale;

          f) i provvedimenti di nomina e di prima assegnazione, salvo che per i concorsi distrettuali;

          g) il trasferimento del personale amministrativo tra i diversi distretti e i trasferimenti da e per altre amministrazioni;

          h) i passaggi di profili professionali, le risoluzioni del rapporto di impiego e le riammissioni;

          i) i provvedimenti in materia retributiva e pensionistica, nel rispetto delle

 

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norme vigenti relative alla determinazione dei trattamenti retributivi e previdenziali;

          l) i provvedimenti disciplinari superiori al rimprovero verbale e alla censura;

          m) i compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo degli uffici periferici.

Art. 2.
(Uffici distrettuali e relative
competenze. Princìpi e criteri direttivi)

      1. Ai fini del decentramento, il decreto legislativo di cui all'articolo 1 deve prevedere l'istituzione, presso ogni distretto di corte d'appello, salvo quanto disposto dall'articolo 4, dell'ufficio distrettuale dell'amministrazione giudiziaria (UDAG), quale organo decentrato del Ministero della giustizia.
      2. L'UDAG è diretto da un dirigente amministrativo, di livello inferiore a quello di dirigente generale, che abbia superato con esito favorevole l'apposito corso di cui all'articolo 8. Limitatamente al primo triennio della sua attività, l'UDAG puó essere diretto da un dirigente amministrativo, prescindendo dal superamento del suddetto corso, da un magistrato con qualifica non inferiore a magistrato d'appello ovvero da un soggetto estraneo all'amministrazione nominato dal Ministro della giustizia, con contratto di durata massima triennale, in possesso del diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti, attestanti la qualificata attività professionale di direzione tecnica o amministrativa in enti, strutture pubbliche o private di media o grande dimensione, con esperienza acquisita per almeno cinque anni e comunque non oltre i due anni precedenti a quello dell'assunzione.
      3. Per i trasferimenti di personale da operare ai fini della copertura degli organici degli UDAG in sede di prima attuazione del decreto legislativo di cui all'articolo 1, e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in funzione degli uffici stessi, si prescinde dai requisiti temporali

 

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di permanenza nella sede di prima destinazione.

      4. In materia di personale amministrativo, il decreto legislativo di cui all'articolo 1 deve prevedere, per gli UDAG, le seguenti competenze:

          a) la predisposizione, secondo le direttive del Ministro della giustizia e in base al contingente di personale determinato dal Ministero per ciascun distretto anche in rapporto ai carichi di lavoro, di un progetto biennale di consistenze organiche degli uffici giudiziari del distretto, nel quadro delle dotazioni organiche esistenti, da sottoporre all'approvazione della Conferenza distrettuale di cui all'articolo 3;

          b) la distribuzione tra gli uffici giudiziari delle unità di personale amministrativo assegnate dal Ministero della giustizia al distretto;

          c) i trasferimenti del personale amministrativo nell'ambito degli uffici giudiziari del distretto, le applicazioni, le supplenze e ogni altro movimento, secondo i criteri fissati dalla Conferenza distrettuale di cui all'articolo 3, in conformità alle direttive emanate annualmente dal Ministro della giustizia.

      5. In materia di beni ed attrezzature, il decreto legislativo di cui all'articolo 1 deve prevedere, per gli UDAG, le seguenti competenze:

          a) acquisto delle attrezzature e loro distribuzione tra gli uffici giudiziari del distretto;

          b) predisposizione, previa ricognizione delle esigenze degli uffici giudiziari del distretto, di un progetto annuale di distribuzione dei fondi assegnati o accreditati dal Ministero della giustizia, da sottoporre all'approvazione della Conferenza distrettuale di cui all'articolo 3;

          c) approvazione del rendiconto per le spese sostenute dai comuni per la manutenzione ed il funzionamento dei locali destinati ad uffici giudiziari del distretto.

 

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      6. In materia di normalizzazione dei servizi di cancelleria, il decreto legislativo di cui all'articolo 1 deve prevedere, per gli UDAG, le seguenti competenze:

          a) verifica, rispetto ai rilievi degli organi ispettivi del Ministero della giustizia, dell'avvenuta normalizzazione dei servizi nei singoli uffici giudiziari del distretto;

          b) redazione e trasmissione al Ministero della giustizia di un rapporto sull'avvenuta normalizzazione dei servizi ovvero sulle difficoltà che ad essa si frappongono e che non siano superabili in sede locale.

Art. 3.
(Conferenza distrettuale e relative
competenze. Princìpi e criteri direttivi).

      1. Ai fini del decentramento, il decreto legislativo di cui all'articolo 1 deve prevedere l'istituzione, presso ogni distretto di corte d'appello, di un organo collegiale denominato «Conferenza distrettuale dell'amministrazione giudiziaria (CODAG)», distinto in due sezioni, una per gli uffici giudicanti e l'altra per gli uffici requirenti, presieduto dal presidente della corte d'appello o dal procuratore generale presso la corte d'appello e composto, in posizione di pari dignità, dal dirigente dell'UDAG, dai capi degli uffici giudiziari del distretto, dai dirigenti delle rispettive cancellerie e segreterie giudiziarie, dai presidenti dei consigli dell'ordine degli avvocati e da due rappresentanti del consiglio giudiziario. Il decreto legislativo deve prevedere altresì la partecipazione alla CODAG di rappresentanti degli enti territoriali individuati in relazione alle competenze attribuite alla Conferenza.
      2. In materia di personale, di beni e di attrezzature il decreto legislativo di cui all'articolo 1 deve prevedere, per la CODAG, le seguenti competenze:

          a) approvazione delle piante organiche del personale amministrativo sulla base dei progetti predisposti dall'UDAG;

 

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          b) determinazione dei criteri, in conformità alle direttive emanate annualmente dal Ministro della giustizia, per i trasferimenti, le applicazioni, le supplenze e ogni altro movimento relativo al personale amministrativo all'interno del distretto;

          c) approvazione del piano annuale di distribuzione tra gli uffici giudiziari del distretto dei fondi assegnati o accreditati sulla base dei progetti predisposti dall'UDAG.

Art. 4.
(Decentramento per le regioni Sicilia
e Valle d'Aosta).

      1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1 deve prevedere l'istituzione, nella regione Sicilia, di due Uffici regionali dell'amministrazione giudiziaria e di due Conferenze regionali dell'amministrazione giudiziaria, con sede per la Sicilia occidentale a Palermo, per la Sicilia orientale a Catania, nonché l'attribuzione di controlli contabili e di legittimità sugli atti di tali uffici alla Ragioneria regionale dello Stato di Palermo.
      2. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1 deve inoltre prevedere l'istituzione nella regione Valle d'Aosta di un Ufficio regionale dell'amministrazione giudiziaria e di una Conferenza regionale dell'amministrazione giudiziaria con sede ad Aosta presieduta, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, dal presidente del tribunale.

Art. 5.
(Competenze degli uffici giudiziari.
Controlli contabili e sostitutivi).

      1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1 deve prevedere:

          a) l'attribuzione a ciascun ufficio giudiziario della competenza in materia di atti di gestione del personale, salvo quelli

 

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riservati al Ministero della giustizia e all'UDAG, con l'obbligo di comunicare a tale ufficio gli atti di maggiore rilievo concernenti la gestione del personale;

          b) l'attribuzione dei controlli contabili sulla gestione dell'UDAG, ove previsti, alle Ragionerie regionali dello Stato;

          c) l'istituzione di un controllo sostitutivo da parte del Ministro della giustizia nei casi di grave e persistente omissione degli organi decentrati o dei singoli uffici, secondo le rispettive competenze, specificandone condizioni e modalità.

Art. 6.
(Riorganizzazione degli uffici giudiziari).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo diretto a realizzare la riorganizzazione degli uffici giudiziari con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) attribuire al magistrato dirigente dell'ufficio giudiziario la titolarità e la rappresentanza dell'ufficio nel suo complesso;

          b) assegnare al dirigente preposto all'ufficio di cancelleria o di segreteria le funzioni relative alla gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, destinate ad assicurare il funzionamento dell'ufficio giudiziario, con l'attribuzione, in capo allo stesso dirigente, delle responsabilità della gestione e dei relativi risultati, nonché stabilire che il funzionario preposto alla direzione della cancelleria o segreteria esercita comunque le funzioni a lui attribuite dalla normativa vigente e dai contratti collettivi di lavoro al fine di realizzare l'organizzazione ed assicurare il funzionamento della stessa cancelleria o segreteria;

          c) stabilire le modalità di formulazione del programma delle attività dell'ufficio

 

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e delle eventuali modifiche che nel corso della sua validità si rendano necessarie per effetto di mutate esigenze o situazioni, predisposto dal magistrato dirigente dell'ufficio giudiziario e da chi è preposto alla direzione della cancelleria o segreteria;

          d) determinare le misure e stabilire i provvedimenti necessari per superare eventuali contrasti che determinino disfunzioni dell'attività giurisdizionale;

          e) attribuire al dirigente dell'ufficio di cancelleria o segreteria l'esercizio dei poteri stabiliti dall'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei confronti del personale dipendente, anche su richiesta del magistrato dirigente dell'ufficio giudiziario.

Art. 7.
(Riforma del Ministero della giustizia).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei criteri contenuti nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, un decreto legislativo per la riforma del Ministero della giustizia, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) riorganizzare le direzioni generali e gli uffici centrali secondo modelli che assicurino a ciascuna struttura omogeneità di attribuzioni e autonomia organizzativa e funzionale adeguate alle specifiche aree di intervento, con la costituzione di uno specifico dipartimento per i servizi giudiziari;

          b) attribuire in ogni caso alla medesima struttura le competenze in materia di personale e di attrezzature;

          c) diversificare le funzioni di staff e di line e fornire criteri generali e princìpi uniformi per la disciplina degli uffici posti alle dirette dipendenze del Ministro della giustizia, in funzione di supporto e di

 

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raccordo tra organo di direzione politica e amministrazione;

          d) istituire un ruolo centrale, comprensivo del personale amministrativo e tecnico del Ministero della giustizia e degli UDAG, nonché dei livelli dirigenziali, con riduzione degli attuali organici del personale amministrativo;

          e) conferire, con criteri di gradualità, gli incarichi direttivi al personale amministrativo, da coordinare con il contestuale e altrettanto graduale rientro dei magistrati nel proprio ruolo organico, nel limite temporale massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo;

          f) prevedere norme transitorie per l'inquadramento nei ruoli centrali del Ministero della giustizia del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie in servizio nello stesso Ministero o negli uffici giudiziari;

          g) identificare le funzioni dirigenziali in rapporto alle reali necessità delle strutture e disciplinarne l'attribuzione, in un quadro complessivo di pari dignità, a magistrati e a dirigenti amministrativi, prevedendo, per questi ultimi, la qualifica di dirigente generale, con contestuale riduzione nelle piante organiche di posti di dirigente, e comunque in numero non superiore a dieci;

          h) istituire un comitato con compiti di programmazione, di coordinamento e di controllo, composto dal capo di Gabinetto e dai titolari responsabili delle unità amministrative centrali; sopprimere il consiglio di amministrazione trasferendone le attribuzioni relative alla programmazione, al coordinamento e al controllo al comitato e le altre alle strutture organizzative competenti per materia;

          i) prevedere che i magistrati ai quali sono attribuiti incarichi ministeriali non superino il numero massimo di cinquanta, con esclusione di quelli collocati fuori dal ruolo organico della magistratura, assegnati alla dirigenza dell'UDAG.

 

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Art. 8.
(Scuola di formazione e aggiornamento).

      1. É istituita la Scuola di formazione e aggiornamento del personale amministrativo del Ministero della giustizia. La Scuola di formazione e aggiornamento svolge:

          a) corsi di formazione finalizzati all'inserimento dei nuovi assunti nelle realtà in cui dovranno operare;

          b) corsi e seminari di aggiornamento e qualificazione finalizzati all'accrescimento delle competenze professionali del personale.

      2. Sono organi della Scuola:

          a) il direttore, nominato con decreto del Ministro della giustizia tra personale con qualifica di dirigente, e responsabile dell'organizzazione interna e della gestione della Scuola;

          b) il comitato scientifico, nominato con decreto del Ministro della giustizia e composto, oltre che dal direttore della Scuola, da personale amministrativo, da docenti universitari, da magistrati ed avvocati, che svolge attività di programmazione della formazione e dell'aggiornamento del personale amministrativo, sulla base di direttive impartite dal Ministro della giustizia.

      3. L'organizzazione, il funzionamento e le sedi periferiche della Scuola sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia.

Art. 9.
(Ulteriori princìpi e criteri
direttivi della delega).

      1. Per l'adozione dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 6 e 7 si applicano i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), comma 4, lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i), nonché

 

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all'articolo 12, comma 1, lettere f), g), m), n), p), q) e s), e all'articolo 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

Art. 10.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 11.625 milioni per l'anno 2001 e in lire 5.975 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede:

          a) quanto a lire 5.975 milioni a decorrere dall'anno 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

          b) quanto a lire 5.650 milioni per l'anno 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

      2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.
(Procedimento per l'emanazione
dei decreti legislativi).

      1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo

 

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trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui alla presente legge, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Le Commissioni esprimono il loro parere entro un mese dalla data di trasmissione.
      2. Il Governo, entro il mese successivo al termine di cui al comma 1, ultimo periodo, esaminati i pareri, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, gli schemi dei decreti legislativi per il parere definitivo, che deve essere espresso nel termine di un mese, decorso il quale il Governo emana comunque i decreti legislativi.

Art. 12.
(Testo unico).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di personale, organizzazione e funzionamento del Ministero della giustizia, apportando le modifiche necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse ed indicando espressamente tutte le disposizioni abrogate. Nel medesimo testo unico possono altresì essere ricomprese eventuali disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi previsti dalla presente legge, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi dalla stessa stabiliti.
      2. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette lo schema di testo unico alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Le Commissioni esprimono il loro parere entro un mese dalla data di trasmissione.

 

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Art. 13.
(Norma transitoria).

      1. I dirigenti preposti alle cancellerie o alle segreterie giudiziarie, decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono nominati solo tra coloro che hanno superato con esito favorevole il corso di formazione presso la Scuola di formazione e aggiornamento di cui all'articolo 8.

Art. 14.
(Divieto di maggiori oneri).

      1. Dall'esercizio delle deleghe legislative di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente.


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