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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 423 |
valorizzare i nostri prodotti zootecnici;
recuperare un patrimonio zootecnico compromesso attraverso agevolazioni dirette alle aziende che intendono adeguare e modernizzare le loro strutture;
offrire ai consumatori maggiori garanzie sotto il profilo della sicurezza alimentare;
tutelare il lavoro e l'occupazione pesantemente compromessa;
consentire all'azienda sanitaria locale competente di operare efficacemente.
L'impianto delle norme non concede alcuna deroga a chi non rispetta i provvedimenti in materia di sicurezza alimentare e di tutela della salute pubblica, anzi intende affrontare il problema in via definitiva.
La presente proposta di legge intende inoltre eliminare l'eccessiva burocratizzazione degli interventi, ridurre i rischi per i consumatori ed impedire che molte aziende, anche a seguito di speculazioni commerciali senza scrupoli, finiscano fuori mercato.
Per questo si richiede una rapida discussione ed approvazione della presente proposta di legge.
1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali promuove la valorizzazione delle produzioni zootecniche mediante il recupero del patrimonio bovino e ovicaprino e dell'ambiente rurale.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a definire, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, programmi volti alla promozione delle produzioni zootecniche e all'aumento della sicurezza per il consumatore.
1. I programmi di cui all'articolo 1, comma 2, devono prevedere:
a) iniziative che mirano alla valorizzazione delle produzioni tipiche del territorio nazionale;
b) adeguamento e modernizzazione delle aziende zootecniche per la produzione di carne, latte e suoi derivati;
c) azioni complementari al completamento dei piani di eradicazione a carattere zoonosico e diffusivo;
d) realizzazione dell'anagrafe delle produzioni zootecniche collegata con le banche dati sanitarie, ai sensi dei regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, e 19 ottobre 2000, n. 437.
1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede a concedere alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano contributi per la realizzazione di
1. Alle aziende zootecniche soggette alle misure previste dalle disposizioni vigenti in materia di eradicazione della brucellosi, tubercolosi e leucosi, al fine di raggiungere condizioni idonee alla completa ripresa dell'attività di allevamento, sono riconosciute le seguenti agevolazioni:
a) contributi per capi macellati calcolati sulla differenza fra valore commerciale e prezzo ricavato dalla macellazione degli stessi;
b) contributi per l'acquisto di animali da rimonta per le aziende sottoposte a macellazione dei capi infetti o sospetti di contaminazione delle malattie oggetto dei piani di eradicazione. A tale fine le aziende devono predisporre specifici programmi di macellazione, approvati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
1. Alle aziende zootecniche soggette, ai sensi delle disposizioni vigenti, all'obbligo di intraprendere radicali interventi strutturali per adeguarsi ai requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa europea, sono concessi contributi fino alla misura del 50 per cento delle spese sostenute.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono altresì riconosciute alle aziende che intendano ottimizzare le dotazioni igienico-sanitarie delle strutture.
1. Le agevolazioni e i contributi di cui agli articoli 3, 4 e 5 sono erogati entro tre mesi dalla approvazione dei programmi regionali di promozione della qualità delle produzioni ed entro tre mesi dalla approvazione del piano di abbattimento dei capi infetti o contaminati e della sostituzione degli stessi con animali provenienti da aziende ufficialmente indenni.
2. Alle aziende che non abbiano provveduto alla identificazione e alla registrazione degli animali ai sensi dei regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, e 19 ottobre 2000, n. 437, non sono riconosciuti le agevolazioni di cui alla presente legge né altri contributi o indennizzi.
1. Nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 1 le aziende sanitarie locali sono autorizzate a stipulare convenzioni con veterinari operanti in regime libero-professionale, singoli o associati, in modo da assicurare una costante assistenza nella esecuzione dei piani di risanamento nelle circoscrizioni territoriali nelle quali la bonifica sanitaria presenta particolari difficoltà a causa della diffusione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi.
1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali provvede, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione dei fondi per il finanziamento dei programmi presentati dalle regioni e dalle province autonome, di cui all'articolo 1, comma 2.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 80 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
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