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PDL 428

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 428



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

RAVA, SEDIOLI, PREDA, OLIVERIO, ROSSIELLO

Norme in materia di attività nel settore florovivaistico

Presentata il 1o giugno 2001


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si propone di intervenire a sostegno di un settore produttivo, quello florovivaistico, che, ricco di potenzialità, come risulta anche dai dati di incremento dell'export, soffre però l'incidenza di una normativa fiscale e amministrativa che ne frena lo sviluppo.
      In particolare per quanto riguarda la determinazione del reddito le norme attualmente in vigore dispongono che quello delle superfici adibite alle coltivazioni prodotte in serra o alla funghicoltura venga determinato mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia.
      Per ovviare a questa situazione che evidentemente non tiene conto delle specifiche potenzialità produttive della serra, si propone che la tariffa di reddito dominicale venga propriamente determinata in base alla produzione ottenibile come risulta su stima diretta dell'ufficio tecnico erariale (UTE). Sempre in sede di definizione del reddito d'impresa, si propone di applicare tale tariffa ai ricavi, come risultano dalle registrazioni ai fini dell'IVA delle cooperative agricole, di enti pubblici e privati che esercitano attività commerciali.
      Va considerato, inoltre, che i prodotti del settore florovivaistico (piante e fiori) sono assoggettati all'IVA con una percentuale di compensazione del 4 per cento che però non è sufficiente a bilanciare l'IVA assolta per gli acquisti (con aliquote
 

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anche del 16 per cento e 19 per cento); di qui la proposta di aumentare la percentuale di compensazione portandola all'8,5 per cento.
      L'attività florovivaistica vive poi anche di attività commerciali (vendita di fiori non prodotti nel vivaio, commercializzazione di articoli da giardinaggio, concimi, eccetera) ad essa strettamente connesse e che pure ai fini fiscali sono escluse dal regime speciale IVA nonché dal reddito agrario; si propone per tali attività un regime forfettario identico a quello previsto per l'agriturismo. Queste attività accessorie non possono a tutt'oggi essere effettuate in «zone agricole» dove, appunto, sono vietate attività commerciali; si chiede quindi che per una superficie limitata di terreno a produzione agricola vengano consentite attività di commercializzazione.
      L'articolo 1 modifica le modalità di determinazione del reddito delle superfici adibite alle coltivazioni in serra e alla funghicoltura, funzionalizzandole alla produzione ottenibile, come risulta da stime dell'UTE; l'articolo 2 aumenta la percentuale di compensazione per i prodotti in questione portandola all'8,5 per cento; l'articolo 3 regola il regime fiscale delle attività collegate funzionalmente alla florocoltura e alla funghicoltura; l'articolo 4 regola la percentuale di attività commerciale compatibile con le attività proprie delle zone agricole; l'articolo 5 prevede la copertura finanziaria per un onere valutato in lire 10 miliardi annue, a decorrere dal 2001.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Determinazione della tariffa di reddito dominicale per colture in serra e funghicoltura).

      1. Il comma 4-bis dell'articolo 25 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è sostituito dal seguente:

      «4-bis. La tariffa di reddito dominicale delle superfici adibite alla coltivazione in serra o alla funghicoltura viene determinata in base alla produzione ottenibile su stima diretta da parte dell'ufficio tecnico erariale. Con apposito regolamento del Ministero delle finanze da emanare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma».

      2. Fino alla data di entrata in vigore della tariffa determinata ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 25 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, il reddito dominicale delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, è determinato mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia.
      3. Il regolamento di attuazione di cui al comma 4-bis dell'articolo 25 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

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Art. 2.
(Modifiche delle percentuali
di compensazione).

      1. La percentuale di compensazione di cui al comma 1 dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per i beni di cui ai numeri 13) e 14) della tabella A, parte I, allegata allo stesso decreto, è stabilita nella misura dell'8,5 per cento.

Art. 3.
(Regime fiscale di attività commerciali strumentali ed accessorie all'attività agricola).

      1. Dopo il comma 3 dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «3-bis. Per le attività diverse da quelle indicate al comma 1 che siano alle stesse collegate funzionalmente, il cui ammontare risulti inferiore al 20 per cento del volume d'affari complessivo e comunque non superiore a 450 milioni di lire annue, l'imposta dovuta è determinata riducendo del 70 per cento l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni imponibili effettuate. L'imposta assolta sugli acquisti relativi alle suddette attività funzionalmente collegate non è detraibile e non sussiste l'obbligo della tenuta del registro di cui all'articolo 25».

      2. Per le attività di cui al comma 3 dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il reddito d'impresa è determinato applicando all'ammontare dei ricavi per l'esercizio di tali attività risultanti dalle registrazioni ai fini dell'IVA, un coefficiente di redditività pari al 25 per cento e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali di cui all'articolo 54 del medesimo decreto del Presidente della

 

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Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni. La presente disposizione non si applica ai soggetti previsti dalle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
      3. I soggetti che esercitano le attività di cui al comma 2 hanno facoltà di optare per il regime ordinario, con effetto per l'intero triennio, nella dichiarazione relativa al primo anno di ciascun triennio.

Art. 4.
(Possibilità e limiti dell'esercizio di attività commerciali in zone agricole).

      1. Nei limiti del 30 per cento della superficie utile dell'unità immobiliare ed in misura non superiore a 50 metri quadrati, non si ha mutamento d'uso dell'immobile posto in area agricola, qualora l'immobile venga destinato ad attività commerciale accessoria alla attività agricola.

Art. 5.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 10 miliardi annue, si provvede, a decorrere dal 2001, a carico del Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.
      2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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