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PDL 223

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 223



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PISCITELLO

Estensione ai non vedenti delle agevolazioni
fiscali previste per gli invalidi

Presentata il 30 maggio 2001


      

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Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge, composta da un unico articolo, si intende sanare una grave disparità di trattamento attualmente esistente tra i cittadini portatori di gravi forme di handicap, per nascita o per eventi sopravvenuti, ed i non vedenti. Mentre, difatti, per coloro che hanno ridotte o impedite capacità motorie esiste una legislazione che, quanto meno a livello di princìpi, è tra le più avanzate d'Europa e che consente ad essi di intraprendere attività lavorative ed avere rapporti sociali in condizione di parità con tutti gli altri cittadini, per i non vedenti tutto questo ha un valore relativo in quanto il legislatore tende a considerare la cecità come una menomazione non invalidante sul piano della mobilità e dell'autonomia nei rapporti sociali.
      Ciò è in contrasto sia con una recente definizione dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), tendente a riconoscere nella cecità una «grave limitazione della mobilità», sia con il disposto della legge 21 novembre 1988, n. 508, nella quale invalidi civili, non vedenti e sordomuti venivano equiparati sotto il profilo dell'assistenza economica da parte dello Stato, sia, infine, sotto il profilo del buon senso, poiché è chiaro che il non vedente, oltre ad avere una concezione spazio-temporale alterata, per i suoi spostamenti deve ricorrere all'aiuto di un assistente, con conseguenti gravi limitazioni alla propria mobilità ed alla propria vita di relazione.
      Sembra pertanto opportuno estendere ai non vedenti le agevolazioni per l'acquisto di mezzi di trasporto, attualmente esistenti
 

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per i portatori di handicap, allo scopo di facilitare il loro inserimento nella società con strumenti che devono intendersi, come per gli altri soggetti con gravi problemi di mobilità, quali «ausili protesici».
      Al comma 1 dell'articolo 1 si provvede quindi ad estendere ai non vedenti, affetti da cecità per oltre il 90 per cento, bilaterale e permanente, le agevolazioni in materia di imposta sul valore aggiunto per l'acquisto di veicoli privati destinati al trasporto di persone, previste dalla legge 9 aprile 1986, n. 97; tali agevolazioni abbattevano tale aliquota al quattro per cento, ridotto poi al due ai sensi della legge quadro sull'handicap (legge 5 febbraio 1992, n. 104).
      Al comma 2 viene estesa ai non vedenti la detraibilità del 19 per cento dal proprio imponibile fiscale dell'onere sostenuto per l'acquisto del veicolo destinato ad uso personale.
      Al comma 3 si prevede infine che gli aventi diritto, anche minorenni, devono essere intestatari del veicolo, con ciò volendosi sottolineare la natura di supporto protesico e di uso diretto del mezzo in questione, come tale spettante a tutti gli aventi diritto indifferentemente dalla loro età.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Le disposizioni relative alla riduzione dell'imposta sul valore aggiunto al due per cento per l'acquisto di veicoli privati destinati al trasporto di persone, previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97, e successive modificazioni, si applicano anche ai non vedenti affetti da cecità per oltre il 90 per cento, bilaterale e permanente.
      2. Sono altresì estese ai non vedenti, come definiti nel comma 1, le disposizioni della lettera c) del comma 1 dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relative alla detraibilità per un importo pari al 19 per cento dell'onere sostenuto per l'acquisto dell'autovettura personale.
      3. Per usufruire delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2, i soggetti interessati, anche se minorenni, devono essere intestatari del veicolo. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure per l'applicazione delle disposizioni della presente legge.


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