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PDL 6342

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6342



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BUTTI

Modifica all'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di riduzione del prezzo del gasolio per autotrazione nella regione Lombardia

Presentata il 9 febbraio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - È noto che la regione Lombardia, a causa della sua vicinanza alla Svizzera, subisce una fortissima concorrenza per quanto riguarda la vendita dei carburanti. Questi ultimi, infatti, in Svizzera hanno un costo inferiore e per questo motivo molti automobilisti e autotrasportatori evitano di «fare il pieno» in Lombardia e si recano invece nella Confederazione elvetica. Questa mancanza di concorrenzialità rispetto ai distributori svizzeri, oltre a penalizzare gravemente gli operatori del settore, danneggia in modo evidente sia l'economia nazionale sia quella regionale, sotto il profilo delle minori entrate derivanti dalle accise sui carburanti.
      In tema di disciplina delle accise sui carburanti va rilevato che la legge 28 dicembre 1995, n. 549, all'articolo 3, comma 12, aveva previsto l'attribuzione, a decorrere dal 1o gennaio 1996, di una quota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo per autotrazione, nella misura di (allora) lire 350 al litro, alle regioni a statuto ordinario nel cui territorio avviene il consumo, a titolo di tributo proprio. La stessa legge prevedeva, inoltre, al comma 15 del medesimo articolo 3, che «(...) le regioni, nonché le province autonome, possono determinare, con propria legge e nell'ambito della quota dell'accisa a loro riservata, una riduzione del prezzo alla pompa della benzina per autotrazione, per i soli cittadini residenti nella regione o nella provincia autonoma o in una parte di essa».
      In questo quadro, e al fine di aumentare la propria concorrenzialità nelle vendite di carburante, la legione Lombardia ha assunto un primo provvedimento nel senso dell'applicazione di uno sconto regionale sui carburanti, con l'approvazione della legge regionale 20 dicembre 1999,
 

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n. 28, con la quale si è autorizzata la regione (articolo 1, comma 2) «a destinare una quota di compartecipazione dell'accisa sulle benzine, nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti normative, a favore dei cittadini residenti nei comuni e per le quantità erogate negli impianti di distribuzione situati nel territorio regionale in maniera differenziata per singoli comuni, in ragione della distanza dal confine nazionale».
      Tuttavia, la normativa sin qui richiamata fa riferimento esclusivamente alla benzina e alla benzina senza piombo, escludendo il gasolio. A ciò si è posto in parte rimedio con la legge 27 febbraio 2002, n. 16, che, nel convertire, con modificazioni, il decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, modificava i commi 15 e 16 dell'articolo 3 della legge n. 549 del 1995, inserendo tra i prodotti rispetto ai quali le regioni possono determinare una riduzione del prezzo alla pompa anche il gasolio per autotrazione. Non si prevedeva, invece, che fosse attribuita alle regioni una quota dell'accisa sul gasolio analogamente a come disciplinato per le benzine dal comma 12 del medesimo articolo 3 della legge n. 549 del 1995.
      A questa lacuna intende porre rimedio la presente proposta di legge che, in considerazione dell'opportunità di dotare le regioni della possibilità di estendere al prodotto gasolio per autotrazione uno sconto di prezzo come già determinato per le benzine, prevede l'attribuzione alla regione Lombardia di una quota dell'accisa sul gasolio per autotrazione consumato nel proprio territorio.
      Ai fini della determinazione della quota dell'accisa in questione ci si è basati sui seguenti parametri:

          1) nella regione Lombardia nell'anno 2004 sono stati venduti circa 4 milioni di tonnellate di gasolio, mentre nelle province di Como, Sondrio e Varese nello stesso periodo sono state vendute circa 550.000 tonnellate;

          2) il differenziale di prezzo con le rivendite di oltre confine nel corso del 2005 è oscillato tra 0,050 e 0,075 euro al litro;

          3) l'entità della risorsa atta a finanziare lo sconto di prezzo del gasolio per autotrazione nelle aree già attualmente coperte dallo sconto sulla benzina può essere stimata in circa 35/40 milioni di euro l'anno;

          4) considerata la ripartizione di tale risorsa sul totale dei quantitativi di gasolio venduti nel territorio della regione Lombardia, l'attribuzione di una quota di accisa alla medesima regione è determinabile in non più di 0,010 euro al litro.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo il comma 16 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «16-bis. Al fine di consolidare gli interventi già adottati, miranti a ridurre la concorrenzialità delle rivendite di carburante situate negli Stati confinanti, a decorrere dal 1o gennaio 2006 alla regione Lombardia è assegnata, a titolo di tributo proprio, una quota dell'accisa sul gasolio per autotrazione, nella misura di euro 0,010 per ogni litro di prodotto venduto nell'ambito del territorio della regione».

Art. 2.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini dei bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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