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PDL 5531

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5531


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato VOLONTÈ

Disposizioni in materia di locali pubblici di intrattenimento musicale e danzante

Presentata il 13 gennaio 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - Secondo i dati forniti dalle associazioni di settore, nel 2003 sono stati circa 15 milioni gli italiani che si sono recati almeno una volta in una delle 2.500 discoteche sparse sul territorio. Si tratta di un settore che tra diretto e indotto crea occupazione per circa 60 mila addetti, senza includere tra questa fattispecie gli oltre 11 mila pub e locali assimilati e gli oltre 22 mila circoli e associazioni privati.
      Nonostante l'importanza del settore dal punto di visto economico-occupazionale e sociale, spesso si è creata una sorta di relazione causa-effetto tra la frequentazione dei locali di intrattenimento musicale e danzante e le drammatiche «stragi del sabato sera». Il recente provvedimento del Governo, bocciato dalle Aule parlamentari, agiva su una rigida regolamentazione dell'offerta, nella speranza che questa mettesse fine alla sequela di giovani morti per incidenti stradali. Ma tale indirizzo, oltre ai profili di costituzionalità (rispetto ad una materia rientrante tra quelle di esclusiva competenza regionale previste dall'articolo 117 della Costituzione), non teneva conto dei cambiamenti di costume del Paese e penalizzava economicamente il settore. Il presente approccio al problema tende invece a creare le condizioni affinché, attraverso un'operazione preventiva di informazione e l'introduzione di formule innovative, anche tecnologiche, si pervenga allo stesso risultato senza creare rigidi «paletti» che non raggiungono sempre il risultato sperato e che rischiano invece di affossare le attività economiche del settore.
      Oggi il settore dell'intrattenimento danzante è tra i più regolamentati, anche rispetto a quanto avviene nel resto dell'Unione europea: dalla sicurezza, alla somministrazione degli alcolici, alle condizioni
 

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ambientali. Agire su questi e su altri fattori finora non toccati dalla regolamentazione con un approccio diverso potrebbe portarci a conseguire quello che potremmo definire «divertimento doc» o «divertimento sicuro». Come fare? Dal confronto con gli addetti del settore sono emersi alcuni punti importanti che sicuramente renderanno la fruizione del tempo libero all'interno di queste strutture più piacevole e sicura. L'articolo 1 della proposta di legge introduce alcune modifiche all'articolo 689 del codice penale in materia di somministrazione di bevande alcoliche a minori o a infermi di mente. Secondo le elaborazioni dell'Istituto superiore di sanità sono sempre più numerosi gli adolescenti che consumano alcol; non solo, l'età in cui si inizia a bere è in Italia la più bassa in Europa: 11-12 anni. Elevando il limite di somministrazione di bevande alcoliche agli anni diciotto e introducendo contemporaneamente il divieto della vendita per asporto delle stesse, si eviterebbe la possibilità per i giovani di arrivare al locale avendo già consumato bevande alcoliche. In Spagna, in Francia, in Germania e in Danimarca la vendita per asporto di bevande alcoliche è vietata ai minori di anni sedici; nel Regno Unito la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche sono severamente regolamentate (divieto di fornire alcolici ai minori di anni diciotto, ad eccezione della birra che può essere servita a chi ne ha più di sedici).
      L'articolo 79 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, punisce, con la reclusione da tre a dieci anni e con la sanzione amministrativa, chi agevola l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope in locali pubblici o circoli privati e prevede anche la chiusura del locale da due a cinque anni in presenza di condanna dell'esercente per questo reato, nonché la possibilità di chiuderlo cautelativamente, prima della sentenza di condanna, con provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria o del prefetto, per un periodo non superiore a un anno. Tale disposizione, giusta nella sua ratio, produce, tuttavia, una sorta di responsabilità oggettiva degli esercenti, che subiscono spesso a loro insaputa un danno personale, economico e morale per fatti che non dipendono dalla loro volontà. Si tratta, quindi, di una misura che necessita di una correzione per evitare che per motivi indipendenti dalla volontà o dalla conoscenza dell'esercente ne possa derivare un danno per il medesimo (articolo 2).
      L'articolo 3 introduce un altro tema «caldo»: quello relativo alla sicurezza all'interno del locale e agli strumenti per garantirla. Oggi i locali pubblici di intrattenimento musicale e danzante possono utilizzare personale addetto alla vigilanza ma è esclusa la possibilità per tale personale di svolgere primi ed urgenti interventi a tutela dell'incolumità delle persone presenti all'interno e all'esterno del locale. Con l'articolo citato si intende, al contrario, rendere possibile tale facoltà, fermo restando l'obbligo di avvisare le Forze dell'ordine qualora si verifichino situazioni che comportino la violazione di norme penali, subordinando tale facoltà alla sussistenza di personale titolare di un patentino di idoneità, rilasciato dalla prefettura - ufficio territoriale del Governo competente dopo la frequentazione di un apposito corso e soggetto a verifiche annuali.
      L'articolo 4 prevede la presenza obbligatoria nei locali pubblici di trattenimento musicale e danzante di personale dotato di specifica formazione per il primo soccorso sanitario e dei comportamenti a rischio legati all'uso di sostanze stupefacenti. I gestori, a tale scopo, possono anche stipulare convenzioni con la Croce rossa italiana o con le organizzazioni di volontariato operanti nel settore.
      L'articolo 5 è teso a favorire la stipulazione di apposite convenzioni tra i comuni e i locali pubblici di intrattenimento musicale e danzante al fine di favorire la decongestione della circolazione stradale nelle ore e nei giorni a maggiore affluenza
 

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attraverso la predisposizione di apposite linee di trasporto pubblico.
      Con la presente proposta di legge, inoltre, si vuole introdurre una pratica da tempo seguita negli altri Paesi europei: quella del guidatore designato. Con questa formula si intende la pratica, seguita da molti giovani, di scegliere una persona destinata alla guida dell'autoveicolo, la quale dovrà astenersi dall'assumere bevande alcoliche nel corso della serata. Incentivi volti a favorire tale pratica, attraverso sconti sulle consumazioni analcoliche, unitamente a campagne di sensibilizzazione, potranno sicuramente favorire la diminuzione degli incidenti stradali dovuti a guida in stato di ebbrezza (articolo 6).
      I locali pubblici di intrattenimento musicale e danzante dovranno altresì essere dotati di spazi atti a favorire la decongestione e l'abbassamento del livello di stress fisico e acustico che, secondo recenti ricerche scientifiche, sono spesso alla base di cali di concentrazione e di attenzione nella guida degli autoveicoli (articolo 7).
      L'articolo 8 prevede incentivi per gli interventi di ammodernamento e di acquisto delle sorgenti sonore. L'attuazione puntuale delle disposizioni contenute nella presente proposta di legge dà diritto al locale pubblico di intrattenimento musicale e danzante di esporre il contrassegno «bollino blu - divertimento sicuro». Spettano alla Società italiana degli autori ed editori la verifica e il controllo della sussistenza delle condizioni atte a qualificare il locale come rientrante nella categoria contrassegnata dal «bollino blu». A titolo di agevolazione, i locali pubblici che si adegueranno alle disposizioni previste per il conseguimento del citato contrassegno saranno esenti dall'applicazione dell'imposta sugli intrattenimenti.
      Infine, la recente introduzione dell'istituto della polizia di prossimità potrebbe essere utilizzata anche per migliorare la sicurezza, all'esterno e all'interno dei locali pubblici di intrattenimento musicale e danzante, prevenendo episodi di microcriminalità e comportando una notevole riduzione di eventuali danni a cose o persone (articolo 9).
      L'articolo 10 reca, infine, la copertura finanziaria.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 689 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il primo comma è sostituito dai seguenti:

      «L'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcoliche a un minore degli anni diciotto, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, è punito con l'arresto fino a un anno. La stessa pena si applica se l'esercente vende bevande alcoliche, per l'asporto delle stesse, ai soggetti di cui al periodo precedente. L'esercente ha altresì l'obbligo di esposizione di un cartello riportante il divieto di cui al presente comma.
      Le disposizioni di cui al primo comma e di cui all'articolo 691 si applicano altresì ai locali pubblici di intrattenimento musicale e danzante»;

          b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Somministrazione e vendita per asporto di bevande alcoliche a minori o a infermi di mente».

Art. 2.

      1. Il comma 6 dell'articolo 79 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

      «6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 non si applicano qualora sia accertata la totale estraneità dell'esercente alla presenza e all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte di clienti e di avventori

 

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all'interno del locale pubblico o del circolo privato».

Art. 3.

      1. Ferme restando le disposizioni previste dagli articoli 11 e 134 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nei locali pubblici di intrattenimento musicale e danzante, di seguito denominati «locali pubblici», gli addetti alla sicurezza individuati ai sensi del primo comma dell'articolo 133 del medesimo testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, qualora individuino soggetti che spacciano o si danno abitualmente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope sono autorizzati a escludere tali soggetti dal locale. Tale facoltà è estesa anche a escludere coloro che possono in qualsiasi modo turbare il normale svolgimento dell'attività. Gli stessi addetti possono svolgere, altresì, i primi e urgenti interventi a tutela della incolumità personale e dei clienti, fermo restando l'obbligo di avvisare le Forze dell'ordine in caso di violazione della normativa penale.
      2. Gli addetti di cui al comma 1 devono essere titolari di un patentino, rilasciato, previa frequenza di un corso specialistico, dal prefetto del capoluogo di residenza o del capoluogo in cui svolgono la loro attività, che ne attesta l'idoneità al servizio di sicurezza nei locali pubblici. Il patentino deve essere rinnovato annualmente previo colloquio con l'autorità competente e previa verifica della sussistenza dei requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno. L'organizzazione e la struttura dei corsi abilitanti sono stabilite con il regolamento di cui al periodo precedente.
      3. Sono istituiti presso le prefetture - uffici territoriali del Governo i registri degli addetti alla sicurezza nei locali pubblici.

Art. 4.

      1. Nei locali pubblici con una capienza superiore a 500 posti l'esercente deve obbligatoriamente assicurare, anche attra

 

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verso apposite convenzioni con la Croce rossa italiana o con organizzazioni di volontariato operanti nel settore, la presenza di personale dotato di specifica formazione per il primo soccorso sanitario e i comportamenti a rischio legati all'uso di sostanze stupefacenti, nella misura minima di una unità per locali pubblici con capienza da 500 a 1.500 persone e di due unità per locali pubblici con capienza superiore.
      2. Il primo soccorso sanitario previsto dal comma 1 può, altresì, essere assicurato attraverso la presenza di unità mobili stazionate all'esterno del locale pubblico. Il personale di cui al citato comma 1 può esercitare la propria attività di assistenza anche dopo l'orario di chiusura, all'esterno del locale pubblico, anche al fine della individuazione di coloro che non appaiono idonei alla guida e di predisporne l'accompagnamento coatto in collaborazione con le strutture sanitarie pubbliche ed, eventualmente, con le Forze dell'ordine.

Art. 5.

      1. Al fine di decongestionare la viabilità nelle aree contigue ai locali pubblici nelle giornate a maggiore afflusso di clienti, i comuni e gli esercenti degli stessi locali devono attivare servizi di trasporto pubblico dalle aree di parcheggio appositamente individuate verso i locali e viceversa con una cadenza temporale atta a favorirne l'utilizzo da parte dei clienti.

Art. 6.

      1. Al fine di prevenire il verificarsi di incidenti stradali causati da guida in stato di ebbrezza, gli esercenti dei locali pubblici rilasciano all'ingresso una tessera a coloro che risultano essere preposti alla guida dei veicoli.
      2. La esibizione della tessera di cui al comma 1 dà diritto a uno sconto del 33 per cento sul costo della consumazione analcolica e all'ingresso gratuito nel locale.

 

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      3. Possono essere effettuati a campione rilevamenti con etilometro dei soggetti designati alla guida ai sensi del comma 1 per verificarne, all'uscita dei locali pubblici, il tasso alcolemico.
      4. Gli esercenti di locali pubblici sono tenuti a organizzare, nel corso dell'anno, almeno tre manifestazioni di sensibilizzazione del problema dell'alcolismo e delle dipendenze da sostanze stupefacenti o psicotrope, anche attraverso l'aiuto di testimonianze personali e del mondo dell'associazionismo e del volontariato. Almeno una delle tre manifestazioni deve svolgersi nel corso della stagione estiva.
      5. Sono previste agevolazioni fiscali atte a incentivare il consumo di bevande analcoliche da parte dei guidatori designati di cui al comma 1 all'interno dei locali pubblici, e l'impiego di alcol-tester.

Art. 7.

      1. I locali pubblici con capienza superiore a 500 persone devono disporre l'allestimento di locali adibiti a fornire interventi di primo soccorso e di spazi atti a consentire ai clienti di abbassare il livello di stress fisico e acustico nonché di recuperare la concentrazione per porsi alla guida dei veicoli all'uscita dei locali stessi.

Art. 8.

      1. Per gli interventi di adeguamento previsti dall'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 1999, n. 215, e per gli interventi di ammodernamento e di acquisto delle sorgenti sonore nei locali pubblici, di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.
      2. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono istituiti gli albi dei locali pubblici recanti il contrassegno «bollino blu-divertimento sicuro», il cui rilascio è soggetto alla verifica dell'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7. La verifica

 

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annuale della sussistenza dei requisiti è operata da personale della Società italiana degli autori ed editori, che provvede a trasmettere una relazione alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
      3. Ai locali pubblici recanti il contrassegno «bollino blu-divertimento sicuro» di cui al comma 2 del presente articolo si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Art. 9.

      1. Di intesa con le Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 17 della legge 26 marzo 2001, n. 128, possono essere previsti presidi mobili in corrispondenza delle aree e nei periodi di maggiore affluenza presso i locali pubblici al fine di migliorare la sicurezza dei cittadini, di prevenire la microcriminalità, di ridurre eventuali danni a cose o persone e di assicurare una corretta viabilità.

Art. 10.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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