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PDL 3231

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3231


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BOGI

Misure a sostegno della tutela degli equilibri ambientali

Presentata il 4 ottobre 2002


      

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Onorevoli Colleghi! - Un processo di sviluppo della compatibilità ambientale delle aziende rispetto al territorio che le circonda determina innegabili benefìci per la collettività, in quanto l'incremento di efficienza e di efficacia raggiunto dalle aziende in possesso di un sistema di gestione ambientale certificato o registrato rappresenta il contributo più importante nella direzione della riduzione dell'impatto ecologico determinato dalle attività svolte. Inoltre, l'applicazione di un sistema di gestione ambientale comporta l'impegno delle aziende alla diffusione pubblica delle proprie prestazioni ambientali, e questo rappresenta un risultato fondamentale in termini di trasparenza delle attività industriali così come risulta di fondamentale importanza la garanzia che è in grado di fornire alla collettività un'organizzazione certificata o registrata: la capacità di prevenire e di gestire, se necessario, situazioni di emergenza ambientale, dalle meno gravi a quelle più serie. Impegnarsi nel rispetto dei requisiti previsti dalla norma UNI EN ISO 14001 e dal regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, cosiddetto «regolamento EMAS 2» consente, come già detto, una gestione efficace, tramite l'autocontrollo, degli adempimenti normativi cogenti e questo si traduce in minori probabilità di illeciti ambientali e quindi nella riduzione di possibili danni ambientali e di costi sociali derivanti dalle successive opere di bonifica e recupero ambientale. Purtroppo è ormai evidente che gli strumenti di difesa ambientale, legislativi e istituzionali, non appaiono in grado di fronteggiare con efficacia la sfida della sostenibilità ambientale, mentre in questo caso siamo di fronte alla strada migliore: la diffusione della conoscenza, della trasparenza, della responsabilità rispetto al
 

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l'ambiente in tutti i livelli della società civile che si ottiene grazie alla riconoscibilità (anche internazionale) che caratterizza tali strumenti per lo sviluppo sostenibile.
      Vi sono, poi, vantaggi derivanti dalla certificazione o registrazione di un sistema di gestione ambientale che possono essere ricondotti ad alcuni aspetti particolari:

          a) riduzione dei costi: diminuire la produzione dei rifiuti significa risparmiare materie prime e ridurre i costi di smaltimento; mentre razionalizzare l'uso dell'energia consente risparmi spesso sottostimati;

          b) richieste dei clienti: la customer satisfaction rappresenta ormai un imperativo per ogni imprenditore. Un numero sempre maggiore di aziende, in Europa, adotta un sistema di gestione ambientale ed inizia a chiedere lo stesso impegno ai propri fornitori;

          c) rispetto della legislazione: la complessità della normativa ambientale è in continuo aumento. La possibilità di gestire comportamenti conformi alla normativa vigente consente di risparmiare risorse e ridurre i rischi di sanzioni penali e amministrative;

          d) finanziamenti e assicurazioni: nell'assegnazione di finanziamenti vi è sempre maggiore attenzione al rischio di incidenti ambientali legati ai diversi siti, e i premi assicurativi per incidenti ambientali sono in funzione delle capacità di gestione del rischio e di controllo dell'eventuale incidente;

          e) immagine dell'impresa: una buona gestione ambientale contribuisce a consolidare e a migliorare l'immagine di ogni impresa, ottimizzando le relazioni con tutte le parti interessate;

          f) regimi autorizzativi semplificati: sono allo studio anche nel nostro Paese iter autorizzativi abbreviati e agevolazioni fiscali nei confronti delle aziende certificate;

          g) riduzione dei costi di gestione: l'applicazione dei requisiti indicati dalle due norme sopraindicate «costringono» le aziende ad impegnarsi a garantire il miglioramento delle proprie prestazioni ambientali con il risultato certo di diminuire i costi derivanti da una gestione non ottimale delle risorse ambientali (materie prime, energia, eccetera).

      Da queste considerazioni discende l'opportunità di un intervento pubblico che favorisca, nei tempi più brevi, la più ampia diffusione di applicazione dei sistemi di gestione ambientale, conformi alla normativa comunitaria, con misure di intervento rapide quanto limitate nel tempo che possano perseguire il duplice obiettivo di un netto miglioramento del rapporto sviluppo economico-risorse ambientali e il sostegno alle nuove occupazioni indotte da tali trasformazioni. Si chiede, quindi, allo Stato un impegno forte ed incisivo, nella entità adeguato alle reali prospettive di adeguamento aziendale, che confermi la particolare attenzione che l'Italia deve prestare alla tutela di ecosistemi che hanno già dato precisi segnali di sofferenza e degrado, spesso dovuti alla scarsa sensibilità di tutti gli operatori, da quelli politici a quelli economici. Da ciò prende le mosse la presente proposta di legge che, con estrema sinteticità e semplicità di formulazione, intende perseguire gli obiettivi prima esposti, prevedendo:

          a) all'articolo 1, l'individuazione delle misure di sostegno alle industrie che destinano investimenti all'implementazione di sistemi di gestione ambientale conformi alla norma UNI EN ISO 14001 e al citato regolamento (CE) n. 761/2001 EMAS 2 consistenti, alternativamente, in un credito d'imposta pari all'ammontare degli investimenti necessari all'implementazione dei sistemi di gestione ambientale conformi alla richiamata normativa comunitaria; ovvero in una riduzione dei contributi sociali a carico dell'azienda, in una misura variabile dall'1 per cento in relazione al numero di dipendenti e per un periodo

 

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limitato a dodici mesi. Le agevolazioni sono concesse anche per le assunzioni a tempo indeterminato conseguenti agli investimenti e possono essere richieste entro quattro anni dalla data di entrata in vigore dalla legge;

          b) all'articolo 2, l'individuazione della tipologia degli investimenti, strettamente connessi alle innovazioni promosse nel periodo tra il 1o luglio 2003 e il 30 giugno 2005;

          c) all'articolo 3, l'adozione del regolamento di attuazione della legge recante, in particolare, la disciplina dei procedimenti per il controllo di persistenza delle certificazioni;

          d) all'articolo 4, l'istituzione di un fondo speciale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il relativo stanziamento, pari a 50 milioni di euro nel biennio 2003-2004, nonché le modalità di copertura.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Misure per la tutela delle risorse ambientali e lo sviluppo economico).

      1. A favore delle società che destinano nuovi investimenti finalizzati all'implementazione di sistemi di gestione ambientale conformi alla norma UNI EN ISO 14001 e all'ottenimento della certificazione da parte degli organismi di certificazione accreditati dal sistema nazionale di certificazione (SINCERT), ovvero all'implementazione di sistemi di gestione ambientale conformi al regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, di seguito denominato «regolamento EMAS 2» e alla relativa registrazione presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sono concessi, alternativamente:

          a) un credito d'imposta pari all'ammontare degli investimenti individuati ai sensi dell'articolo 2;

          b) una riduzione dei contributi sociali dovuti per ogni lavoratore dipendente dalla industria certificata conforme alla norma UNI EN ISO 14001 ovvero dipendente dai siti produttivi registrati conformi al regolamento EMAS 2 pari all'1 per cento per le imprese che hanno meno di 250 dipendenti e allo 0,50 per cento per le imprese che occupano più di 250 dipendenti. La riduzione si applica agli importi dovuti per i dodici mesi successivi all'ottenimento della certificazione ovvero della registrazione.

      2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, lettera b), la riduzione dello 0,50 per cento è aumentata all'1 per cento per le nuove assunzioni a tempo indeterminato conseguenti, anche indirettamente, agli investimenti di cui all'articolo 2.

 

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      3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse alle industrie che ne facciano richiesta entro quattro anni dalla data di entrata in vigore dalla presente legge e non sono cumulabili con altre provvidenze previste da norme comunitarie, statali o regionali che abbiano ad oggetto la medesima attività.

Art. 2.
(Valutazione degli investimenti).

      1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, per investimenti si intendono i costi relativi alla consulenza, alla formazione e alla certificazione sostenuti per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1, nel periodo compreso tra il 1o luglio 2003 e il 30 giugno 2005.

Art. 3.
(Regolamento di attuazione).

      1. Con regolamento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle attività produttive e del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni per l'attuazione della presente legge, con l'indicazione, in particolare, delle modalità di presentazione delle domande per la concessione delle agevolazioni e della relativa documentazione, nonché della previsione che la domanda si intenda accolta qualora entro due mesi dalla sua presentazione, l'amministrazione competente non si sia pronunciata in senso negativo sulla medesima.
      2. Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 sono, altresì, disciplinati i procedimenti per il controllo della persistenza delle certificazioni ovvero delle registrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, per i nove anni successivi al rilascio della stessa.

 

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      3. In caso di esito negativo del controllo di cui al comma 2, le società inadempienti sono tenute a restituire una somma pari alla agevolazione già usufruita, maggiorata degli interessi legali.

Art. 4.
(Norme finanziarie).

      1. Ai fini dell'attuazione della presente legge è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio il Fondo per la tutela delle risorse ambientali, di seguito denominato «Fondo».
      2. Per gli anni 2003 e 2004, la dotazione del Fondo è determinata in 25 milioni di euro annui. Per gli anni successivi il Fondo può essere rifinanziato con la procedura di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
      3. All'onere di cui al comma 2 si provvede, per gli anni 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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