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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1761 |
1. In deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, è autorizzata l'apertura di una casa da gioco nel comune di San Benedetto del Tronto.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa con decreto del presidente della giunta della regione Marche, su richiesta del sindaco del comune di San Benedetto del Tronto, previa delibera del consiglio comunale. L'autorizzazione è concessa per non più di venti anni ed è rinnovabile.
3. Nella richiesta di cui al comma 2 il sindaco del comune di San Benedetto del Tronto deve indicare quale struttura debba essere adibita a casa da gioco.
1. La regione Marche, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta il regolamento per la disciplina e l'esercizio della casa da gioco.
2. Il regolamento di cui al comma 1 deve contenere:
a) le disposizioni intese a garantire la tutela dell'ordine pubblico e della moralità pubblica, con particolare riferimento alla disciplina dell'accesso alla casa da gioco, prevedendo l'assoluto divieto di accesso per i minori, nonché per gli impiegati dello Stato, della regione, degli enti pubblici e per i militari che espletano la loro attività di servizio nell'ambito della regione;
b) la specie ed i tipi di giochi che possono essere autorizzati, essendo comunque
c) i giorni di chiusura e gli orari di apertura;
d) le particolari, opportune cautele per assicurare la correttezza della gestione amministrativa ed il controllo delle risultanze della gestione da parte degli organi competenti;
e) l'esplicita previsione di un importo massimo per singola giocata pari a 516,46 euro;
f) le modalità per la concessione a terzi della gestione della casa da gioco; le garanzie per l'eventuale appalto relativo e le debite cauzioni; le qualità morali e le condizioni economiche che il concessionario ed il personale addetto devono offrire; le disposizioni per il regolare versamento alle amministrazioni di cui all'articolo 4, comma 1, degli importi stabiliti per la concessione e i relativi controlli; la possibilità di revoca da parte dell'amministrazione comunale della concessione, senza obbligo alcuno di risarcimento dei danni o di indennizzo quando risulti la mancata ottemperanza da parte del concessionario alle condizioni previste nella concessione;
g) tutte le altre prescrizioni e cautele idonee alla regolarità dell'esercizio della casa da gioco ed alle attività che vi si svolgono.
1. La titolarità dell'esercizio della casa da gioco spetta al comune di San Benedetto del Tronto.
2. L'esercizio può essere gestito dal comune di San Benedetto del Tronto direttamente attraverso un'azienda municipalizzata o per mezzo di una società mista a prevalenza di capitale pubblico, oppure attraverso una società che gestisce l'esercizio in regime di concessione.
1. I proventi della gestione della casa da gioco sono ripartiti come segue:
a) il 60 per cento al comune di San Benedetto del Tronto, con l'obbligo per l'amministrazione comunale di destinare tali proventi alle attività connesse allo sviluppo turistico ed in particolare alla ricettività alberghiera, ai trasporti, alla promozione turistica e alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali e delle attività economiche tradizionali del territorio;
b) il 20 per cento all'amministrazione provinciale di Ascoli Piceno, con l'obbligo di destinare tale importo allo sviluppo e al miglioramento delle strutture turistiche e di trasporto che sono collegate a quelle del comune di San Benedetto del Tronto;
c) il 20 per cento alla regione Marche, per iniziative di natura turistica.
2. Il versamento delle quote di competenza dell'amministrazione provinciale di Ascoli Piceno, nonché quello delle quote di competenza regionale, è effettuato dal comune di San Benedetto del Tronto ogni anno, entro venti giorni dall'approvazione del bilancio da parte dell'autorità di controllo.
1. Il presidente della giunta regionale delle Marche, in caso di violazione delle disposizioni di cui alla presente legge o del regolamento di cui all'articolo 2 o di ritardo nel versamento di cui all'articolo 4, nonché in caso di turbamento dell'ordine pubblico o della morale, può disporre la revoca dell'autorizzazione o l'immediata sospensione dell'esercizio della casa da gioco.
1. Alla casa da gioco di San Benedetto del Tronto si applica la disposizione di cui all'articolo 6, numero 1), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995.
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