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PDL 1761

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1761


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SCALTRITTI

Istituzione di una casa da gioco nel comune
di San Benedetto del Tronto

Presentata il 16 ottobre 2001


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge nasce da diverse motivazioni di ordine economico, giuridico e sociale.
      Il divieto di esercizio del gioco d'azzardo comporta assai spesso che questo si svolga clandestinamente divenendo strumento privilegiato per il cosiddetto «riciclaggio» del «denaro sporco», ovvero del provento di atti criminosi, e costituendo altresì importante fonte di sostentamento economico di successive attività illecite.
      A ciò si aggiunge il considerevole fenomeno dell'apertura in diversi Paesi europei, specie dell'est, di sale da gioco regolarmente autorizzate, che costituiscono la chiave di lettura di cospicui incrementi turistici in altrettante località turistiche europee. Verosimilmente, anche in Italia ciò potrebbe costituire un valido punto di partenza per la ripresa economica di alcune parti del territorio particolarmente svantaggiate, mentre si realizzerebbe un valido supporto alla soluzione dell'annoso problema della disoccupazione, problema che ha ormai assunto in vaste zone del nostro Paese dimensioni inquietanti.
      L'ulteriore vantaggio deriverebbe dalla chiusura di una importante fonte di approvvigionamento economico della malavita organizzata con conseguente contenimento dell'attività criminosa.
      Attualmente in Italia sono operanti e legalmente riconosciute solo quattro case da gioco situate nei comuni di Campione d'Italia, Venezia, Sanremo e Saint-Vincent.
      La ricerca della ratio nella istituzione di questa deroga al generale divieto trova una risposta nella loro collocazione storica: in queste città la casa da gioco funziona ormai da oltre un secolo.
      Tuttavia, quello storico, alla luce di quanto precedentemente esposto, non può
 

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essere l'unico criterio da adottare, poiché risulterebbe troppo limitativo.
      Bisogna allora intendere la casa da gioco come reale supporto all'industria del turismo, ed è in questo ambito che si intende inserire la presente proposta di legge relativa al comune di San Benedetto del Tronto, in attesa di una disciplina di portata più generale e liberale che ne consenta l'estensione a tutti i comuni che corrispondono a determinate caratteristiche.
      Il comune di San Benedetto del Tronto, che si affaccia sulla riviera adriatica, è una nota località turistico-balneare munita di una grossa ricettività dal punto di vista alberghiero ed ha nella sua disponibilità una buona rete di collegamenti ferroviari e stradali, strumenti questi da ritenere condizioni indispensabili per l'apertura di una casa da gioco e per l'incremento del turismo in genere.
      Vogliate considerare inoltre che la vicinanza di case da gioco in località turistiche croate e slovene rischia di penalizzare l'attività turistica a San Benedetto del Tronto a causa della concorrenza delle predette località poste sulla sponda opposta dell'Adriatico.
      Per questi motivi si chiede l'approvazione della presente proposta di legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione).

      1. In deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, è autorizzata l'apertura di una casa da gioco nel comune di San Benedetto del Tronto.
      2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa con decreto del presidente della giunta della regione Marche, su richiesta del sindaco del comune di San Benedetto del Tronto, previa delibera del consiglio comunale. L'autorizzazione è concessa per non più di venti anni ed è rinnovabile.
      3. Nella richiesta di cui al comma 2 il sindaco del comune di San Benedetto del Tronto deve indicare quale struttura debba essere adibita a casa da gioco.

Art. 2.
(Regolamento per la disciplina e
l'esercizio della casa da gioco).

      1. La regione Marche, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta il regolamento per la disciplina e l'esercizio della casa da gioco.
      2. Il regolamento di cui al comma 1 deve contenere:

          a) le disposizioni intese a garantire la tutela dell'ordine pubblico e della moralità pubblica, con particolare riferimento alla disciplina dell'accesso alla casa da gioco, prevedendo l'assoluto divieto di accesso per i minori, nonché per gli impiegati dello Stato, della regione, degli enti pubblici e per i militari che espletano la loro attività di servizio nell'ambito della regione;

          b) la specie ed i tipi di giochi che possono essere autorizzati, essendo comunque

 

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ammesso nella casa da gioco il gioco con slot-machine;

          c) i giorni di chiusura e gli orari di apertura;

          d) le particolari, opportune cautele per assicurare la correttezza della gestione amministrativa ed il controllo delle risultanze della gestione da parte degli organi competenti;

          e) l'esplicita previsione di un importo massimo per singola giocata pari a 516,46 euro;

          f) le modalità per la concessione a terzi della gestione della casa da gioco; le garanzie per l'eventuale appalto relativo e le debite cauzioni; le qualità morali e le condizioni economiche che il concessionario ed il personale addetto devono offrire; le disposizioni per il regolare versamento alle amministrazioni di cui all'articolo 4, comma 1, degli importi stabiliti per la concessione e i relativi controlli; la possibilità di revoca da parte dell'amministrazione comunale della concessione, senza obbligo alcuno di risarcimento dei danni o di indennizzo quando risulti la mancata ottemperanza da parte del concessionario alle condizioni previste nella concessione;

          g) tutte le altre prescrizioni e cautele idonee alla regolarità dell'esercizio della casa da gioco ed alle attività che vi si svolgono.

Art. 3.
(Titolarità dell'esercizio della casa da gioco).

      1. La titolarità dell'esercizio della casa da gioco spetta al comune di San Benedetto del Tronto.
      2. L'esercizio può essere gestito dal comune di San Benedetto del Tronto direttamente attraverso un'azienda municipalizzata o per mezzo di una società mista a prevalenza di capitale pubblico, oppure attraverso una società che gestisce l'esercizio in regime di concessione.

 

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Art. 4.
(Ripartizione delle entrate).

      1. I proventi della gestione della casa da gioco sono ripartiti come segue:

          a) il 60 per cento al comune di San Benedetto del Tronto, con l'obbligo per l'amministrazione comunale di destinare tali proventi alle attività connesse allo sviluppo turistico ed in particolare alla ricettività alberghiera, ai trasporti, alla promozione turistica e alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali e delle attività economiche tradizionali del territorio;

          b) il 20 per cento all'amministrazione provinciale di Ascoli Piceno, con l'obbligo di destinare tale importo allo sviluppo e al miglioramento delle strutture turistiche e di trasporto che sono collegate a quelle del comune di San Benedetto del Tronto;

          c) il 20 per cento alla regione Marche, per iniziative di natura turistica.

      2. Il versamento delle quote di competenza dell'amministrazione provinciale di Ascoli Piceno, nonché quello delle quote di competenza regionale, è effettuato dal comune di San Benedetto del Tronto ogni anno, entro venti giorni dall'approvazione del bilancio da parte dell'autorità di controllo.

Art. 5.
(Controllo dell'attività, sospensione e
revoca dell'autorizzazione).

      1. Il presidente della giunta regionale delle Marche, in caso di violazione delle disposizioni di cui alla presente legge o del regolamento di cui all'articolo 2 o di ritardo nel versamento di cui all'articolo 4, nonché in caso di turbamento dell'ordine pubblico o della morale, può disporre la revoca dell'autorizzazione o l'immediata sospensione dell'esercizio della casa da gioco.

 

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      2. Agli effetti della relativa vigilanza da parte dei preposti agenti o funzionari, i locali della casa da gioco sono considerati come pubblici.

Art. 6.
(Disposizioni finali).

      1. Alla casa da gioco di San Benedetto del Tronto si applica la disposizione di cui all'articolo 6, numero 1), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995.


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