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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 3347 |
a) commissario;
b) commissario capo;
c) commissario coordinatore sostituto dirigente.
Inoltre, si prefigge di istituire il ruolo dirigenziale del Corpo di polizia penitenziaria, articolato nelle seguenti qualifiche:
a) primo dirigente;
b) dirigente superiore;
c) dirigente generale.
La presente proposta di legge non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, almeno per i prossimi quattro o cinque anni, poiché allo stato attuale non ci sono appartenenti ai ruoli direttivi che potrebbero accedere all'istituendo ruolo dirigenziale.
L'articolo 1 prevede l'istituzione del ruolo dirigenziale e la delega al Governo per la disciplina dell'accesso al ruolo.
L'articolo 2 prevede la delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi recanti l'armonizzazione degli attuali ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria.
1. È istituito il ruolo dirigenziale del Corpo di polizia penitenziaria.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti norme per disciplinare le modalità di accesso al ruolo dirigenziale istituito ai sensi del comma 1, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) il 50 per cento dei posti deve essere riservato agli appartenenti al ruolo direttivo speciale, in possesso del diploma di laurea;
b) il ruolo dirigenziale deve essere articolato nelle seguenti qualifiche:
1) primo dirigente;
2) dirigente superiore;
3) dirigente generale.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti norme per l'armonizzazione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, secondo i princìpi e criteri direttivi desumibili dalla legge 15 dicembre 1990, n. 395, e successive modificazioni, e prevedendo, in particolare, che i ruoli direttivi siano articolati nelle seguenti qualifiche:
a) commissario;
b) commissario capo;
c) commissario coordinatore sostituto dirigente.
1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266, è abrogata.
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