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PDL 1763

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1763



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SCALTRITTI

Incentivi per il recupero dei rifiuti in mare

Presentata il 16 ottobre 2001


      

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Onorevoli Colleghi! - Date le pessime condizioni sotto il profilo dell'inquinamento di molti dei nostri mari, è opportuno individuare ogni strumento utile per contrastare il degrado dell'ambiente marino.
      La conservazione dell'ambiente marino e del suo complesso ecosistema è un dovere a cui non ci si può più sottrarre: il mare non è una fonte inesauribile di risorse e soprattutto non è in grado di metabolizzare tutte le sostanze inquinanti immesse.
      Eppure, occorre rilevare che, ancora oggi, nel corso della loro attività, i pescatori professionisti trovano nelle loro reti una quantità significativa di rifiuti che anziché essere ributtati in mare, potrebbero essere consegnati in apposite discariche, operazione che potrebbe essere favorita con un piccolo incentivo fiscale. Ciò è anche confermato da recenti studi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e di quello delle politiche agricole e forestali ove si dimostra quanto sia ancora diffusa la pessima abitudine di considerare il mare come una comoda, vasta ed economica discarica.
      Anche all'interno della riforma della politica comune della pesca una via per la gestione e la protezione delle risorse ittiche è proprio quella di proteggerle dall'inquinamento.
      Per tali motivi la presente proposta di legge interviene con una serie di norme
 

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volte a tutelare e salvaguardare l'ecosistema marino nel suo complesso, incentivando i pescatori virtuosi che recuperano e consegnano a terra i rifiuti in mare, contribuendo così ad una graduale, seppur lenta, operazione di bonifica.
      In particolare la presente proposta di legge prevede un bonus fiscale pari a 50 euro per il primo quintale consegnato e 5 euro per i successivi sotto la forma del credito d'imposta, per i rifiuti casualmente tirati a bordo e non rigettati in mare come incentivo per i pescatori professionisti affinché diano il loro contributo alla pulizia del mare che circonda gran parte del nostro Paese.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità e agevolazioni).

      1. Al fine di contribuire al risanamento dell'ecosistema marino, ai pescatori professionisti, alle loro cooperative e associazioni, siano essi persone fisiche o giuridiche, che esercitano la pesca, in modo esclusivo o prevalente, e che consegnano alle strutture di raccolta indicate dai comuni di approdo i rifiuti recuperati in mare durante l'esercizio della pesca, è riconosciuto un credito di imposta ai fini dell'IRPEF o dell'IRPEG pari a 50 euro per il primo quintale consegnato e a 5 euro per ogni quintale successivo.

Art. 2.
(Strutture di raccolta nei porti pescherecci).

      1. I comuni costieri con porto peschereccio provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad attrezzarsi con apposite strutture di raccolta per il ritiro e la pesatura dei rifiuti raccolti dai pescherecci anche mediante l'affidamento di tali attività ad imprese private.
      2. I comuni di cui al comma 1 provvedono altresì a verificare la quantità dei rifiuti ritirati dai singoli pescatori professionisti e a comunicare, alla fine di ogni anno solare, all'Agenzia delle entrate i quantitativi per ogni singola impresa o cooperativa.
      3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, predispone le norme tecniche per la realizzazione delle dotazioni infrastrutturali necessarie per il servizio di ritiro dei rifiuti nei porti pescherecci.

 

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      4. Per le finalità di cui al comma 3 è concesso alle regioni un contributo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, ripartito, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in rapporto alle licenze possedute dai pescatori residenti in ciascuna regione.

Art. 3.
(Recupero di ordigni bellici).

      1. In caso di recupero di ordigni bellici, il credito d'imposta di cui all'articolo 1 è riconosciuto nella misura di 500 euro per ciascun ordigno di cui è data immediata comunicazione all'autorità portuale. Per l'eventuale fermo dell'imbarcazione, disposto dall'autorità per le necessarie operazioni di disinnesco dell'ordigno, è concessa la copertura delle spese per ogni giorno di fermo unitamente ad un contributo, il cui ammontare è stabilito annualmente dalla commissione consultiva provinciale per il personale, a copertura del mancato reddito.

Art. 4.
(Smaltimento dei rifiuti).

      1. Le capitanerie di porto, d'intesa con i comuni di approdo, affidano agli stessi, con esenzione dal pagamento del relativo canone, aree demaniali di banchine per lo scarico e la raccolta dei rifiuti recuperati in mare.
      2. Il servizio di smaltimento dei rifiuti recuperati in mare è effettuato senza alcun onere per i pescatori professionisti di cui all'articolo 1.

Art. 5.
(Disposizioni finali).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro

 

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dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, determina, con proprio decreto, le modalità per l'applicazione del credito di imposta di cui all'articolo 1.
      2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.        


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