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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5730 |
1. Sotto la responsabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito l'Osservatorio dei musei scientifici italiani con lo scopo di coordinarne le attività e le funzioni per ottenere la piena valorizzazione delle risorse museali disponibili, a beneficio del pubblico, sia nazionale che estero, e di estenderne il numero e la consistenza culturale.
1. La presidenza onoraria dell'Osservatorio è affidata a un senatore a vita, nominato dal Presidente della Repubblica.
2. La presidenza effettiva è attribuita a un Vice Ministro nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
1. L'Osservatorio è dotato di personalità giuridica e con apposito provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri è prevista l'attribuzione ad esso della qualifica di fondazione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
2. I compiti dell'Osservatorio riguardano:
a) la ricognizione e la successiva catalogazione dei musei scientifici esistenti, da completare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
b) la raccolta dei profili dei musei di cui alla lettera a), avendo cura di acquisire le presentazioni degli stessi in formato sia elettronico sia cartaceo;
c) la pubblicazione del catalogo, che assume i connotati di certificazione pubblica di inquadramento e di esistenza del museo interessato;
d) la trasmissione del catalogo al Parlamento e al Parlamento europeo, nonché alle scuole di ogni ordine e grado e alle amministrazioni provinciali responsabili della gestione logistica degli edifici e della formazione delle risorse umane dedicate;
e) la raccolta, con periodicità annuale, dei programmi e delle relazioni delle attività, elaborati e svolte dai musei;
f) l'annotazione, nelle relazioni di cui alla lettera e), di tutti i dati concernenti la frequentazione dei musei stessi, il bilancio delle iniziative culturali adottate, le copie delle pubblicazioni distribuite al pubblico, l'elenco dei collaboratori che hanno cooperato, a titolo gratuito e volontariamente, alla gestione dei musei;
g) la pianificazione della formazione delle risorse umane da destinare alla informazione e alla divulgazione connesse alla gestione dei musei.
1. L'Osservatorio è dotato di un consiglio scientifico che ne indirizza e ne controlla l'attività, in particolare sotto il profilo culturale e scientifico.
2. Al consiglio scientifico sono demandati, altresì, compiti di promozione della divulgazione culturale, della informazione
a) le inclusioni e le cancellazioni dei musei dal catalogo di cui all'articolo 3;
b) l'ideazione e la gestione di eventuali collane editoriali di valorizzazione, di ordine sia nazionale che europeo;
c) l'approvazione di accordi di programma con istituzioni, enti, amministrazioni dello Stato, regioni ed enti locali, per la realizzazione di iniziative di valorizzazione e di divulgazione, nonché di gestione dei musei;
d) la promozione e l'approvazione di programmi di formazione di risorse umane, proposte negli ambiti museali riferite alle risorse finanziarie disponibili per i medesimi scopi.
1. Allo scopo di incrementare il valore dei musei e incentivare i giovani a impegnarsi nella ricerca e negli studi, il consiglio scientifico provvede alla elaborazione periodica di progetti scientifici speciali, avvalendosi della collaborazione dei direttori dei musei.
1. Per la prima attuazione del ciclo dei progetti scientifici speciali è istituito un apposito fondo di sostegno, la cui dotazione iniziale è di 2 milioni di euro, destinato ai seguenti progetti, dei quali si riconoscono il valore innovativo e l'utilità pubblica:
a) programma di studi sulla variabilità del sole;
b) programma di studi per la scoperta degli asteroidi;
c) programma di gestione delle linee guida per la adroterapia;
d) programma di studi sul computer APENEXT.
1. Con periodicità annuale, in relazione all'approvazione della legge finanziaria dello Stato e dei bilanci delle regioni, il consiglio scientifico redige il rendiconto delle risorse finanziarie disponibili e provvede all'eventuale richiesta di finanziamenti aggiuntivi.
1. Il rendiconto delle risorse finanziarie disponibili e l'eventuale richiesta di finanziamenti aggiuntivi sono presentati e discussi nella conferenza annuale di servizi convocata dal consiglio scientifico e aperta alla partecipazione delle amministrazioni titolari dei musei.
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