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PDL 6331

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6331



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FIORI

Istituzione degli Enti regionali di formazione ed avviamento professionale per artisti lirici e degli Albi regionali degli artisti lirici

Presentata l'8 febbraio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Convinto che la lirica italiana rappresenta un fondamentale bene culturale del Paese, riconosciuto di essenziale valore per la visibilità internazionale e per l'unicità della esperienza culturale e tecnica che essa rappresenta a livello mondiale, con la presente proposta di legge si intende promuovere la formazione tecnica e l'avviamento al lavoro concertistico dei giovani artisti italiani, diplomati presso i conservatori italiani, al fine di favorire le opportunità di lavoro nei teatri, nelle accademie, nelle orchestre, negli enti e nelle istituzioni lirico-concertistiche.
      La presente proposta di legge disciplina e istituisce, altresì, gli Albi regionali degli artisti lirici, ai quali vengono iscritti, nelle diverse categorie di specializzazione, i diplomati di conservatorio che hanno proficuamente frequentato il corso di formazione ed avviamento professionale annuale presso gli Enti regionali di formazione ed avviamento professionale. Gli enti e le strutture concertistiche presenti nelle diverse regioni selezionano e assumono tra gli iscritti all'Albo regionale degli artisti lirici almeno il 30 per cento delle figure professionali necessarie alla programmazione artistica.
      Le regioni agevolano la costituzione di compagnie lirico-sinfoniche permanenti, composte da artisti iscritti agli Albi regionali degli artisti lirici, le quali possono, a mezzo di apposita convenzione con gli enti locali territoriali (comuni, province e regioni), assumere, in gestione diretta, teatri comunali e spazi culturali pubblici, al fine di programmare l'effettuazione di manifestazioni lirico-sinfoniche nelle stagioni liriche invernali ed estive. Le predette compagnie lirico-sinfoniche possono essere soggetti autonomi di produzioni lirico-sinfoniche per i comuni, le province, le regioni, nonché per gli enti e le istituzioni concertistiche presenti e con comprovata attività nell'ambito territoriale regionale.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Sono istituiti gli Enti regionali di formazione ed avviamento professionale per artisti lirici diplomati presso i conservatori italiani e loro sezioni distaccate.

Art. 2.

      1. Ogni Ente regionale di formazione ed avviamento professionale per artisti lirici, di seguito denominato «Ente regionale di formazione», gestisce corsi annuali di formazione ed avviamento professionale per artisti strumentisti, lirico-vocali, direttori di orchestra, scenografi e registi teatrali al fine di preparare tecnicamente, i diplomati di conservatorio, anche al lavoro musicale di gruppo, per le diverse categorie professionali di specializzazione.
      2. La domanda di partecipazione ai corsi di formazione ed avviamento professionale di cui al comma 1 deve essere presentata, presso il competente Ente regionale di formazione, entro tre mesi dal conseguimento del diploma di conservatorio, unitamente ad un dettagliato curriculum di studi e di esperienze lavorative, con indicazione del comparto tecnico di formazione che si intende frequentare e della specializzazione che si intende conseguire.
      3. Ai diplomati di conservatorio, ammessi con obbligo di frequenza ai corsi di formazione ed avviamento professionale di cui ai commi 1 e 2, è concessa una borsa di studio e di lavoro annuale, dell'importo pari a 500 euro mensili, al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, nonché, su loro richiesta, la fruizione dei servizi di convitto presso gli Enti regionali di formazione provvisti di foresteria studenti.

 

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Art. 3.

      1. In fase di prima attuazione della presente legge, l'Ente regionale di formazione ha sede all'interno di immobili di proprietà ovvero in uso a ciascuna regione, per i quali viene curata l'idonea ristrutturazione ai fini della funzionalità tecnica degli ambienti destinati alle prove orchestrali, alle audizioni e alla conservazione-laboratorio degli strumenti sonori.

Art. 4.

      1. Sono istituiti gli Albi regionali degli artisti lirici, suddivisi in categorie di specializzazione professionale, tenuti presso il relativo Ente regionale di formazione, al quale vengono iscritti, su domanda, i giovani diplomati di conservatorio che hanno frequentato con profitto e conseguito l'attestato di frequenza ai corsi di formazione ed avviamento professionale, di cui all'articolo 2, rilasciato dallo stesso Ente.

Art. 5.

      1. Gli Enti regionali di formazione collaborano, a mezzo di apposita convenzione annuale o pluriennale, con le fondazioni lirico-sinfoniche e con i teatri di tradizione presenti ed attivi nel territorio della rispettiva regione.
      2. Le fondazioni lirico-sinfoniche e i teatri di tradizione di cui al comma 1 prevedono, almeno una volta all'anno, l'audizione e la selezione tecnica dei diplomati di conservatorio, in possesso dell'attestato di frequenza al corso di formazione ed avviamento professionale di cui all'articolo 4, ai fini della loro assunzione in una percentuale pari ad almeno il 30 per cento delle figure professionali necessarie per la programmazione artistica stagionale, invernale ed estiva, delle medesime fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione.

Art. 6.

      1. Il fondo di dotazione ordinario per ciascun Ente regionale di formazione è determinato

 

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in 5.000.000 di euro annui, destinati al finanziamento di almeno trecento borse annuali di studio e di lavoro, nonché alle spese di organizzazione e di gestione dei corsi di formazione ed avviamento professionale di cui all'articolo 2, oltre che alle retribuzioni e alle competenze, anche previdenziali, del personale docente, esecutivo e di direzione, compresi gli emolumenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale dell'Ente regionale di formazione, previsti e disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 7.
      2. Il fondo di dotazione, di cui al comma 1, assicura, altresì, il finanziamento per la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo regionale degli artisti lirici di ciascun Ente regionale di formazione.

Art. 7.

      1. Il regolamento degli Enti regionali di formazione disciplina la composizione, le modalità ed i criteri di nomina e di durata, nonché gli emolumenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, l'assunzione e la pianta organica del personale docente, esecutivo e di direzione, l'impiego del fondo di dotazione regionale e le modalità di acquisizione delle risorse finanziarie aggiuntive, anche a mezzo di idonei contratti di programma con le regioni e con gli altri enti locali.
      2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina, altresì, gli orari e l'articolazione didattica dei corsi di formazione ed avviamento professionale di cui all'articolo 2, delle esercitazioni e delle prove concertistiche.


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