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PDL 6344

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6344



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FIORI

Modifica all'articolo 17 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di nuove attribuzioni professionali per gli iscritti all'albo dei mediatori creditizi

Presentata il 9 febbraio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La figura del mediatore creditizio, istituita dall'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, è stata definita con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 287, che ha istituito un apposito albo presso l'Ufficio italiano dei cambi.
      A garanzia della professionalità della figura, l'attività di mediazione creditizia è riservata ai soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità per gli intermediari finanziari, come previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 11 novembre 1998, n. 468.
      Il mediatore creditizio è colui che svolge, senza vincolo di mandato, attività consistente nel mettere in contatto i clienti con intermediari autorizzati all'erogazione del credito (banche e intermediari finanziari iscritti ai sensi degli articoli 106 e 107 del testo unico bancario, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni) per favorire la conclusione di contratti di finanziamento.
      In base ai dati più recenti, al predetto albo sono iscritti circa 45.000 mediatori creditizi.
      In particolare è necessario tenere presente che, attualmente, ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per l'offerta di servizi fuori sede, le banche e gli intermediari finanziari si avvalgono di promotori finanziari in quanto non risulta citata, nel medesimo testo unico, la figura del mediatore creditizio, poiché essa è stata prevista soltanto con il successivo
 

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regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 287 del 2000, che ha istituito il relativo albo.
      La separata categoria dei promotori finanziari, prevista dall'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ha già la possibilità di effettuare la gestione del portafoglio clienti in ordine ai servizi di investimento proposti da banche e da intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni. Tale gestione è remunerata a mezzo di commissioni di gestione erogate direttamente dalle società di intermediazione mobiliare ovvero dalle banche erogatrici dei servizi finanziari.
      Del pari, anche la categoria degli agenti di assicurazione, iscritta all'Albo nazionale degli agenti di assicurazione, tenuto presso il Ministero delle attività produttive, risulta remunerata a mezzo di provvigioni ricorrenti, per la gestione del portafoglio clienti, erogate dalle compagnie di assicurazione.
      Conseguentemente, al fine di equiparare le funzioni professionali di promotori finanziari, agenti di assicurazione e mediatori creditizi, iscritti ai rispettivi albi nazionali e tutti operanti con istituzioni bancarie e finanziarie, si propone, con l'articolo unico del presente progetto di legge, una modifica all'articolo 17 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante «Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari», al fine di consentire, anche al mediatore creditizio, di vedersi attribuita, per l'intero periodo di durata, la diretta attività di gestione dei finanziamenti erogati da banche e da intermediari finanziari ai sensi del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 17 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «1-bis. I mediatori creditizi possono svolgere, altresì, attività di gestione dei finanziamenti erogati da banche e da intermediari finanziari, di cui all'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per l'intero periodo di durata degli stessi finanziamenti».


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