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PDL 4283

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4283



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MARRAS

Modifiche all'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, in materia di vendite e affitti di quote latte comunitarie

Presentata il 16 settembre 2003


      

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Onorevoli Colleghi! - Il decreto-legge n.49 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2003, ha posto fine ad una lunghissima battaglia sulle multe comminate dall'Unione europea agli allevatori italiani rei di avere pesantemente sforato le quote assegnate al nostro Paese per la produzione di latte. Dal 15 settembre al 30 novembre 2003 i produttori potranno chiedere la rateizzazione in 14 anni senza interessi delle multe accumulate nelle precedenti campagne annuali. Inoltre, il Ministro delle politiche agricole e forestali sta portando avanti una battaglia in sede comunitaria, avente il fine di aumentare la quota di produzione di latte vaccino assegnata all'Italia.
      Ulteriore elemento importante per la normalizzazione e il calmieramento di un settore che per troppi anni è stato estremamente conflittuale, è stata, dalla campagna 2002-2003, la liberalizzazione della commercializzazione delle quote latte su tutto il territorio nazionale. Gli allevatori possono cioè acquistare nuove quote anche al di fuori delle regioni di appartenenza e quindi aumentare la produzione senza subire prelievi supplementari.
      I convulsi dibattiti tenutisi nel mese di maggio di quest'anno, e culminati con la richiesta di fiducia al Governo del 20 maggio, non hanno consentito di apportare ulteriori modifiche a tutela delle economie più deboli, collocate nelle zone svantaggiate o di montagna o nelle isole, al fine di evitare il trasferimento di quote di produzione a regioni o a province autonome economicamente più forti, di fatto
 

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consentendo la perdita di quote latte da parte delle aree depresse ed insulari. Le isole sono in parte tutelate poiché il trasferimento è consentito nel limite massimo del 50 per cento del quantitativo di riferimento dell'azienda cedente. Tuttavia si ritiene questa misura insufficiente a tutelare adeguatamente le diverse realtà e situazioni locali.
      Il comma 11 dell'articolo 10 del citato decreto-legge n. 49 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2003, prevede il trasferimento dalle zone montane ad altre zone montane. Ciò, ad esempio, va in danno dei produttori della regione Sardegna, che non possono usufruire delle quote supplementari spettanti agli allevatori della montagna sarda, poiché una volta liberalizzatone il trasferimento, questo automaticamente prenderà la strada delle montagne delle regioni del nord (alle quali peraltro già spetta il 75 per cento dell'intera produzione nazionale).
      Lo stesso dicasi per la previsione del comma 12 del medesimo articolo 10 che trasferisce le quote delle zone svantaggiate alle altre zone svantaggiate.
      Il testo qui proposto pertanto riprende due emendamenti presentati nel corso del dibattito sul citato decreto-legge n. 49 del 2003, tendenti a prevedere che nelle zone insulari i trasferimenti di quote possono avvenire solo all'interno del territorio regionale tra zona montana, zona svantaggiata e pianura, al fine di salvaguardare le realtà economiche locali su cui già gravano i costi dell'insularità.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 11 è sostituito dal seguente:

              «11. I quantitativi di riferimento assegnati ad aziende ubicate nelle zone montane, di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999, possono essere trasferiti esclusivamente ad aziende anch'esse ubicate in zona di montagna, fatta eccezione per le zone insulari nelle quali i suddetti quantitativi possono essere trasferiti ad aziende ubicate nelle zone svantaggiate e di pianura del medesimo territorio insulare»;

          b) il comma 12 è sostituito dal seguente:

              «12. I quantitativi di riferimento assegnati ad aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999, possono essere trasferiti esclusivamente ad aziende ubicate in zone montane o svantaggiate, fatta eccezione per le zone insulari nelle quali i suddetti quantitativi possono essere trasferiti ad aziende ubicate nelle zone di pianura del medesimo territorio insulare»;

          c) il secondo periodo del comma 13 è soppresso.


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