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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5223 |
1. È istituito il Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE).
2. Il CGIE è l'organismo di rappresentanza degli italiani all'estero e delle comunità di origine italiana presso tutti gli organismi che pongono in essere politiche che interessano le comunità all'estero. Il CGIE, nel rispetto degli orientamenti di politica estera dello Stato italiano e delle norme vigenti in materia di rapporti tra gli Stati, coordina e rappresenta le comunità italiane e di origine italiana nonché le istanze delle comunità di origine italiana a livello continentale e nazionale.
3. Il CGIE verifica l'attuazione delle linee programmatiche delle istituzioni dello Stato.
4. Il CGIE, in conformità ai princìpi stabiliti dagli articoli 3 e 35 della Costituzione, ha il compito di promuovere:
a) l'integrazione nelle società di accoglimento e la partecipazione alla vita delle comunità locali;
b) la ricerca e l'affermazione di un'identità culturale aperta alle esperienze maturate nella comunità italiana;
c) il rafforzamento del collegamento con la vita sociale, culturale e politica italiana;
d) la tutela, la promozione e lo sviluppo delle condizioni di vita dei singoli e delle comunità di origine;
e) il coinvolgimento delle comunità di origine italiana nelle attività di cooperazione allo sviluppo;
f) le iniziative di collaborazione economica, commerciale e culturale;
g) la più efficace tutela dei diritti degli italiani all'estero.
1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1 il CGIE provvede a:
a) esaminare, in armonia con lo sviluppo politico, culturale, economico e sociale dell'Italia, i problemi delle comunità italiane all'estero, in particolare per quanto attiene alle condizioni di vita e di lavoro dei singoli e delle comunità medesime nel loro insieme, alla formazione scolastica e professionale, al reinserimento in attività produttive e alle altre esigenze di coloro che decidono di rimpatriare;
b) svolgere azione di supporto alle attività dei parlamentari eletti nella circoscrizione Estero;
c) formulare, su richiesta del Governo, dei due rami del Parlamento, delle regioni, delle province e dei comuni pareri e, di propria iniziativa, proposte e raccomandazioni, in materia di iniziative legislative o amministrative ed elettorali dello Stato o delle regioni, accordi internazionali e normative comunitarie concernenti le comunità italiane all'estero;
d) promuovere studi e ricerche su materie riguardanti le comunità italiane e di origine italiana nel mondo, collaborando alla organizzazione e alla elaborazione degli stessi; proporre progetti in collaborazione con enti e con istituzioni nazionali, regionali e locali nell'ambito delle iniziative previste dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni, le province autonome e il CGIE di cui all'articolo 20;
e) verificare e promuovere i processi di integrazione delle comunità italiane nelle strutture sociali ed economico-produttive del Paese ospitante nonché valorizzare l'identità culturale e linguistica delle comunità italiane e di origine italiana all'estero;
f) elaborare una relazione annuale con proiezione triennale da presentare, tramite il Governo, al Parlamento, nella
g) contribuire all'elaborazione della legislazione economica e sociale che ha riflessi sul mondo dell'emigrazione.
1. Il CGIE esprime parere obbligatorio sulle proposte del Governo concernenti le seguenti materie:
a) stanziamenti sui capitoli dei bilanci dello Stato e delle regioni in favore delle comunità italiane all'estero;
b) programmi pluriennali e relativi finanziamenti per la politica culturale e scolastica, la formazione professionale e la tutela sociale, assistenziale e previdenziale in favore delle comunità italiane all'estero;
c) criteri per l'erogazione di contributi ad associazioni nazionali, patronati, enti di formazione scolastica e professionale, organi di stampa, di divulgazione e di informazione che svolgono concreta attività di sostegno e di promozione economica, sociale, culturale e civile delle comunità italiane all'estero;
d) informazioni e programmi radiotelevisivi e informatizzati per le comunità italiane all'estero;
e) linee di riforma dei servizi consolari, scolastici e sociali delle comunità italiane all'estero.
2. Il CGIE esprime parere obbligatorio sulle questioni concernenti le comunità italiane all'estero trattate dal Governo e dalle regioni.
3. Le amministrazioni dello Stato e gli enti territoriali forniscono tempestivamente e compiutamente le informazioni loro richieste nelle materie di competenza del CGIE.
4. Il CGIE ha diritto di accesso presso tutte le amministrazioni dello Stato, ivi comprese le rappresentanze diplomatiche e consolari, e presso gli enti territoriali,
1. Il CGIE è composto da novantaquattro membri dei quali sessantacinque eletti in rappresentanza delle comunità italiane all'estero e ventinove nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri secondo la ripartizione indicata al comma 5.
2. I sessantacinque membri del CGIE in rappresentanza delle comunità italiane all'estero sono eletti secondo le modalità previste dagli articoli 16 e 17, e nelle proporzioni numeriche fissate, per ciascun Paese, dalla tabella approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in conformità a quanto stabilito dal presente articolo.
3. I membri di cui al comma 2 devono risiedere da almeno tre anni nel rispettivo Paese, avere raggiunto la maggiore età ed essere in possesso della cittadinanza italiana.
4. Nei Paesi in cui la rappresentanza elettiva è di due o più membri, possono essere rappresentati, in proporzione non superiore alla metà dei componenti, anche soggetti non in possesso della cittadinanza
a) dieci dalle associazioni nazionali dell'emigrazione;
b) sette dai partiti che hanno rappresentanza parlamentare;
c) nove dalle confederazioni sindacali che sono rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e dai patronati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale;
d) uno dalla Federazione nazionale della stampa;
e) uno dalla Federazione unitaria della stampa italiana all'estero;
f) uno dalla organizzazione maggiormente rappresentativa sul piano nazionale dei lavoratori frontalieri.
6. È incompatibile l'elezione o la nomina nel CGIE di chiunque riveste cariche di governo a livello regionale o nazionale, o è parlamentare. Ove si verifichi l'incompatibilità, essa è rilevata d'ufficio dal presidente del CGIE, di intesa con il segretario generale, e determina l'immediata decadenza dalla carica.
1. I membri del CGIE rimangono in carica per una durata equivalente a quella prevista per i membri dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES).
2. I membri del CGIE decadono dalla carica qualora non partecipino, senza giustificato motivo, a più di due sedute plenarie consecutive del Consiglio, ovvero, quando si tratta di membri in rappresentanza delle comunità italiane all'estero, qualora perdano la residenza nel Paese per il quale sono stati designati.
1. Partecipano ai lavori del CGIE, con solo diritto di parola, i seguenti rappresentanti ed esperti:
a) il segretario generale del Ministero degli affari esteri;
b) il direttore generale per il personale del Ministero degli affari esteri;
c) il direttore generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie del Ministero degli affari esteri;
d) i direttori generali delle direzioni geografiche del Ministero degli affari esteri;
e) il direttore generale per la promozione e la cooperazione culturale del Ministero degli affari esteri;
f) il direttore generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri;
g) il direttore generale per l'impiego, orientamento e formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
h) un rappresentante designato dal Ministro dell'interno, uno dal Ministro delle attività produttive, uno dal Ministro per i beni e le attività culturali, uno dal Ministro per gli italiani nel Mondo;
i) i rappresentanti dei partiti politici, non membri del CGIE ai sensi dell'articolo 4, con rappresentanza parlamentare;
l) i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, o loro delegati;
m) tre esperti designati, rispettivamente, uno dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa, uno dalle emittenti radiofoniche e televisive nazionali private e uno dai principali organismi che operano nel campo delle comunicazioni informatizzate;
n) quattro esperti designati dalle organizzazioni nazionali delle cooperative;
o) quattro esperti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro dell'industria, dell'agricoltura, del commercio e
2. Il Comitato di presidenza di cui all'articolo 11 può invitare a partecipare ai lavori del CGIE, dello stesso Comitato, delle assemblee per le aree continentali e delle commissioni di lavoro di cui all'articolo 9, con solo diritto di parola, sino a venti personalità interessate ai problemi all'ordine del giorno, scelte tra rappresentanti delle istituzioni, di organismi o di enti italiani, nonché studiosi delle materie rientranti nella competenza del CGIE, rimborsandone le eventuali spese di viaggio e di soggiorno. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero degli affari esteri.
3. Il presidente del CGIE è tenuto a comunicare l'ordine dei lavori di ciascuna sessione del CGIE al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati, i quali, ove lo ritengano opportuno, possono designare fino a sette parlamentari appartenenti alle Commissioni permanenti competenti per materia che partecipano ai lavori del CGIE con solo diritto di parola, nonché al presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
1. Il CGIE elegge nel suo seno il presidente che convoca l'Assemblea plenaria e il Comitato di presidenza, ne dirige i lavori e dà esecuzione alle decisioni assunte.
2. In apertura delle riunioni dell'Assemblea plenaria e del Comitato di presidenza, il Ministro degli affari esteri e il Ministro per gli italiani nel Mondo svolgono una relazione sulle attività del Governo riguardanti gli italiani nel Mondo.
1. Il CGIE è convocato dal presidente in via ordinaria almeno tre volte all'anno.
1. Il CGIE è articolato in:
a) assemblea plenaria;
b) Comitato di presidenza;
c) assemblee per le aree continentali corrispondenti alle ripartizioni di cui all'articolo 6 della legge 27 dicembre 2001, n. 459: Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia; America meridionale; America settentrionale e centrale; Africa, Asia, Oceania e Antartide;
d) membri di nomina governativa, equamente ripartiti, che partecipano, con gli indennizzi previsti dalla legislazione vigente in materia, alle assemblee per le aree continentali;
e) commissioni di lavoro per tematiche dell'emigrazione, che si riuniscono quando e dove necessario;
f) gruppi di lavoro per specifici argomenti che l'Assemblea plenaria costituisce dove ne ravvisa la necessità.
1. Il CGIE ha sede presso il Ministero degli affari esteri.
2. Le riunioni dell'assemblea plenaria, del Comitato di presidenza, delle commissioni di lavoro e dei gruppi di lavoro sono tenute presso il Ministero degli affari esteri, salvo diversa decisione del Comitato di presidenza. Le assemblee plenarie del CGIE sono pubbliche.
3. Le riunioni delle assemblee per le aree continentali si tengono a rotazione nei diversi Paesi delle rispettive aree almeno due volte all'anno e si riuniscono altresì tre volte all'anno in occasione delle assemblee plenarie ordinarie; sono presiedute dal vicepresidente eletto per ogni area e sono pubbliche.
4. Le assemblee per le aree continentali hanno il compito di preparare il lavoro d'area necessario per lo svolgimento dei lavori dell'Assemblea plenaria nel piano annuale definito ad inizio anno dal Comitato di presidenza, di relazionare l'Assemblea plenaria, di redigere annualmente un rapporto sui processi di integrazione delle comunità italiane residenti nelle aree di loro pertinenza, sullo stato dei diritti delle stesse comunità e sui contenziosi bilaterali aperti tra l'Italia e i Paesi dell'area che hanno riflessi sulla situazione delle comunità italiane ivi residenti.
1. Il CGIE elegge nel suo seno il Comitato di presidenza, composto, oltre che dal presidente, da un vicepresidente per ognuna delle aree continentali definite dall'articolo 9, comma 1, lettera c), da un vicepresidente eletto tra i ventinove membri
1. Il CGIE e i suoi organi interni si avvalgono del supporto di personale di segreteria dipendente da pubbliche amministrazioni, allo scopo comandato, il cui numero e le cui qualifiche sono determinati con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica.
2. La segreteria generale del CGIE ha sede presso il Ministero degli affari esteri ed è affidata ad un segretario generale, funzionario della carriera diplomatica di qualifica non inferiore a consigliere d'ambasciata.
3. Il funzionario e il personale di segreteria di cui al comma 2 non possono essere contemporaneamente addetti ad alcun altro incarico all'interno della pubblica amministrazione.
1. I membri del CGIE hanno diritto di partecipare alle riunioni dei COMITES costituiti nei Paesi di rappresentanza.
2. Prima di ogni riunione del CGIE i membri dello stesso Consiglio eletti all'estero si riuniscono presso la sede diplomatica nel Paese di rappresentanza per esaminare i problemi dei connazionali residenti in quel Paese in relazione agli argomenti all'ordine del giorno del CGIE.
1. Ai membri del CGIE che partecipano alle riunioni previste dalla presente legge spettano il pagamento delle spese di viaggio, che sono rimborsate con le modalità previste per i dipendenti dello Stato dell'area C, posizione economica C2, nonché un'indennità di presenza per le spese di vitto e di alloggio sostenute nel periodo di permanenza nella sede della riunione il cui importo è fissato annualmente, entro il 31 marzo, con decreto del Ministro degli affari esteri su proposta del CGIE e sentito il Ministro per gli italiani nel Mondo. Agli stessi membri spetta inoltre un rimborso forfettario, per le spese telefoniche e postali, il cui importo è fissato annualmente, entro il 31 marzo, con decreto del Ministro degli affari esteri su proposta del CGIE e sentito il Ministro per gli italiani nel Mondo. I rimborsi forfettari non sono dovuti ai parlamentari nazionali ed europei che sono membri del CGIE. I membri del CGIE hanno diritto alla copertura assicurativa per malattia e infortuni durante i periodi di riunione.
1. Il presidente del CGIE, eletto secondo le modalità stabilite dall'articolo 7, comma 1, svolge la propria funzione a tempo pieno. Il relativo inquadramento
1. I membri di cui all'articolo 4, comma 2, sono eletti da una assemblea formata per ciascun Paese dai componenti dei COMITES regolarmente costituiti nei Paesi indicati nella tabella di cui al medesimo comma 2, e da rappresentanti delle associazioni delle comunità italiane in numero non superiore al 30 per cento dei componenti dei COMITES per i Paesi europei e al 45 per cento per i Paesi transoceanici e africani, tenendo conto dei requisiti fissati dal citato articolo 4 e delle modalità previste nelle norme di attuazione di cui all'articolo 19 che devono garantire, sul piano della rappresentanza, il pluralismo associativo.
2. La spesa relativa all'attuazione del comma 1, qualora non utilizzata nel corso dell'anno di competenza per l'impossibilità di indire le elezioni, può essere utilizzata nel successivo anno finanziario.
1. Nei Paesi in cui non sono costituiti i COMITES, le associazioni delle comunità italiane ivi operanti da almeno cinque anni propongono, alla rispettiva rappresentanza diplomatica, un numero di nominativi doppio rispetto a quello previsto nella tabella di cui all'articolo 4, comma 2, per la scelta definitiva dei membri del CGIE assegnati a quel determinato Paese in conformità a quanto previsto dal medesimo articolo 4, comma 4.
1. In caso di cessazione dall'ufficio di uno dei sessantacinque membri del CGIE di cui all'articolo 4, comma 2, si provvede alla sostituzione entro sessanta giorni, con la nomina dei primi non eletti secondo
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro per gli italiani nel Mondo, nonché con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, le relative norme di attuazione che, fra l'altro, disciplinano le modalità e i termini per l'elezione dei sessantacinque membri di cui alla tabella prevista dall'articolo 4, comma 2, e per le designazioni dei ventinove membri di cui al medesimo articolo 4, comma 5.
2. In occasione del rinnovo del CGIE, si provvede, ove occorra, alla revisione della tabella di cui all'articolo 4, comma 2, con decreto del Ministro degli affari esteri.
1. La Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni, le province autonome e il CGIE, di seguito denominata «Conferenza», istituita ai sensi dell'articolo 17 della
a) dal Ministro degli affari esteri;
b) dal Ministro per gli italiani nel Mondo;
c) dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
d) dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
e) dal Ministro per beni e le attività culturali;
f) dal Ministro per gli affari regionali;
g) dal Ministro delle comunicazioni;
h) dal Ministro delle attività produttive;
i) dal Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione;
l) dai presidenti delle Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per gli argomenti iscritti all'ordine del giorno;
m) dal presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
n) dai presidenti e dagli assessori con delega all'emigrazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
o) dal presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani;
p) dal presidente dell'Unione delle province d'Italia;
q) dal presidente della Conferenza dei rettori delle università italiane;
r) dai membri del CGIE.
3. I Ministri, i presidenti e gli assessori regionali di cui al comma 2 sono assistiti, nel corso dei lavori della Conferenza, dai direttori generali degli uffici delle rispettive amministrazioni che trattano gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
4. I servizi di segreteria della Conferenza sono svolti dal personale addetto alla segreteria del CGIE.
5. La Conferenza ha il compito di indicare le linee programmatiche per la realizzazione delle politiche del Governo, del Parlamento e delle regioni per le comunità italiane all'estero.
6. Le linee programmatiche indicate dalla Conferenza costituiscono l'indirizzo politico-amministrativo dell'attività del CGIE.
1. Per l'espletamento delle sue funzioni istituzionali il CGIE può avvalersi della collaborazione di professionisti esperti nelle materie di sua competenza, opportunamente retribuiti per le loro prestazioni.
2. Per le proprie attività istituzionali il CGIE può avvalersi anche di risorse provenienti da atti di liberalità e di finanziamenti di enti e di istituti pubblici e privati, nel rispetto della normativa vigente in materia.
3. I vicepresidenti eletti in rappresentanza delle aree continentali possono avvalersi, per l'organizzazione e lo svolgimento delle riunioni previste all'articolo 10, comma 3, della collaborazione di personale di segreteria da reperire nel luogo della riunione.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
1. La legge 6 novembre 1989, n. 368, e successive modificazioni, è abrogata.
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