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PDL 5223

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5223



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CALZOLAIO

Nuova disciplina del Consiglio generale degli italiani all'estero

Presentata il 3 agosto 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Dopo l'elezione del nuovo Consiglio generale degli italiani all'estero è utile approvare una riforma del Consiglio stesso coerente con la riforma dei Comitati degli italiani all'estero già approvata nel corso della XIV legislatura.
      Si presenta pertanto un testo che tiene conto dell'elaborazione avviata nella precedente legislatura, aperto al contributo di tutti i soggetti interessati, composto da 23 articoli.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituito il Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE).
      2. Il CGIE è l'organismo di rappresentanza degli italiani all'estero e delle comunità di origine italiana presso tutti gli organismi che pongono in essere politiche che interessano le comunità all'estero. Il CGIE, nel rispetto degli orientamenti di politica estera dello Stato italiano e delle norme vigenti in materia di rapporti tra gli Stati, coordina e rappresenta le comunità italiane e di origine italiana nonché le istanze delle comunità di origine italiana a livello continentale e nazionale.
      3. Il CGIE verifica l'attuazione delle linee programmatiche delle istituzioni dello Stato.
      4. Il CGIE, in conformità ai princìpi stabiliti dagli articoli 3 e 35 della Costituzione, ha il compito di promuovere:

          a) l'integrazione nelle società di accoglimento e la partecipazione alla vita delle comunità locali;

          b) la ricerca e l'affermazione di un'identità culturale aperta alle esperienze maturate nella comunità italiana;

          c) il rafforzamento del collegamento con la vita sociale, culturale e politica italiana;

          d) la tutela, la promozione e lo sviluppo delle condizioni di vita dei singoli e delle comunità di origine;

          e) il coinvolgimento delle comunità di origine italiana nelle attività di cooperazione allo sviluppo;

          f) le iniziative di collaborazione economica, commerciale e culturale;

          g) la più efficace tutela dei diritti degli italiani all'estero.

 

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Art. 2.

      1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1 il CGIE provvede a:

          a) esaminare, in armonia con lo sviluppo politico, culturale, economico e sociale dell'Italia, i problemi delle comunità italiane all'estero, in particolare per quanto attiene alle condizioni di vita e di lavoro dei singoli e delle comunità medesime nel loro insieme, alla formazione scolastica e professionale, al reinserimento in attività produttive e alle altre esigenze di coloro che decidono di rimpatriare;

          b) svolgere azione di supporto alle attività dei parlamentari eletti nella circoscrizione Estero;

          c) formulare, su richiesta del Governo, dei due rami del Parlamento, delle regioni, delle province e dei comuni pareri e, di propria iniziativa, proposte e raccomandazioni, in materia di iniziative legislative o amministrative ed elettorali dello Stato o delle regioni, accordi internazionali e normative comunitarie concernenti le comunità italiane all'estero;

          d) promuovere studi e ricerche su materie riguardanti le comunità italiane e di origine italiana nel mondo, collaborando alla organizzazione e alla elaborazione degli stessi; proporre progetti in collaborazione con enti e con istituzioni nazionali, regionali e locali nell'ambito delle iniziative previste dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni, le province autonome e il CGIE di cui all'articolo 20;

          e) verificare e promuovere i processi di integrazione delle comunità italiane nelle strutture sociali ed economico-produttive del Paese ospitante nonché valorizzare l'identità culturale e linguistica delle comunità italiane e di origine italiana all'estero;

          f) elaborare una relazione annuale con proiezione triennale da presentare, tramite il Governo, al Parlamento, nella

 

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quale sono valutati gli eventi dell'anno precedente e sono tracciati prospettive e indirizzi per il triennio successivo;

          g) contribuire all'elaborazione della legislazione economica e sociale che ha riflessi sul mondo dell'emigrazione.

Art. 3.

      1. Il CGIE esprime parere obbligatorio sulle proposte del Governo concernenti le seguenti materie:

          a) stanziamenti sui capitoli dei bilanci dello Stato e delle regioni in favore delle comunità italiane all'estero;

          b) programmi pluriennali e relativi finanziamenti per la politica culturale e scolastica, la formazione professionale e la tutela sociale, assistenziale e previdenziale in favore delle comunità italiane all'estero;

          c) criteri per l'erogazione di contributi ad associazioni nazionali, patronati, enti di formazione scolastica e professionale, organi di stampa, di divulgazione e di informazione che svolgono concreta attività di sostegno e di promozione economica, sociale, culturale e civile delle comunità italiane all'estero;

          d) informazioni e programmi radiotelevisivi e informatizzati per le comunità italiane all'estero;

          e) linee di riforma dei servizi consolari, scolastici e sociali delle comunità italiane all'estero.

      2. Il CGIE esprime parere obbligatorio sulle questioni concernenti le comunità italiane all'estero trattate dal Governo e dalle regioni.
      3. Le amministrazioni dello Stato e gli enti territoriali forniscono tempestivamente e compiutamente le informazioni loro richieste nelle materie di competenza del CGIE.
      4. Il CGIE ha diritto di accesso presso tutte le amministrazioni dello Stato, ivi comprese le rappresentanze diplomatiche e consolari, e presso gli enti territoriali,

 

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relativamente alle informazioni nelle materie di sua competenza, fatti salvi i limiti e le deroghe al diritto di accesso ai documenti amministrativi stabiliti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
      5. In caso di motivata urgenza, il parere è formulato dal Comitato di presidenza di cui all'articolo 11 e deve essere sottoposto alle valutazioni del CGIE nella prima riunione successiva.
      6. Si prescinde dal parere del CGIE qualora lo stesso non sia espresso nella riunione successiva alla richiesta.
      7. Il Governo e le regioni motivano le decisioni assunte sulle questioni concernenti le comunità italiane all'estero, qualora difformi dal parere espresso dal CGIE ai sensi del comma 2, trasmettendo copia della motivazione al Parlamento e ai competenti organismi regionali.

Art. 4.

      1. Il CGIE è composto da novantaquattro membri dei quali sessantacinque eletti in rappresentanza delle comunità italiane all'estero e ventinove nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri secondo la ripartizione indicata al comma 5.
      2. I sessantacinque membri del CGIE in rappresentanza delle comunità italiane all'estero sono eletti secondo le modalità previste dagli articoli 16 e 17, e nelle proporzioni numeriche fissate, per ciascun Paese, dalla tabella approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in conformità a quanto stabilito dal presente articolo.
      3. I membri di cui al comma 2 devono risiedere da almeno tre anni nel rispettivo Paese, avere raggiunto la maggiore età ed essere in possesso della cittadinanza italiana.
      4. Nei Paesi in cui la rappresentanza elettiva è di due o più membri, possono essere rappresentati, in proporzione non superiore alla metà dei componenti, anche soggetti non in possesso della cittadinanza

 

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italiana, purché siano figli o discendenti di cittadini italiani.
      5. I ventinove membri di nomina governativa sono designati come segue:

          a) dieci dalle associazioni nazionali dell'emigrazione;

          b) sette dai partiti che hanno rappresentanza parlamentare;

          c) nove dalle confederazioni sindacali che sono rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e dai patronati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale;

          d) uno dalla Federazione nazionale della stampa;

          e) uno dalla Federazione unitaria della stampa italiana all'estero;

          f) uno dalla organizzazione maggiormente rappresentativa sul piano nazionale dei lavoratori frontalieri.

      6. È incompatibile l'elezione o la nomina nel CGIE di chiunque riveste cariche di governo a livello regionale o nazionale, o è parlamentare. Ove si verifichi l'incompatibilità, essa è rilevata d'ufficio dal presidente del CGIE, di intesa con il segretario generale, e determina l'immediata decadenza dalla carica.

Art. 5.

      1. I membri del CGIE rimangono in carica per una durata equivalente a quella prevista per i membri dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES).
      2. I membri del CGIE decadono dalla carica qualora non partecipino, senza giustificato motivo, a più di due sedute plenarie consecutive del Consiglio, ovvero, quando si tratta di membri in rappresentanza delle comunità italiane all'estero, qualora perdano la residenza nel Paese per il quale sono stati designati.

 

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Art. 6.

      1. Partecipano ai lavori del CGIE, con solo diritto di parola, i seguenti rappresentanti ed esperti:

          a) il segretario generale del Ministero degli affari esteri;

          b) il direttore generale per il personale del Ministero degli affari esteri;

          c) il direttore generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie del Ministero degli affari esteri;

          d) i direttori generali delle direzioni geografiche del Ministero degli affari esteri;

          e) il direttore generale per la promozione e la cooperazione culturale del Ministero degli affari esteri;

          f) il direttore generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri;

          g) il direttore generale per l'impiego, orientamento e formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

          h) un rappresentante designato dal Ministro dell'interno, uno dal Ministro delle attività produttive, uno dal Ministro per i beni e le attività culturali, uno dal Ministro per gli italiani nel Mondo;

          i) i rappresentanti dei partiti politici, non membri del CGIE ai sensi dell'articolo 4, con rappresentanza parlamentare;

          l) i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, o loro delegati;

          m) tre esperti designati, rispettivamente, uno dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa, uno dalle emittenti radiofoniche e televisive nazionali private e uno dai principali organismi che operano nel campo delle comunicazioni informatizzate;

          n) quattro esperti designati dalle organizzazioni nazionali delle cooperative;

          o) quattro esperti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro dell'industria, dell'agricoltura, del commercio e

 

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dell'artigianato maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

      2. Il Comitato di presidenza di cui all'articolo 11 può invitare a partecipare ai lavori del CGIE, dello stesso Comitato, delle assemblee per le aree continentali e delle commissioni di lavoro di cui all'articolo 9, con solo diritto di parola, sino a venti personalità interessate ai problemi all'ordine del giorno, scelte tra rappresentanti delle istituzioni, di organismi o di enti italiani, nonché studiosi delle materie rientranti nella competenza del CGIE, rimborsandone le eventuali spese di viaggio e di soggiorno. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero degli affari esteri.
      3. Il presidente del CGIE è tenuto a comunicare l'ordine dei lavori di ciascuna sessione del CGIE al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati, i quali, ove lo ritengano opportuno, possono designare fino a sette parlamentari appartenenti alle Commissioni permanenti competenti per materia che partecipano ai lavori del CGIE con solo diritto di parola, nonché al presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 7.

      1. Il CGIE elegge nel suo seno il presidente che convoca l'Assemblea plenaria e il Comitato di presidenza, ne dirige i lavori e dà esecuzione alle decisioni assunte.
      2. In apertura delle riunioni dell'Assemblea plenaria e del Comitato di presidenza, il Ministro degli affari esteri e il Ministro per gli italiani nel Mondo svolgono una relazione sulle attività del Governo riguardanti gli italiani nel Mondo.

Art. 8.

      1. Il CGIE è convocato dal presidente in via ordinaria almeno tre volte all'anno.

 

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Esso può essere inoltre convocato in via straordinaria, su motivata richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti, non oltre il ventesimo giorno dalla data del deposito della richiesta di convocazione presso la segreteria generale. Fra la data di convocazione e quella della riunione devono trascorrere almeno venti giorni, salvo casi di particolare urgenza per i quali il presidente può stabilire un termine minore, non inferiore a dieci giorni.
      2. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi componenti.
      3. Il CGIE esamina e approva la relazione annuale e le prospettive delle comunità italiane all'estero di cui alle lettere f) e g) del comma 1 dell'articolo 2, nonché tutti gli argomenti attinenti ai compiti istituzionali che gli sono sottoposti dal Comitato di presidenza.
      4. Il CGIE può deliberare di affidare la rappresentanza delle comunità italiane che vivono in Paesi non compresi nella tabella di cui all'articolo 4, comma 2, ad uno o più consiglieri residenti in Paesi limitrofi.

Art. 9.

      1. Il CGIE è articolato in:

          a) assemblea plenaria;

          b) Comitato di presidenza;

          c) assemblee per le aree continentali corrispondenti alle ripartizioni di cui all'articolo 6 della legge 27 dicembre 2001, n. 459: Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia; America meridionale; America settentrionale e centrale; Africa, Asia, Oceania e Antartide;

          d) membri di nomina governativa, equamente ripartiti, che partecipano, con gli indennizzi previsti dalla legislazione vigente in materia, alle assemblee per le aree continentali;

 

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          e) commissioni di lavoro per tematiche dell'emigrazione, che si riuniscono quando e dove necessario;

          f) gruppi di lavoro per specifici argomenti che l'Assemblea plenaria costituisce dove ne ravvisa la necessità.

Art. 10.

      1. Il CGIE ha sede presso il Ministero degli affari esteri.
      2. Le riunioni dell'assemblea plenaria, del Comitato di presidenza, delle commissioni di lavoro e dei gruppi di lavoro sono tenute presso il Ministero degli affari esteri, salvo diversa decisione del Comitato di presidenza. Le assemblee plenarie del CGIE sono pubbliche.
      3. Le riunioni delle assemblee per le aree continentali si tengono a rotazione nei diversi Paesi delle rispettive aree almeno due volte all'anno e si riuniscono altresì tre volte all'anno in occasione delle assemblee plenarie ordinarie; sono presiedute dal vicepresidente eletto per ogni area e sono pubbliche.
      4. Le assemblee per le aree continentali hanno il compito di preparare il lavoro d'area necessario per lo svolgimento dei lavori dell'Assemblea plenaria nel piano annuale definito ad inizio anno dal Comitato di presidenza, di relazionare l'Assemblea plenaria, di redigere annualmente un rapporto sui processi di integrazione delle comunità italiane residenti nelle aree di loro pertinenza, sullo stato dei diritti delle stesse comunità e sui contenziosi bilaterali aperti tra l'Italia e i Paesi dell'area che hanno riflessi sulla situazione delle comunità italiane ivi residenti.

Art. 11.

      1. Il CGIE elegge nel suo seno il Comitato di presidenza, composto, oltre che dal presidente, da un vicepresidente per ognuna delle aree continentali definite dall'articolo 9, comma 1, lettera c), da un vicepresidente eletto tra i ventinove membri

 

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nominati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, comma 1, da due membri eletti tra quelli nominati con il medesimo decreto, da due membri per ognuna delle citate aree continentali e dai presidenti delle sei commissioni di lavoro che non rivestono altre cariche all'interno del Comitato di presidenza.
      2. Per l'elezione del presidente, dei vicepresidenti e dei componenti il Comitato di presidenza si procede con votazioni successive e con schede separate. È eletto presidente colui che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei membri del CGIE. Qualora nessun candidato raggiunga tale maggioranza, si procede a un secondo scrutinio. Risulta eletto chi ottiene il più alto numero di voti. Sono eletti vicepresidenti e componenti il Comitato di presidenza coloro che al primo scrutinio hanno ottenuto il maggiore numero dei voti dei partecipanti alla votazione. Ciascun membro scrive sulla propria scheda un nome per il presidente e per i vicepresidenti, quattro nomi per gli altri componenti il Comitato di presidenza in rappresentanza di ognuna delle aree continentali e quattro nomi per i componenti in rappresentanza dei membri nominati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, comma 1.
      3. Il Comitato di presidenza si riunisce almeno sei volte all'anno, di cui tre volte in margine alle riunioni del CGIE.
      4. Il Comitato di presidenza cura la preparazione e lo svolgimento regolare dei lavori del CGIE, gli opportuni contatti con gli organismi interessati alle sue attività, l'elaborazione della relazione annuale e il coordinamento delle attività delle commissioni di lavoro sceglie e indica le priorità di spesa per l'attività del CGIE e ne valuta il bilancio consuntivo.
      5. Il Comitato di presidenza fissa l'ordine del giorno delle sessioni plenarie, tenendo conto delle segnalazioni e delle richieste che gli sono tempestivamente trasmesse dai membri del CGIE.
      6. In occasione delle riunioni del CGIE, del Comitato di presidenza, delle assemblee
 

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per le aree continentali e delle commissioni di lavoro il Comitato di presidenza può autorizzare di volta in volta la partecipazione sia di esperti sia di qualificati rappresentanti di amministrazioni dello Stato diverse da quelle previste all'articolo 6, nonché di enti pubblici e di associazioni aventi specifico interesse alle questioni da trattare. Il CGIE provvede alle eventuali spese di viaggio e di soggiorno.
      7. Il Comitato di presidenza riferisce al CGIE sull'attività svolta con apposita relazione scritta.

Art. 12.

      1. Il CGIE e i suoi organi interni si avvalgono del supporto di personale di segreteria dipendente da pubbliche amministrazioni, allo scopo comandato, il cui numero e le cui qualifiche sono determinati con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica.
      2. La segreteria generale del CGIE ha sede presso il Ministero degli affari esteri ed è affidata ad un segretario generale, funzionario della carriera diplomatica di qualifica non inferiore a consigliere d'ambasciata.
      3. Il funzionario e il personale di segreteria di cui al comma 2 non possono essere contemporaneamente addetti ad alcun altro incarico all'interno della pubblica amministrazione.

Art. 13.

      1. I membri del CGIE hanno diritto di partecipare alle riunioni dei COMITES costituiti nei Paesi di rappresentanza.
      2. Prima di ogni riunione del CGIE i membri dello stesso Consiglio eletti all'estero si riuniscono presso la sede diplomatica nel Paese di rappresentanza per esaminare i problemi dei connazionali residenti in quel Paese in relazione agli argomenti all'ordine del giorno del CGIE.

 

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      3. Almeno una volta l'anno i membri del CGIE residenti all'estero si riuniscono presso la rappresentanza diplomatica nei Paesi di competenza insieme al capo della rappresentanza diplomatica o ad un altro funzionario della carriera diplomatica da egli delegato, ai consoli e ai presidenti dei COMITES ivi costituiti. Le spese di viaggio e di soggiorno dei membri del CGIE sono a carico del bilancio del Consiglio stesso.
      4. Le richieste di informazione su argomenti specifici, attinenti a materie di competenza del CGIE, devono essere rivolte dai membri del Consiglio stesso esclusivamente al Comitato di presidenza.

Art. 14.

      1. Ai membri del CGIE che partecipano alle riunioni previste dalla presente legge spettano il pagamento delle spese di viaggio, che sono rimborsate con le modalità previste per i dipendenti dello Stato dell'area C, posizione economica C2, nonché un'indennità di presenza per le spese di vitto e di alloggio sostenute nel periodo di permanenza nella sede della riunione il cui importo è fissato annualmente, entro il 31 marzo, con decreto del Ministro degli affari esteri su proposta del CGIE e sentito il Ministro per gli italiani nel Mondo. Agli stessi membri spetta inoltre un rimborso forfettario, per le spese telefoniche e postali, il cui importo è fissato annualmente, entro il 31 marzo, con decreto del Ministro degli affari esteri su proposta del CGIE e sentito il Ministro per gli italiani nel Mondo. I rimborsi forfettari non sono dovuti ai parlamentari nazionali ed europei che sono membri del CGIE. I membri del CGIE hanno diritto alla copertura assicurativa per malattia e infortuni durante i periodi di riunione.

Art. 15.

      1. Il presidente del CGIE, eletto secondo le modalità stabilite dall'articolo 7, comma 1, svolge la propria funzione a tempo pieno. Il relativo inquadramento

 

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contrattuale è fissato con apposito regolamento, adottato con decreto del Ministro degli affari esteri.

Art. 16.

      1. I membri di cui all'articolo 4, comma 2, sono eletti da una assemblea formata per ciascun Paese dai componenti dei COMITES regolarmente costituiti nei Paesi indicati nella tabella di cui al medesimo comma 2, e da rappresentanti delle associazioni delle comunità italiane in numero non superiore al 30 per cento dei componenti dei COMITES per i Paesi europei e al 45 per cento per i Paesi transoceanici e africani, tenendo conto dei requisiti fissati dal citato articolo 4 e delle modalità previste nelle norme di attuazione di cui all'articolo 19 che devono garantire, sul piano della rappresentanza, il pluralismo associativo.
      2. La spesa relativa all'attuazione del comma 1, qualora non utilizzata nel corso dell'anno di competenza per l'impossibilità di indire le elezioni, può essere utilizzata nel successivo anno finanziario.

Art. 17.

      1. Nei Paesi in cui non sono costituiti i COMITES, le associazioni delle comunità italiane ivi operanti da almeno cinque anni propongono, alla rispettiva rappresentanza diplomatica, un numero di nominativi doppio rispetto a quello previsto nella tabella di cui all'articolo 4, comma 2, per la scelta definitiva dei membri del CGIE assegnati a quel determinato Paese in conformità a quanto previsto dal medesimo articolo 4, comma 4.

Art. 18.

      1. In caso di cessazione dall'ufficio di uno dei sessantacinque membri del CGIE di cui all'articolo 4, comma 2, si provvede alla sostituzione entro sessanta giorni, con la nomina dei primi non eletti secondo

 

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l'esito delle votazioni. Qualora non vi siano candidati che possono subentrare, alla sostituzione si provvede, nel medesimo termine, mediante elezione suppletiva con le stesse modalità previste per l'elezione ordinaria.
      2. Le rappresentanze diplomatiche nei Paesi dove si sono verificate le vacanze di cui al comma 1 provvedono a dare immediata comunicazione della sostituzione agli interessati e al Ministero degli affari esteri.
      3. In caso di cessazione dall'ufficio di uno dei ventinove membri del CGIE designati ai sensi dell'articolo 4, comma 5, alla sostituzione si provvede con le stesse modalità previste per la nomina del membro da sostituire.
      4. I sostituti restano in carica fino al compimento del periodo per il quale erano stati nominati o eletti i membri sostituiti.

Art. 19.

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro per gli italiani nel Mondo, nonché con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, le relative norme di attuazione che, fra l'altro, disciplinano le modalità e i termini per l'elezione dei sessantacinque membri di cui alla tabella prevista dall'articolo 4, comma 2, e per le designazioni dei ventinove membri di cui al medesimo articolo 4, comma 5.
      2. In occasione del rinnovo del CGIE, si provvede, ove occorra, alla revisione della tabella di cui all'articolo 4, comma 2, con decreto del Ministro degli affari esteri.

Art. 20.

      1. La Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni, le province autonome e il CGIE, di seguito denominata «Conferenza», istituita ai sensi dell'articolo 17 della

 

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legge 18 giugno 1998, n. 198, è convocata, almeno ogni tre anni, dal Presidente del Consiglio dei ministri che la presiede; in caso di suo impedimento, la Conferenza è presieduta dal Ministro degli affari esteri.
      2. La Conferenza è composta, oltre che dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri da lui delegato e dal presidente del CGIE:

          a) dal Ministro degli affari esteri;

          b) dal Ministro per gli italiani nel Mondo;

          c) dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

          d) dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

          e) dal Ministro per beni e le attività culturali;

          f) dal Ministro per gli affari regionali;

          g) dal Ministro delle comunicazioni;

          h) dal Ministro delle attività produttive;

          i) dal Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione;

          l) dai presidenti delle Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per gli argomenti iscritti all'ordine del giorno;

          m) dal presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

          n) dai presidenti e dagli assessori con delega all'emigrazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

          o) dal presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani;

          p) dal presidente dell'Unione delle province d'Italia;

          q) dal presidente della Conferenza dei rettori delle università italiane;

          r) dai membri del CGIE.

 

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       3. I Ministri, i presidenti e gli assessori regionali di cui al comma 2 sono assistiti, nel corso dei lavori della Conferenza, dai direttori generali degli uffici delle rispettive amministrazioni che trattano gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
      4. I servizi di segreteria della Conferenza sono svolti dal personale addetto alla segreteria del CGIE.
      5. La Conferenza ha il compito di indicare le linee programmatiche per la realizzazione delle politiche del Governo, del Parlamento e delle regioni per le comunità italiane all'estero.
      6. Le linee programmatiche indicate dalla Conferenza costituiscono l'indirizzo politico-amministrativo dell'attività del CGIE.

Art. 21.

      1. Per l'espletamento delle sue funzioni istituzionali il CGIE può avvalersi della collaborazione di professionisti esperti nelle materie di sua competenza, opportunamente retribuiti per le loro prestazioni.
      2. Per le proprie attività istituzionali il CGIE può avvalersi anche di risorse provenienti da atti di liberalità e di finanziamenti di enti e di istituti pubblici e privati, nel rispetto della normativa vigente in materia.
      3. I vicepresidenti eletti in rappresentanza delle aree continentali possono avvalersi, per l'organizzazione e lo svolgimento delle riunioni previste all'articolo 10, comma 3, della collaborazione di personale di segreteria da reperire nel luogo della riunione.

Art. 22.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del

 

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Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 23.

      1. La legge 6 novembre 1989, n. 368, e successive modificazioni, è abrogata.
    


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