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PDL 5004

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5004


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MARRAS, TARANTINO, ARNOLDI, VITALI

Modifica all'articolo 43-ter della legge 1o aprile 1981, n. 121, in materia di riallineamento del trattamento economico degli ufficiali delle Forze di polizia ad ordinamento militare a quello degli ufficiali delle Forze armate

Presentata il 17 maggio 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Il presente provvedimento legislativo si propone di raggiungere il riallineamento del trattamento economico degli ufficiali appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento militare a quello degli ufficiali delle Forze armate, immessi nel ruolo ai sensi della legge n. 212 del 1983.
      L'articolo 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, della legge n. 121 del 1981, attribuisce il trattamento del primo dirigente e del dirigente superiore ai funzionari della Polizia di Stato che abbiano maturato rispettivamente 15 e 25 anni nel ruolo. Il sedicesimo comma dello stesso articolo estende i benefìci agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri con analoga anzianità di grado e, di conseguenza, essi percepiscono il trattamento economico da colonnello al compimento del quindicesimo anno e quello da generale di brigata al compimento del venticinquesimo anno. L'articolo 5 della legge n. 231 del 1990 riconosce agli ufficiali delle Forze armante analoghi benefìci.
      L'articolo 5, comma 3, della legge n. 86 del 2001 (poi abrogato) riduceva di due anni, con decorrenza dal 1o aprile 2001, il periodo per l'accesso a detti benefìci in favore degli ufficiali delle Forze armante in servizio permanente per i quali era previsto il diretto conseguimento con il grado di tenente (trattasi del ruolo istituito con la citata legge n. 212 del 1983.
      L'articolo 43-ter della legge n. 121 del 1981, introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio
 

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2001, n. 250, dispone che ai funzionari delle Forze di polizia, al compimento del tredicesimo e ventitreesimo anno di servizio, venga riconosciuto lo stipendio del primo dirigente e dirigente superiore. L'articolo 5, comma 3-bis, della legge n. 231 del 1990, introdotto dall'articolo 2 del citato decreto-legge n. 157 del 2001, attribuisce agli ufficiali in genere delle Forze armate un analogo trattamento e quindi l'anticipo della voce «stipendio», mentre il comma 3-ter, poi abrogato dalla legge n. 295 del 2002, con decorrenza 1o aprile 2001, riconfermava la riduzione di due anni in favore degli ufficiali con accesso diretto al grado di tenente.
      Dall'attuazione pratica di tale normativa deriva che un ufficiale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, il cui ruolo prevede l'accesso diretto al grado di tenente, al compimento del tredicesimo anno di servizio viene a percepire solo lo stipendio da colonnello senza il riconoscimento di alcuna anzianità pregressa. Invece, l'ufficiale delle Forze armate in possesso degli stessi requisiti, al compimento del tredicesimo anno, percepisce direttamente l'intero trattamento economico del colonnello comprensivo di tutta l'anzianità.
      La differenza della progressione economica ammonta a circa 800 euro mensili in danno dell'ufficiale delle Forze di polizia ad ordinamento militare. Si verifica che l'ufficiale delle Forze armate in congedo dopo i tredici anni nel grado percepisce circa 800 euro in più rispetto all'ufficiale dell'Arma dei carabinieri con gli stessi (e sicuramente maggiori) requisiti.
      La vicenda è grave ed inaccettabile atteso che il ruolo istituito con la legge n. 212 del 1983 prevede: per l'ufficiale delle Forze armate il ruolo tecnico amministrativo con incarichi in ufficio, mentre per l'ufficiale delle Forze di polizia ad ordinamento militare (carabinieri) il ruolo tecnico operativo in incarichi operativi, compiti di particolare responsabilità e molto più usuranti. È necessario precisare che, in relazione allo status giuridico, l'ufficiale dell'Arma dei carabinieri, oltre ad essere ufficiale delle Forze armate, è anche ufficiale di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria, di polizia giudiziaria militare, eccetera. Si osserva, quindi, che a fronte di un maggiore impegno viene corrisposto un minore compenso, molto rilevante.
      Si fa presente che le categorie corrispondenti delle altre Forze di polizia (Polizia di Stato, Polizia penitenziaria, eccetera) sono state già favorite nel 1993 da analogo e sicuramente migliore beneficio, con il riconoscimento di anni di servizio comunque prestati, valevoli ai fini della determinazione e della progressione economica in ottemperanza alla legge 10 ottobre 1986, n. 668.
      La modifica proposta non comporta oneri rilevanti poiché trattasi di pochi aventi diritto (circa trenta unità) e la relativa copertura finanziaria è già prevista dall'articolo 4 della citata legge 30 dicembre 2002, n. 295, che riguarda gli ufficiali immessi nel ruolo con la legge n. 212 del 1983.
      Indipendentemente da altre proposte di legge che prevedono il riordino della dirigenza affrontando l'intera disciplina della materia, con l'approvazione della presente proposta di legge verrebbero intanto eliminate le gravi disparità di trattamento tra ufficiali delle varie Armi appartenenti allo stesso ruolo ai sensi della legge n. 212 del 1983.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il comma 3 dell'articolo 43-ter della legge 1o aprile 1981, n. 121, introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2001, n. 250, è sostituito dal seguente:

      «3. Ai sensi dell'articolo 43, sedicesimo comma, i trattamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono attribuiti, con le stesse modalità e condizioni, anche ai funzionari e ufficiali delle altre Forze di polizia previste dall'articolo 16. Il trattamento di cui al citato comma 1 non costituisce presupposto per la determinazione della progressione economica, fatta eccezione per gli ufficiali appartenenti ai ruoli del servizio permanente, di cui all'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni, con il diretto conseguimento del grado di tenente, ai quali è attribuito con decorrenza dal 1o aprile 2001 il trattamento previsto dai commi ventiduesimo e ventitreesimo dell'articolo 43 della presente legge».

Art. 2.

      1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 3 dell'articolo 43-ter della legge 1o aprile 1981, n. 121, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 4 della legge 30 dicembre 2002, n. 295.


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