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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 192 |
a) la scelta di investire in progetti civili (Dornier 328) che assicurino anche alleanze per produzioni nel settore militare. Le timide conversioni al civile sono quindi non alternative, ma funzionali alla continuazione della produzione militare;
b) la ricerca e lo sviluppo rimangono incentrati sul militare, mentre si trascurano investimenti in ricerche nel settore civile che potrebbero aprire nuovi interessanti mercati (velivolo propulso ad idrogeno chimico, settore spazio).
Il caso Aermacchi, rapidamente sopra esposto, dimostra come, in una situazione caratterizzata da una riduzione della tensione e dall'estinzione dei blocchi politico-militari che hanno caratterizzato il dopoguerra, l'industria bellica continui a puntare su produzioni a carattere militare a patto che:
vengano garantiti sostegni dal mondo politico ed istituzionale che diano segnali chiari, in termini di investimenti e risorse economiche, dell'interesse pubblico alla continuazione di produzioni militari;
si possa agire sulla variabile occupazionale per raddrizzare la difficile situazione economica a livello aziendale;
si continui ad avere risorse per investire nel consolidato settore militare, evitando quindi di lanciarsi in ricerche e produzioni a carattere civile che in tempi medi potrebbero risultare concorrenziali rispetto al militare, giungendo sino a rendere inevitabile una diversa allocazione delle risorse interne aziendali.
Da quanto detto finora risulta evidente che la conversione dell'industria produttrice di armamenti è un problema soprattutto di carattere politico.
È lo Stato, che fornisce le risorse economiche per la ricerca e lo sviluppo, che decide quale importanza dare, sia in termini politici che economici, alla difesa militare, che risulta essere il principale acquirente della «merce» armi, che può dare alcuni importanti segnali della sua volontà di elaborare una strategia che miri a mettere a fuoco soluzioni alternative di utilizzazione delle risorse destinate agli armamenti e a fare in modo che queste soluzioni vengano correttamente applicate.
Il «disarmo strutturale», implicito in una prospettiva di conversione dell'industria bellica, contiene aspetti e problematiche che mettono in discussione la sicurezza nazionale e internazionale. Ne consegue che la conversione non può
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della difesa, del commercio con l'estero e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, dispone un piano decennale per la conversione dell'industria produttrice di materiali di armamento al fine di:
a) contribuire alla conversione dalle produzioni di armamenti a produzioni civili garantendo continuità occupazionale;
b) contribuire alla conversione delle aziende e dei settori produttivi di armamenti colpiti da eventuali divieti di esportazione.
2. Il piano di conversione di cui al comma 1 deve contenere:
a) l'individuazione dei settori e delle produzioni civili che, per criteri di priorità nelle scelte strategiche di sviluppo del Paese e per possibilità di attivazione con i minori costi e con i massimi risultati, possono sostituire corrispondenti produzioni di materiali di armamento;
b) la quantificazione annuale delle risorse necessarie per tali riconversioni e la stima annuale degli investimenti previsti;
c) gli interventi di riqualificazione del personale reimpiegabile nelle nuove attività e quelli di collocazione in altra attività del personale eventualmente non reimpiegabile.
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita la Commissione per la conversione dell'industria di materiali di armamento.
2. La Commissione di cui al comma 1 è composta da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del lavoro e della previdenza sociale, da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali, da tre rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali e da due esperti nominati dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro.
3. Le modalità di organizzazione e di funzionamento della Commissione di cui al comma 1 sono stabilite dal Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. La Commissione di cui al comma 1 provvede a:
a) realizzare un osservatorio permanente sulla struttura dell'attività produttiva impegnata nella costruzione di materiali di armamento;
b) predisporre piani per la conversione con particolare riferimento agli indirizzi, alle metodologie, alle possibilità economiche e tecniche più adeguate per ciascun tipo di produzione di materiali di armamento al fine di consentire, con il minore costo possibile e con la più alta possibilità di sbocchi di mercato, il passaggio a produzioni civili;
c) elaborare programmi per la riorganizzazione, la riqualificazione ed il reimpiego del personale in attività di produzione non militare;
d) fornire supporto tecnico, informativo e di indirizzo alle regioni, agli enti
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della difesa, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il Fondo per la conversione dell'industria produttrice di materiali di armamento, di seguito denominato «Fondo».
2. Il Fondo è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e può finanziare mutui agevolati, contributi sugli interessi e contributi diretti alle imprese per l'attuazione di piani di conversione, parziale o totale, da produzione di materiali di armamento ad altro tipo di produzioni.
3. Il Fondo è alimentato con un contributo dell'1 per cento del fatturato annuo della produzione. Le modalità di versamento di tale contributo sono fissate dal Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. Gli addetti a imprese impegnate nella produzione di materiali di armamento che dichiarino all'azienda in cui sono impiegati e alla competente direzione provinciale del lavoro, per motivi di coscienza, di non volere più proseguire nella loro attività nelle predette produzioni, qualora non fosse possibile trovare un impiego in altro settore produttivo della stessa azienda, e in aziende dello stesso gruppo, hanno il diritto alla corresponsione del trattamento di integrazione salariale.
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita la Commissione per la conversione civile delle strutture militari e per il disarmo, presieduta da un rappresentante del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da: un rappresentante designato dal Ministro degli affari esteri, uno designato dal Ministro della difesa, uno designato dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica d'intesa tra loro, uno designato rispettivamente dagli stati maggiori dell'esercito, della marina e dell'aeronautica; della Commissione fanno altresì parte tre rappresentanti indicati dalle associazioni maggiormente impegnate sui problemi della pace.
2. Le modalità di organizzazione e di funzionamento della Commissione di cui al comma 1 sono stabilite dal Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. La Commissione cui al comma 1 può avvalersi di collaborazioni internazionali e di ricerche condotte da strutture universitarie o da altri enti pubblici.
1. Ogni anno, a decorrere dal 1 gennaio 2002, la Commissione per la conversione civile delle strutture militari e per il disarmo presenta al Parlamento una propria relazione sui seguenti argomenti:
a) analisi dettagliata delle spese nazionali per la difesa in rapporto alla spesa complessiva dello Stato per l'anno corrispondente;
b) analisi dei programmi di ricerca, sviluppo, produzione ed acquisizione dei sistemi d'arma che interessano sia la marina che l'aeronautica che l'esercito;
c) valutazione dell'efficacia e dell'efficienza della spesa e individuazione di ogni possibile intervento teso a comprimere e ridurre le spese per materiali di armamento;
d) analisi del modello di difesa nazionale e individuazione dei possibili interventi tesi ad assicurare ad esso un carattere chiaramente ed esclusivamente difensivo;
e) studio sulle possibilità di sviluppo in Italia di forme di difesa civile non violenta capaci di consentire una riduzione dello strumento militare o una sua riconversione parziale nella prospettiva del disarmo.
2. Ogni commissario, nel caso in cui non condivida uno o più punti della relazione della Commissione, può presentare una propria relazione di minoranza.
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