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PDL 190

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 190



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CIMA

Organizzazione e disciplina del Comitato nazionale per la bioetica

Presentata il 30 maggio 2001


      

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Onorevoli Colleghi! - Il 20 aprile 1989, le commissioni riunite I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e VII (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati, in occasione dell'approvazione in sede legislativa del disegno di legge istitutivo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, approvarono con parere favorevole del Governo l'ordine del giorno 0/3236/1/1-7 Mattioli, Lanzinger, che precisava i compiti del Comitato nazionale per la bioetica, da istituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri secondo quanto già disposto dalla risoluzione n. 6-00038 approvata il 5 luglio 1988.
      A seguito di tale voto il Consiglio dei ministri, nella seduta del 12 maggio 1989, onorava immediatamente l'impegno approvando, su proposta del ministro Antonio Ruberti, la costituzione di un gruppo di lavoro presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per la preparazione del provvedimento costitutivo del Comitato, che veniva finalmente istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 28 marzo 1990.
      In questi anni di vita del Comitato, il succedersi dei Governi in carica, insieme a contingenti necessità dei membri del Comitato stesso hanno portato a successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri con cui è stata modificata la composizione di questo organismo, suscitando la critica che il cambiamento della composizione politica del Governo portasse, di conseguenza, a tali variazioni.
      Infatti, anche se la produzione delle pubblicazioni del Comitato in questi anni di vita è stata di grande livello, non si può non cogliere la delicatezza della materia oggetto del lavoro di questo organismo e dunque non stupisce l'inevitabile contenzioso
 

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che si apre ad ogni mutazione della composizione del Comitato operata dal Governo.
      Particolarmente accese sono state le reazioni a seguito dell'intervento del Governo - che venne accusato di avere alterato in modo significativo l'equilibrato pluralismo che deve caratterizzare la composizione del Comitato - con conseguenti dimissioni di membri di innegabile prestigio, tra cui il Premio Nobel Rita Levi Montalcini.
      Queste vicende e soprattutto il delicato ruolo che il Comitato e chiamato a svolgere richiedono un intervento del legislatore, tanto più se si tiene conto dei compiti specifici di consulenza all'attività del Parlamento e del Governo che sono stati indicati nella mozione sulla bioetica approvata il 30 giugno 1993 dalla Camera dei deputati.
      Qual è in definitiva il punto critico? Non c'è dubbio che esso risiede nella composizione del Comitato, per la quale deve essere garantito l'equilibrato pluralismo mediante un ruolo attivo delle Commissioni competenti del Parlamento. Sarebbe tuttavia ingenuo aspettarsi da ciò un miglioramento risolutivo della situazione. Un secolo di dibattito culturale dovrebbe averci insegnato che non esistono organismi «tecnici» neutrali: non è vero questo per questioni tecnico-scientifiche come quelle che riguardano le scelte energetiche e non si vede come potrebbe esserlo per questioni intrecciate in modo ancora più cruciale con la impostazione etica, ancora prima che politica, delle diverse componenti della società.
      Votare a maggioranza un parere su questioni bioetiche costituisce dunque un paradosso: un'affermazione di carattere etico o scientifico non diventa più vera perchè espressa da una maggioranza numerica né meno paradossale appare la ricerca di eventuali unanimità attraverso il metodo del compromesso sui testi che il Comitato elabora. Bisogna allora comprendere che l'errore sta nel trasferire una eccessiva responsabilità ad un organismo di consulenza: il Comitato deve fornire all'interlocutore politico gli elementi essenziali per decidere, ma dovrebbe essere chiaro che la responsabilità della decisione non può essere affidata all'organismo tecnico di consulenza bensì a chi deve rispondere della sua decisione ai cittadini elettori.
      Nel suo funzionamento il Comitato dovrà perciò prevedere l'eventualità che sulle diverse questioni siano prodotti documenti diversi mentre sarà responsabilità esclusiva del destinatario politico effettuare la scelta e costruire la norma.

      Si dovrebbe così sdrammatizzare il problema della composizione del Comitato. Le Commissioni parlamentari a loro volta dovrebbero controllare, oltre alla qualità delle competenze, che in esso sia effettivamente rappresentato il pluralismo culturale del nostro Paese.

      La presente proposta di legge intende dunque formulare per il Comitato nazionale per la bioetica una normativa che, nel confermare gli obiettivi fissati dal decreto istitutivo del 1990, ne precisa meglio le modalità di funzionamento in coerenza con l'orientamento sopra illustrato.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il Comitato nazionale per la bioetica istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di seguito denominato «Comitato», svolge i seguenti compiti:

          a) elabora, anche avvalendosi delle facoltà di accedere alle necessarie informazioni presso i centri operativi esistenti in sede nazionale, e in collegamento con gli analoghi comitati istituiti presso altri Paesi nonchè con le altre organizzazioni internazionali operanti nel settore, un quadro riassuntivo dei programmi, degli obiettivi e dei risultati della ricerca e della sperimentazione nel campo della salute dell'uomo e più in generale delle scienze della vita;

          b) predispone ampia informazione per i cittadini e per gli organi di informazione sulle problematiche di cui alla lettera a), collaborando anche a programmi di formazione per le scuole;

          c) formula pareri e indica soluzioni al Parlamento e al Governo, anche ai fini della predisposizione di atti legislativi, per affrontare i problemi di natura etica e giuridica che possono emergere con il progredire della ricerca scientifica e con la comparsa di nuove possibili applicazioni tecnologiche, in riferimento alla salvaguardia dei diritti fondamentali e della dignità dell'uomo e degli altri valori così come sono espressi dalla Carta costituzionale e dagli strumenti internazionali ai quali l'Italia aderisce e più in generale tenendo presente il rispetto per gli animali e la salvaguardia della biodiversità;

          d) prospetta soluzioni per le funzioni di controllo rivolte sia alla tutela della sicurezza dell'uomo, degli animali e dell'ambiente nella produzione di materiale biologico sia alla protezione da eventuali rischi dei pazienti trattati con prodotti

 

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dell'ingegneria genetica o sottoposti a terapia genetica;

          e) promuove la redazione di codici di comportamento per gli operatori dei vari settori interessati e favorisce una corretta informazione dell'opinione pubblica;

          f) cura la tenuta dell'elenco dei comitati locali e fornisce ad essi, su richiesta, pareri.

Art. 2.

      1. Il Comitato è composto di trentasei membri di riconosciuta competenza nelle materie di cui all'articolo 1, che rappresentino in modo equilibrato il pluralismo culturale e religioso del Paese e con adeguata presenza delle donne.
      2. Sono altresì membri di diritto del Comitato il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, il presidente del Consiglio superiore di sanità, il presidente della Federazione nazionale degli ordini veterinari e il direttore dell'Istituto superiore di sanità.
      3. I membri del Comitato sono nominati, con proprio decreto, dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il parere dei Ministri interessati e delle Commissioni competenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che vigilano sull'equilibrato pluralismo della composizione del Comitato stesso.
      4. I membri del Comitato durano in carica quattro anni.
      5. Il Comitato elegge tra i propri componenti il presidente.

Art. 3.

      1. Il presidente del Comitato ha facoltà, ove lo ritenga opportuno per un più funzionale ordinamento dei lavori, di costituire, nell'ambito del Comitato, sottogruppi designando i rispettivi coordinatori, nonchè di nominare uno o più relatori. Ha altresì facoltà di consultare altri esperti ove lo richieda l'argomento in trattazione nonchè rappresentanti di associazioni od enti rappresentativi nella società secondo le finalità del Comitato.

 

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Art. 4.

      1. Sulle questioni all'ordine del giorno il Comitato procede alla redazione di documenti che vengono sottoscritti dai membri del Comitato che li condividono.
      2. Il presidente del Comitato rende pubblici tutti i documenti prodotti, con le firme dei membri che li hanno sottoscritti.

Art. 5.

      1. Il funzionamento del Comitato è disciplinato da un regolamento interno.

Art. 6.

      1. Il Comitato nazionale per la bioetica nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 marzo 1999 cessa dalle sue funzioni alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

      1. Per il funzionamento del Comitato è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni per il triennio 2001-2003.
      2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
      3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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