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PDL 3328

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3328



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MANTINI

Disciplina della professione di maestro di fitness

Presentata il 30 ottobre 2002

      

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Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge presentata prende la sua origine da due considerazioni di enorme importanza.
      In primo luogo, la diffusione della pratica del fitness, sinonimo di uno stile di vita nuovo, di cui una delle componenti è l'attività fisico-motoria praticata a livelli moderati e basata sui valori della salute e del benessere psicofisico, ciò contrariamente alla pratica dello sport in genere. Attualmente il numero di strutture (tra palestre e piscine) in cui si pratica fitness è circa 17.000, e gli utenti sono oltre i 6 milioni.
      In secondo luogo, la necessità di uniformarsi alle direttive europee ed alle indicazioni del Piano sanitario nazionale (1998-2000) che, su indicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, ha stabilito un «patto di solidarietà» tra il Ministero della salute e il cittadino, affermando che il benessere psicofisico può essere mantenuto solo ed esclusivamente grazie ad uno stile di vita corretto, in cui l'attività motoria ricopre un ruolo fondamentale.
      Il fitness coincide proprio con questo modo di vivere orientato al benessere; esso, però, meriterebbe una adeguata e precisa normativa, tutt'oggi assente.
      Per l'avvio di un centro fitness, infatti, è sufficiente attenersi alle norme igienico-sanitarie emanate dalle singole aziende sanitarie locali di competenza, mentre non appaiono in alcun modo disciplinati gli aspetti relativi alla tutela della salute dell'utenza sotto il profilo della sicurezza dell'attività fisica praticata, oltre che della formazione professionale di istruttori e del personale tecnico.
      La gravità del problema è stata avvertita anche dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che ha ripetutamente affermato: «in assenza di una specifica regolamentazione del settore, i gestori delle palestre possono discrezionalmente valutare ogni tipo di qualifica nella selezione degli istruttori», senza peraltro stimolare il
 

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legislatore ad intervenire per eliminare la palese conflittualità tra l'interesse d'impresa e il diritto alla tutela della salute dell'utenza.
      Osservando le leggi regionali di Piemonte, Basilicata, Umbria, Marche, Emilia-Romagna, Abruzzo, Toscana, Liguria e Lazio, che trovano la loro ratio nella legge delega 22 luglio 1975, n. 382 (competenza legislativa in ambito sportivo e ricreativo), emerge una discordanza di contenuti tale da scatenare tra gli operatori e gli utenti grande disorientamento, oltre alla totale assenza di norme per la disciplina delle attività di fitness praticate in acqua, o quelle al di fuori delle palestre (esempio: i personal trainer, le numerose attività svolte nei parchi cittadini, sulle spiagge, nel villaggi turistici, navi da crociera, eccetera).
      L'unico aspetto in comune fra le varie normative regionali è che tutte indicano il diplomato degli istituti superiori di educazione fisica, o il laureato in scienze motorie, quale unico soggetto qualificato per coordinare, dirigere o gestire le attività nelle palestre in cui si pratica il fitness, ma senza il conseguimento di alcuna specifica abilitazione tecnica, peraltro richiesta per l'esercizio di qualsiasi altra professione o disciplina sportiva.
      Ciò come se il solo titolo di studio, seppure prestigioso, possa di per sé costituire l'abilitazione alla perpetua pratica dell'attività professionale. Non è altresì richiesta nessuna forma di costante aggiornamento professionale: grave lacuna, ancora più grave nel fitness, il cui fine è il miglioramento della salute, ed in cui novità e cambiamenti sono quasi all'ordine del giorno.
      Nel quadro di questa macro-confusione il Comitato olimpico nazionale italiano - il cui attuale sistema di formazione federale pone quale requisito per acquisire la qualifica di istruttore la sola «licenza di scuola media inferiore», non considerando le precise direttive emanate dalla Unione europea - nell'astuto tentativo di porre mano sul fitness, ha creato la Federazione italiana pesistica e cultura fisica (FIPCF) - regno incontrastato del body-building, del narcisismo e del doping, che nulla ha in comune con il fitness (attività non agonistica nata e cresciuta autonomamente).
      La drammatica realtà è che la salute dell'utente è tutt'oggi subordinata alle valutazioni ed alle scelte «discrezionali» del gestore della palestra. Il cittadino, praticando l'attività di fitness, consigliata anche dal medico di famiglia, seppure sia convinto di migliorare il proprio stato di efficienza psicofisica, di fatto mette a serio repentaglio la propria incolumità fisica.
      Partendo da queste osservazioni, la proposta di legge recante «Disciplina della professione di maestro di fitness» intende portare finalmente chiarezza in questo settore, preoccupandosi di regolamentare la formazione professionale dei maestri di fitness per garantire un insegnamento e l'applicazione delle più sicure e moderne metodologie, in modo da evitare qualsiasi danno al cittadino. Il fitness è una filosofia di vita, una delle sue componenti è la moderata attività fisica, ben lontana dagli eccessi e dalla competizione, da vizi nocivi quali fumo ed alcool, finalizzata al miglioramento della qualità della vita, contribuendo al pieno sviluppo del benessere psicofisico della persona.
      Appare a questo punto necessario un intervento legislativo, in primo luogo per tutelare la salute di tutti ed inoltre per stabilire uno standard minimo nazionale di competenze, per favorire o perlomeno non pregiudicare la libera circolazione dei lavoratori sul territorio nazionale, per eliminare la diffusione del «sommerso», per prevenire la potenziale «concorrenza» tra le regioni.
      Il diritto alla salute, che si vuole in questo modo difendere, è un diritto costituzionale garantito, la cui tutela deve essere assicurata attraverso regole certe e ineludibili.
      Con la presente proposta di legge si intende contribuire al rispetto di tale diritto mediante la previsione di un impianto normativo in cui sono fissati i criteri per la corretta formazione e l'aggiornamento professionali del maestro di fitness, pur nel pieno rispetto dell'autonomia legislativa concorrente delle regioni.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Oggetto).

      1. La presente legge stabilisce i princìpi fondamentali per la legislazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di ordinamento della professione di maestro di fitness al fine della tutela della salute psicofisica della persona.

Art. 2.
(Definizione della professione
di maestro di fitness).

      1. È maestro di fitness, rispettivamente nelle discipline di terra e di acqua, chi consegue la relativa abilitazione all'esercizio della professione con le modalità previste dall'articolo 6.
      2. Il maestro di fitness insegna professionalmente, anche in modo non retribuito, non esclusivo e non continuativo, a persone singole e a gruppi di persone, le tecniche e le metodologie del fitness, in tutte le sue specializzazioni, praticate a terra ed in acqua, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, ad esclusione delle pratiche riabilitative e fisioterapiche su soggetti con patologie tali da richiedere l'intervento di figure professionali specifiche.
      3. Il maestro di fitness può insegnare esclusivamente la disciplina a terra o in acqua, ovvero la specializzazione per la quale ha conseguito la relativa abilitazione.

Art. 3.
(Elenco regionale e provinciale
dei maestri di fitness).

      1. L'esercizio della professione di maestro di fitness è subordinato all'iscrizione

 

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in un apposito elenco regionale o della provincia autonoma, tenuto sotto la vigilanza degli stessi enti e del rispettivo collegio regionale o della provincia autonoma di cui all'articolo 12.
      2. L'iscrizione va fatta all'elenco della regione o della provincia autonoma nel cui territorio il maestro di fitness intende esercitare la professione.

Art. 4.
(Condizioni per l'iscrizione nell'elenco).

      1. Possono essere iscritti nell'elenco dei maestri di fitness coloro che sono in possesso della relativa abilitazione, conseguita con le modalità di cui all'articolo 6, nonché dei seguenti requisiti:

          a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione europea;

          b) maggiore età;

          c) idoneità psicofisica attestata da certificato rilasciato dall'azienda sanitaria locale del comune di residenza;

          d) possesso del diploma di scuola secondaria superiore;

          e) non avere riportato condanne penali che comportano l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

      2. L'iscrizione nell'elenco dei maestri di fitness è subordinata alla stipula di una apposita polizza assicurativa personale contro i rischi derivanti dall'esercizio della professione, secondo i parametri stabiliti dai singoli collegi di cui all'articolo 12.

Art. 5.
(Trasferimento).

      1. Le condizioni per il trasferimento da un elenco regionale o di una provincia autonoma all'altro, nonché l'autorizzazione all'esercizio temporaneo in regioni o

 

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in una provincia autonoma diversa da quelle di iscrizione sono determinate dalle leggi regionali e delle province autonome, le quali non possono porre prescrizioni e limitazioni tali da ledere il principio di uguaglianza e da rendere il trasferimento più gravoso rispetto ai requisiti fissati per chi richiede l'iscrizione ai sensi degli articoli 3 e 4.

Art. 6.
(Abilitazione).

      1. L'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di fitness si consegue mediante la frequenza agli appositi corsi tecnico-didattico-culturali ed il superamento dei relativi esami ai sensi dell'articolo 9.
      2. I corsi di cui al comma 1 sono organizzati dalle regioni e dalle province autonome, con la collaborazione dei collegi di cui all'articolo 12, secondo modalità stabilite dalle leggi regionali e delle province autonome.
      3. Il diploma di istituto superiore di educazione fisica e la laurea in scienze motorie, conseguiti non oltre i cinque anni precedenti alla data di frequenza del corso di cui al comma 2, sono riconosciuti titoli preferenziali per essere ammessi agli stessi corsi.
      4. Ai possessori dei titoli di studio di cui al comma 3 può essere concesso l'esonero alla frequenza dei corsi di cui al comma 2 relativi alle materie in cui dimostrino, con la necessaria documentazione, di possedere già le specifiche conoscenze teorico-scientifiche e le competenze pratiche.

Art. 7.
(Materie di insegnamento).

      1. I corsi di cui all'articolo 6 hanno durata minima di seicento ore effettive di insegnamento e prevedono i seguenti insegnamenti fondamentali: teoria e pratica di fitness; didattica; nozioni di medicina e

 

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di pronto soccorso; diritti, doveri e responsabilità del maestro di fitness; leggi e regolamenti sulla normativa sociale; norme sulla sicurezza sul lavoro e degli impianti.

Art. 8.
(Costituzione e competenze
del consiglio dei garanti).

      1. Il consiglio dei garanti è composto da sei membri che restano in carica per cinque anni, di provata specifica competenza, nominati di intesa dai Ministri per gli affari regionali, della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, per le politiche comunitarie, per i beni e le attività culturali.
      2. Il consiglio dei garanti definisce e aggiorna i programmi dei corsi e delle prove di esame di cui agli articoli 6 e 9, garantendo il rispetto dei criteri e dei livelli delle tecniche del fitness stabiliti dal collegio nazionale di cui all'articolo 13 e sentito il parere della Scuola italiana di aerobica e fitness.
      3. Le regioni e le province autonome assicurano il rispetto dei programmi di cui al comma 2, al fine di garantire ai frequentatori una effettiva parità di preparazione professionale tecnica e didattica.

Art. 9.
(Commissioni di esame).

      1. Le commissioni di esame per l'abilitazione di cui all'articolo 6 sono composte da membri di provata specifica competenza, nominate dalle regioni e dalle province autonome, di intesa con i collegi di cui all'articolo 12.
      2. Le prove di esame comprendono tre sezioni: tecnica, didattica e culturale. L'esame è superato solo se il candidato raggiunge la sufficienza in ciascuna delle tre sezioni.

 

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Art. 10.
(Validità dell'iscrizione
e aggiornamento professionale).

      1. L'iscrizione negli elenchi dei maestri di fitness ha efficacia per tre anni ed è rinnovata previo accertamento della idoneità psicofisica ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 ed a seguito di frequenza agli appositi corsi di aggiornamento.
      2. Le regioni e le province autonome determinano le modalità per il periodico aggiornamento tecnico, didattico e culturale, dei maestri di fitness.
      3. La frequenza dei corsi di aggiornamento costituisce requisito per il rinnovo dell'iscrizione nell'elenco.

Art. 11.
(Maestri di fitness stranieri).

      1. Le regioni e le province autonome disciplinano l'esercizio non saltuario nel proprio territorio dell'attività dei maestri di fitness stranieri non iscritti negli elenchi regionali o delle province autonome italiane. L'autorizzazione all'esercizio della professione è subordinata al riconoscimento, di intesa con il collegio nazionale di cui all'articolo 13, della equivalenza dei titoli e della reciprocità di trattamento con lo Stato di origine.
      2. L'elenco degli Stati e dei relativi titoli equipollenti è comunicato alle regioni e alle province autonome dal Ministro per gli affari regionali entro il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 12.
(Collegi regionali e provinciali
dei maestri di fitness).

      1. In ogni regione ed in ciascuna provincia autonoma è istituito, come organo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il collegio regionale o della

 

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provincia autonoma dei maestri di fitness. Del collegio fanno parte tutti i maestri di fitness iscritti nell'elenco della regione o della provincia autonoma, nonché i maestri di fitness ivi residenti che hanno cessato l'attività per anzianità o per invalidità.
      2. Sono organi del collegio:

          a) l'assemblea, formata da tutti i membri del collegio;

          b) il consiglio direttivo, composto da rappresentanti eletti tra tutti i membri del collegio, nel numero e secondo le modalità previsti dai regolamenti di cui alla lettera d) del comma 3;

          c) il presidente, eletto dal consiglio direttivo nel proprio seno.

      3. Spetta all'assemblea del collegio:

          a) eleggere il consiglio direttivo;

          b) approvare annualmente il bilancio del collegio;

          c) eleggere i membri del collegio nazionale di cui all'articolo 13;

          d) adottare i regolamenti relativi al funzionamento del collegio, su proposta del consiglio direttivo;

          e) pronunziarsi su ogni questione che le sia sottoposta dal consiglio direttivo o sulla quale una pronuncia dell'assemblea sia richiesta da almeno un quinto dei componenti.

      4. Spetta al consiglio direttivo svolgere tutte le funzioni concernenti le iscrizioni e la tenuta degli elenchi, la vigilanza sull'esercizio della professione, l'applicazione delle sanzioni disciplinari, la collaborazione con le competenti autorità regionali o delle province autonome; il consiglio direttivo svolge altresì ogni altra funzione ad esso attribuita dalle leggi regionali o delle province autonome.
      5. La vigilanza sul collegio nonché l'approvazione dei regolamenti di cui alla lettera d) del comma 3, spettano alla competente autorità regionale o della provincia autonoma.

 

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Art. 13.
(Collegio nazionale dei maestri di fitness).

      1. È istituito il collegio nazionale dei maestri di fitness costituito dai presidenti di tutti i collegi regionali e delle province autonome.
      2. La vigilanza sul collegio nazionale dei maestri di fitness è esercitata dal Ministero della giustizia.

Art. 14.
(Funzioni del collegio nazionale).

      1. Spetta al collegio nazionale dei maestri di fitness:

          a) elaborare le norme sulla deontologia professionale;

          b) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti disciplinari adottati dai collegi regionali e delle province autonome;

          c) coordinare l'attività dei collegi regionali e delle province autonome;

          d) coadiuvare il consiglio dei garanti nella definizione dei programmi dei corsi e delle prove di esame;

          e) mantenere i rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentativi dei maestri di fitness e di altre categorie professionali, in Italia e all'estero;

          f) collaborare con le autorità statali, regionali e delle province autonome nelle questioni riguardanti l'ordinamento della professione;

          g) stabilire la quota del contributo a carico degli iscritti negli elenchi da devolvere a favore dello stesso collegio nazionale per le attività di sua competenza.

Art. 15.
(Sanzioni disciplinari e ricorsi).

      1. I maestri di fitness iscritti negli elenchi regionali o delle province autonome

 

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che si rendono colpevoli di violazione delle norme di deontologia professionale, ovvero delle norme di comportamento previste dalla presente legge, dalle leggi regionali e delle province autonome, sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:

          a) ammonizione scritta;

          b) censura;

          c) sospensione dall'elenco da sei mesi a cinque anni.

      2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal consiglio direttivo del collegio regionale o della provincia autonoma cui appartiene l'iscritto, a maggioranza assoluta dei componenti; contro di essi, entro un mese dalla notifica, è ammesso ricorso al consiglio direttivo del collegio nazionale. La proposizione del ricorso sospende, fino alla decisione, l'esecutività del provvedimento.
      3. La decisione sul ricorso è adottata dal consiglio direttivo del collegio nazionale a maggioranza assoluta dei componenti.
      4. I provvedimenti adottati dai collegi regionali e delle province autonome, eccettuati quelli in materia disciplinare, e tutti quelli adottati dal collegio nazionale sono definitivi e sono impugnabili dinanzi al competente organo di giustizia amministrativa.

Art. 16.
(Esercizio abusivo della professione).

      1. L'esercizio abusivo della professione di maestro di fitness è punito ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.

Art. 17.
(Adeguamento della legislazione
regionale e delle province autonome).

      1. Le regioni e le province autonome, salvo quanto disposto dal comma 2, sono

 

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tenute ad adeguare entro un anno la loro normativa alle disposizioni di cui alla presente legge.
      2. Al fine di garantire i livelli di preparazione professionale minimi uniformi sul territorio nazionale, nelle regioni e nelle province autonome, i programmi dei corsi ed i criteri per le prove di esame per l'abilitazione tecnica-didattica-culturale all'esercizio della professione di maestro di fitness sono definiti dagli organi regionali ovvero delle province autonome competenti, considerando come minimi i programmi ed i criteri stabiliti ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 7 e del comma 2 dell'articolo 9.

Art. 18.
(Norme transitorie).

      1. In sede di prima attuazione della presente legge sono iscritti negli elenchi regionali o delle province autonome dei maestri di fitness e fanno parte del collegio regionale o della provincia autonoma, tutti coloro che:

          a) sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e);

          b) hanno fatto domanda e hanno prestato attività documentata di insegnante di fitness, a terra ed in acqua, per almeno ventiquattro mesi nei cinque anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge presso strutture e impianti adibiti alla pratica del fitness.

      2. L'iscrizione è subordinata alla frequenza di uno specifico corso e al superamento del relativo esame istituito dalle regioni e dalle province autonome entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. Le elezioni del primo consiglio direttivo del collegio regionale o della provincia autonoma sono indette dal presidente della giunta regionale o della provincia autonoma.

 

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Art. 19.
(Oneri finanziari).

      1. Ai fini della copertura dell'onere derivante dall'attuazione della presente legge, le regioni e le province autonome provvedono a determinare, in base a criteri di parametrazione che tengono conto dei costi dell'attività, il corrispettivo a carico dei partecipanti ai corsi e degli iscritti nei rispettivi elenchi.


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