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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 3328 |
Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge presentata prende la sua origine da due considerazioni di enorme importanza.
1. La presente legge stabilisce i princìpi fondamentali per la legislazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di ordinamento della professione di maestro di fitness al fine della tutela della salute psicofisica della persona.
1. È maestro di fitness, rispettivamente nelle discipline di terra e di acqua, chi consegue la relativa abilitazione all'esercizio della professione con le modalità previste dall'articolo 6.
2. Il maestro di fitness insegna professionalmente, anche in modo non retribuito, non esclusivo e non continuativo, a persone singole e a gruppi di persone, le tecniche e le metodologie del fitness, in tutte le sue specializzazioni, praticate a terra ed in acqua, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, ad esclusione delle pratiche riabilitative e fisioterapiche su soggetti con patologie tali da richiedere l'intervento di figure professionali specifiche.
3. Il maestro di fitness può insegnare esclusivamente la disciplina a terra o in acqua, ovvero la specializzazione per la quale ha conseguito la relativa abilitazione.
1. L'esercizio della professione di maestro di fitness è subordinato all'iscrizione
1. Possono essere iscritti nell'elenco dei maestri di fitness coloro che sono in possesso della relativa abilitazione, conseguita con le modalità di cui all'articolo 6, nonché dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione europea;
b) maggiore età;
c) idoneità psicofisica attestata da certificato rilasciato dall'azienda sanitaria locale del comune di residenza;
d) possesso del diploma di scuola secondaria superiore;
e) non avere riportato condanne penali che comportano l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.
2. L'iscrizione nell'elenco dei maestri di fitness è subordinata alla stipula di una apposita polizza assicurativa personale contro i rischi derivanti dall'esercizio della professione, secondo i parametri stabiliti dai singoli collegi di cui all'articolo 12.
1. Le condizioni per il trasferimento da un elenco regionale o di una provincia autonoma all'altro, nonché l'autorizzazione all'esercizio temporaneo in regioni o
1. L'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di fitness si consegue mediante la frequenza agli appositi corsi tecnico-didattico-culturali ed il superamento dei relativi esami ai sensi dell'articolo 9.
2. I corsi di cui al comma 1 sono organizzati dalle regioni e dalle province autonome, con la collaborazione dei collegi di cui all'articolo 12, secondo modalità stabilite dalle leggi regionali e delle province autonome.
3. Il diploma di istituto superiore di educazione fisica e la laurea in scienze motorie, conseguiti non oltre i cinque anni precedenti alla data di frequenza del corso di cui al comma 2, sono riconosciuti titoli preferenziali per essere ammessi agli stessi corsi.
4. Ai possessori dei titoli di studio di cui al comma 3 può essere concesso l'esonero alla frequenza dei corsi di cui al comma 2 relativi alle materie in cui dimostrino, con la necessaria documentazione, di possedere già le specifiche conoscenze teorico-scientifiche e le competenze pratiche.
1. I corsi di cui all'articolo 6 hanno durata minima di seicento ore effettive di insegnamento e prevedono i seguenti insegnamenti fondamentali: teoria e pratica di fitness; didattica; nozioni di medicina e
1. Il consiglio dei garanti è composto da sei membri che restano in carica per cinque anni, di provata specifica competenza, nominati di intesa dai Ministri per gli affari regionali, della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, per le politiche comunitarie, per i beni e le attività culturali.
2. Il consiglio dei garanti definisce e aggiorna i programmi dei corsi e delle prove di esame di cui agli articoli 6 e 9, garantendo il rispetto dei criteri e dei livelli delle tecniche del fitness stabiliti dal collegio nazionale di cui all'articolo 13 e sentito il parere della Scuola italiana di aerobica e fitness.
3. Le regioni e le province autonome assicurano il rispetto dei programmi di cui al comma 2, al fine di garantire ai frequentatori una effettiva parità di preparazione professionale tecnica e didattica.
1. Le commissioni di esame per l'abilitazione di cui all'articolo 6 sono composte da membri di provata specifica competenza, nominate dalle regioni e dalle province autonome, di intesa con i collegi di cui all'articolo 12.
2. Le prove di esame comprendono tre sezioni: tecnica, didattica e culturale. L'esame è superato solo se il candidato raggiunge la sufficienza in ciascuna delle tre sezioni.
1. L'iscrizione negli elenchi dei maestri di fitness ha efficacia per tre anni ed è rinnovata previo accertamento della idoneità psicofisica ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 ed a seguito di frequenza agli appositi corsi di aggiornamento.
2. Le regioni e le province autonome determinano le modalità per il periodico aggiornamento tecnico, didattico e culturale, dei maestri di fitness.
3. La frequenza dei corsi di aggiornamento costituisce requisito per il rinnovo dell'iscrizione nell'elenco.
1. Le regioni e le province autonome disciplinano l'esercizio non saltuario nel proprio territorio dell'attività dei maestri di fitness stranieri non iscritti negli elenchi regionali o delle province autonome italiane. L'autorizzazione all'esercizio della professione è subordinata al riconoscimento, di intesa con il collegio nazionale di cui all'articolo 13, della equivalenza dei titoli e della reciprocità di trattamento con lo Stato di origine.
2. L'elenco degli Stati e dei relativi titoli equipollenti è comunicato alle regioni e alle province autonome dal Ministro per gli affari regionali entro il 31 dicembre di ogni anno.
1. In ogni regione ed in ciascuna provincia autonoma è istituito, come organo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il collegio regionale o della
a) l'assemblea, formata da tutti i membri del collegio;
b) il consiglio direttivo, composto da rappresentanti eletti tra tutti i membri del collegio, nel numero e secondo le modalità previsti dai regolamenti di cui alla lettera d) del comma 3;
c) il presidente, eletto dal consiglio direttivo nel proprio seno.
3. Spetta all'assemblea del collegio:
a) eleggere il consiglio direttivo;
b) approvare annualmente il bilancio del collegio;
c) eleggere i membri del collegio nazionale di cui all'articolo 13;
d) adottare i regolamenti relativi al funzionamento del collegio, su proposta del consiglio direttivo;
e) pronunziarsi su ogni questione che le sia sottoposta dal consiglio direttivo o sulla quale una pronuncia dell'assemblea sia richiesta da almeno un quinto dei componenti.
4. Spetta al consiglio direttivo svolgere tutte le funzioni concernenti le iscrizioni e la tenuta degli elenchi, la vigilanza sull'esercizio della professione, l'applicazione delle sanzioni disciplinari, la collaborazione con le competenti autorità regionali o delle province autonome; il consiglio direttivo svolge altresì ogni altra funzione ad esso attribuita dalle leggi regionali o delle province autonome.
5. La vigilanza sul collegio nonché l'approvazione dei regolamenti di cui alla lettera d) del comma 3, spettano alla competente autorità regionale o della provincia autonoma.
1. È istituito il collegio nazionale dei maestri di fitness costituito dai presidenti di tutti i collegi regionali e delle province autonome.
2. La vigilanza sul collegio nazionale dei maestri di fitness è esercitata dal Ministero della giustizia.
1. Spetta al collegio nazionale dei maestri di fitness:
a) elaborare le norme sulla deontologia professionale;
b) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti disciplinari adottati dai collegi regionali e delle province autonome;
c) coordinare l'attività dei collegi regionali e delle province autonome;
d) coadiuvare il consiglio dei garanti nella definizione dei programmi dei corsi e delle prove di esame;
e) mantenere i rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentativi dei maestri di fitness e di altre categorie professionali, in Italia e all'estero;
f) collaborare con le autorità statali, regionali e delle province autonome nelle questioni riguardanti l'ordinamento della professione;
g) stabilire la quota del contributo a carico degli iscritti negli elenchi da devolvere a favore dello stesso collegio nazionale per le attività di sua competenza.
1. I maestri di fitness iscritti negli elenchi regionali o delle province autonome
a) ammonizione scritta;
b) censura;
c) sospensione dall'elenco da sei mesi a cinque anni.
2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal consiglio direttivo del collegio regionale o della provincia autonoma cui appartiene l'iscritto, a maggioranza assoluta dei componenti; contro di essi, entro un mese dalla notifica, è ammesso ricorso al consiglio direttivo del collegio nazionale. La proposizione del ricorso sospende, fino alla decisione, l'esecutività del provvedimento.
3. La decisione sul ricorso è adottata dal consiglio direttivo del collegio nazionale a maggioranza assoluta dei componenti.
4. I provvedimenti adottati dai collegi regionali e delle province autonome, eccettuati quelli in materia disciplinare, e tutti quelli adottati dal collegio nazionale sono definitivi e sono impugnabili dinanzi al competente organo di giustizia amministrativa.
1. L'esercizio abusivo della professione di maestro di fitness è punito ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.
1. Le regioni e le province autonome, salvo quanto disposto dal comma 2, sono
1. In sede di prima attuazione della presente legge sono iscritti negli elenchi regionali o delle province autonome dei maestri di fitness e fanno parte del collegio regionale o della provincia autonoma, tutti coloro che:
a) sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e);
b) hanno fatto domanda e hanno prestato attività documentata di insegnante di fitness, a terra ed in acqua, per almeno ventiquattro mesi nei cinque anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge presso strutture e impianti adibiti alla pratica del fitness.
2. L'iscrizione è subordinata alla frequenza di uno specifico corso e al superamento del relativo esame istituito dalle regioni e dalle province autonome entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le elezioni del primo consiglio direttivo del collegio regionale o della provincia autonoma sono indette dal presidente della giunta regionale o della provincia autonoma.
1. Ai fini della copertura dell'onere derivante dall'attuazione della presente legge, le regioni e le province autonome provvedono a determinare, in base a criteri di parametrazione che tengono conto dei costi dell'attività, il corrispettivo a carico dei partecipanti ai corsi e degli iscritti nei rispettivi elenchi.
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