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PDL 5606

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5606



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MANTINI

Introduzione dell'articolo 5-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401, in materia di servizi di sicurezza all'interno degli impianti sportivi

Presentata il 9 febbraio 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - In occasione di eventi sportivi, specificamente correlati al gioco del calcio, si verifica un rilevantissimo impegno di uomini e di mezzi delle forze dell'ordine che va a scapito delle normali attività di prevenzione e contrasto, sul territorio, della microcriminalità e della criminalità organizzata e, quindi, della tutela di tutti i cittadini e dei loro beni.
      Secondo dati del Ministero dell'interno i soli costi diretti per la sicurezza negli stadi nel campionato 2002-2003 hanno superato i 32 milioni di euro per ogni giornata di campionato.
      Si tratta di un dispendio di energie e di risorse che non è più possibile tollerare.
      Da tempo in altri Stati europei, raccogliendo anche gli indirizzi dell'Unione europea (risoluzione del Consiglio del 6 dicembre 2001, e decisione del Consiglio del 25 aprile 2002), gli organizzatori di partite di calcio sono tenuti ad assicurare, sotto le direttive delle forze di polizia, le necessarie ed adeguate misure per la sicurezza interna e il controllo degli accessi (così la legge portoghese 11 maggio 2004, n. 16; la legge spagnola 15 ottobre 1990, n. 10, sulla prevenzione della violenza negli spettacoli sportivi; la normativa belga 24 ottobre 2002, n. 38).
      In Gran Bretagna, la legislazione sugli eventi calcistici (da ultimo The Football Act 1999 e 2000) pone a carico delle società sportive gli oneri per la sicurezza interna e prevede il rimborso all'erario, da parte degli organizzatori, dei costi per l'intervento delle forze dell'ordine.
      È venuto quindi il momento che, anche in Italia, i titolari degli impianti e le società sportive che organizzano eventi calcistici assumano a loro carico, sotto il controllo e la supervisione dell'autorità di pubblica sicurezza, gli oneri per le attività
 

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necessarie a tutelare, all'interno degli stadi, la correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive.
      La privatizzazione dei servizi di sicurezza non è fatto nuovo ed è già largamente praticata nel nostro Paese per assicurare servizi pubblici essenziali come, ad esempio, il controllo degli accessi agli uffici giudiziari e la sicurezza negli aeroporti.
      La presente proposta di legge affida l'onere di garantire la sicurezza interna degli stadi, in occasione di eventi sportivi, ai titolari dell'impianto, con facoltà di ripeterne i costi a carico delle società sportive.
      I titolari sono tenuti a predisporre un piano della sicurezza prevedendo il filtro degli accessi, il presidio e la vigilanza all'interno dell'impianto e avvalendosi di personale adeguato e qualificato secondo le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
      Con decreto del Ministro dell'interno, emanato di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il CONI, verrà emanato il regolamento attuativo della legge.
      L'approvazione della presente proposta di legge sulla privatizzazione dei servizi di sicurezza all'interno degli impianti sportivi consentirà alle forze dell'ordine di liberare risorse per meglio e più ampiamente presidiare il territorio e assicurare la tutela dei cittadini.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 5 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «Art. 5-bis. - (Obbligo per i titolari di impianto o complesso sportivo di assicurare i servizi di sicurezza all'interno e agli ingressi). - 1. I titolari di impianto o complesso sportivo, in occasione di eventi sportivi organizzati anche da terzi, sono tenuti ad assicurare i servizi di sicurezza, presidio e vigilanza all'interno dell'impianto e agli ingressi, mediante la predisposizione di un adeguato piano finalizzato a tutelare la correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive.
      2. Il piano di cui al comma 1 è predisposto e attuato dai titolari dell'impianto o complesso sportivo sotto il controllo e la sovrintendenza dell'autorità di pubblica sicurezza, competente territorialmente, sulla base di un regolamento da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il CONI.
      3. Il servizio di sicurezza di cui al presente articolo può essere assolto dai titolari dell'impianto o complesso sportivo con l'impiego di guardie particolari e istituti privati di vigilanza, nel rispetto degli articoli 133 e seguenti del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e degli articoli 249 e seguenti del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

 

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      4. I titolari dell'impianto o complesso sportivo ripetono i costi del servizio di sicurezza sulle società sportive che, a qualunque titolo, hanno la disponibilità dell'impianto o complesso per lo svolgimento del relativo evento sportivo».


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