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PDL 3942

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3942



 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei deputati

BELLOTTI, ANNUNZIATA, BERTOLINI, BOVA, D'ALIA, GIACHETTI, LANDI DI CHIAVENNA, MACERATINI, MAZZUCA, ANTONIO PEPE, RAISI, ROCCHI, TAORMINA

Riforma presidenzialista dello Stato

Presentata il 5 maggio 2003


      

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Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge costituzionale si vuole modificare radicalmente la forma di governo della Repubblica, dando un assetto presidenzialista alle nostre istituzioni. La svolta voluta dai cittadini italiani con la vittoria referendaria del 1993 non ha prodotto risultati sensibili né sul piano di una maggiore governabilità delle nostre istituzioni né su quello della riduzione dell'invadenza e del peso dei partiti. Infatti nel 1994 gli italiani avevano «scelto» Silvio Berlusconi e dopo qualche mese si sono ritrovati Lamberto Dini; sorte analoga due anni dopo per Romano Prodi. E i partiti hanno continuato a condizionare in maniera determinante la vita politica del nostro Paese condizionando e spesso paralizzando l'azione dei diversi Governi che si sono succeduti.
      Tutto questo è addebitabile ai limiti specifici del modello istituzionale attuale, che da un lato contiene elementi di democrazia maggioritaria e dall'altro conserva il primato delle forze parlamentari nei confronti del Governo. Per superare tutto questo, è necessario passare al modello «americano», che prevede una netta separazione del potere esecutivo, affidato al Presidente eletto direttamente dal popolo, e di quello legislativo che spetta al Parlamento.
      Con la proposta di legge costituzionale si modifica il quadro costituzionale introducendo
 

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il suffragio universale e diretto come metodo di elezione del Presidente della Repubblica, attribuendo a quest'ultimo le responsabilità di governo, attualmente detenute dal Presidente del Consiglio dei ministri e riducendo il numero dei parlamentari.
      La proposta di legge costituzionale fa parte del gruppo di 25 proposte di legge di iniziativa popolare predisposto da «Radicali italiani», per ciascuna delle quali sono state raccolte le firme di decine di migliaia di cittadini elettori, malgrado sia stato negato agli italiani il diritto di conoscerle, come riconosciuto da 196 parlamentari di ogni schieramento politico che si sono impegnati a depositarle - pur non condividendole tutte nel merito - dopo 28 giorni di sciopero della fame attuato da Daniele Capezzone, segretario dei «Radicali italiani».
 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

      1. Il secondo comma dell'articolo 74 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Se le Camere approvano nuovamente la legge, a maggioranza di due terzi dei componenti di ciascuna di esse, questa deve essere promulgata».

      2. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 83. - Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto.
      L'elezione del Presidente della Repubblica avviene lo stesso giorno dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica».

      3. Il primo comma dell'articolo 84 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto trentacinque anni di età e goda dei diritti civili e politici».

      4. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 85. - Il Presidente della Repubblica è eletto per cinque anni e può essere rieletto una sola volta».

      5. Il secondo comma dell'articolo 86 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «In caso di impedimento permanente, accertato dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti e convalidato dalla Corte costituzionale, o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice le nuove elezioni del Presidente della Repubblica, entro sessanta giorni, e delle Camere, che sono sciolte. L'elezioni delle nuove Camere e del Presidente della Repubblica sono fissate,

 

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ai sensi dell'articolo 83, secondo comma, nello stesso giorno».
      6. L'articolo 88 della Costituzione è abrogato.
      7. L'articolo 89 della Costituzione è abrogato.
      8. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 92. Il Governo della Repubblica è composto dal Presidente della Repubblica e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
      Il Presidente della Repubblica nomina i ministri e può revocarne il mandato in qualsiasi momento».
      9. L'articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 93. I ministri prima di assumere le funzioni prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica».

      10. L'articolo 94 della Costituzione è abrogato.

      11. All'articolo 95 della Costituzione, al primo comma, le parole: «Il Presidente del
Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Il Presidente della Repubblica» e al terzo comma, le parole: «del Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «della Repubblica».

      12. All'articolo 96 della Costituzione le parole: «Il Presidente del Consiglio dei ministri ed» sono soppresse.

Art. 2.

      1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Il numero dei deputati è di quattrocentosettantacinque».

      2. Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Il numero di senatori elettivi è di duecentotrentotto».


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