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PDL 6359-A

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6359-A



 

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DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 15 febbraio 2006 (v. stampato Senato n. 3756)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

e dal ministro delle attività produttive
(SCAJOLA)

di concerto con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
(MATTEOLI)

Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2006, n. 19, recante misure urgenti per garantire l'approvvigionamento di gas naturale

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 15 febbraio 2006

(Relatore: SAGLIA)


NOTA:  Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione) sul disegno di legge n. 6359.
La X Commissione permanente (Attività produttive, commercio e turismo), in data 16 febbraio 2006, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
Per il testo del disegno di legge si rinvia allo stampato n. 6359.
 

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 6359 e rilevato che:

                esso reca un contenuto omogeneo, volto a consentire, per un periodo limitato (fino al 31 marzo 2006), l'incremento della produzione nazionale di energia, principalmente mediante la riattivazione di centrali termoelettriche alimentate a olio combustibile, nonché una riduzione dei consumi di gas;

                effettua, all'articolo 1, comma 3, un generico richiamo alla normativa vigente in materia di valori limite di emissioni per gli impianti di produzione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW;

                non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

                non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

        alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            all'articolo 1, comma 7 - che autorizza il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ad individuare, «entro dodici mesi a decorrere dal 31 marzo 2006, gli interventi sul piano ambientale idonei a compensare il maggiore livello di inquinamento atmosferico eventualmente registrato per effetto delle disposizioni del presente decreto», prevedendo altresì che «l'onere delle compensazioni ambientali non può superare i 2 centesimi di euro per kWh» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire il complessivo significato della disposizione in esame, specificando i soggetti passivi del contributo e la tipologia di atto ministeriale con il quale vengono individuati gli interventi ivi previsti;

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            all'articolo 3 - che fissa al 31 marzo il termine di applicazione delle «disposizioni di cui al presente decreto» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di specificare che tale limite temporale non opera per quanto previsto dall'articolo 1, comma 7 che, come detto, prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio svolga una specifica attività «entro dodici mesi a decorrere dal 31 marzo 2006».

        

 

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il testo del disegno di legge C. 6359 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge, del decreto-legge 25 gennaio 2006, n. 19, recante «misure urgenti per garantire l'approvvigionamento di gas naturale»;

            considerato che, in termini generali, il provvedimento in esame attiene alla materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», rimessa alla potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni, a norma dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

            rilevato, inoltre, che, con riguardo allo specifico contenuto e alle finalità delle singole disposizioni, le stesse appaiono altresì riconducibili alle materie «tutela dell'ambiente» e «tutela della concorrenza», che l'articolo 117, secondo comma, lettere e) e s), attribuisce alla potestà legislativa esclusiva statale;

            ricordato, infine, che la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante il «Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia», che ha definito il quadro delle competenze e dei rapporti tra i diversi livelli di governo nel settore energetico, prevede, all'articolo 1, comma 7, lettera q), che sia di competenza dello Stato «l'adozione di misure temporanee di salvaguardia della continuità della fornitura, in caso di crisi del mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettività o per l'integrità delle apparecchiature e degli impianti del sistema energetico»,

esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione bilancio,

            sul testo del provvedimento,

        esprime

NULLA OSTA


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