|
|
CAMERA DEI DEPUTATI
|
N. 6287 |
1. Ai fini di regolamentare il gioco d'azzardo e di contrastare il gioco non autorizzato, nonché di garantire all'industria turistica nazionale condizioni analoghe a quelle degli altri Stati membri della Unione europea, possono essere istituite sul territorio nazionale nuove case da gioco in deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri con apposito decreto, da emanare su proposta del Ministro dell'interno, provvede alla istituzione delle nuove case da gioco sulla base delle indicazioni formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Le case da gioco di Venezia, San Remo, Saint Vincent e Campione d'Italia sono autorizzate a proseguire l'attività sulla base dei titoli di istituzione e di esercizio in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto di quanto da essa disposto.
1. Il Ministro dell'interno, su richiesta delle regioni interessate e per motivi di riequilibrio economico e turistico collegato all'economicità gestionale della casa da gioco esistente, può autorizzare l'apertura di una sede stagionale della stessa con obbligo di rendicontazione distinta e separata ai fini di cui all'articolo 8.
2. Il comune designato come sede di casa da gioco stagionale può eventualmente definire, con apposita convenzione deliberata dal consiglio comunale interessato, i rapporti di compartecipazione agli utili ed alle attività promozionali e sociali.
1. La domanda di autorizzazione alla apertura della casa da gioco da parte del comune è deliberata, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, a maggioranza assoluta dei consiglieri comunali assegnati allo stesso comune ed è inoltrata all'autorità competente al rilascio, di cui al comma 2, corredata da una relazione illustrativa della rispondenza delle strutture e della vocazione turistica del territorio, in relazione alla compatibilità storica, ambientale ed economica dell'intervento richiesto.
2. Sulla base dell'istanza di cui al comma 1, il Ministro dell'interno provvede al rilascio dell'autorizzazione all'apertura della casa da gioco, d'intesa con la regione o con la provincia autonoma interessata.
3. L'intesa di cui al comma 2 deve essere raggiunta entro tre mesi dalla richiesta del Ministro dell'interno. Decorso tale termine senza che l'intesa sia stata raggiunta, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
4. L'autorizzazione rilasciata dal Ministro dell'interno ha durata ventennale. Alla scadenza può, a domanda, essere rinnovata, anche più di una volta, con durata decennale.
5. Per le quattro case da gioco esistenti, le autorizzazioni di rinnovo, alla scadenza di quelle in corso, hanno la durata prevista al comma 4.
1. Il Ministro dell'interno, sentito il Comitato di cui all'articolo 10, può con proprio decreto sospendere e, nei casi più gravi, revocare l'autorizzazione di cui all'articolo 3, anche su proposta delle regioni e delle province autonome interessate, in caso di violazione delle disposizioni della presente legge o del regolamento
1. L'esercizio e la gestione delle case da gioco sono affidati in concessione dal comune a soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 6 e scelti attraverso un'apposita gara pubblica indetta dal comune sulla base del capitolato generale di cui all'articolo 7.
2. Il provvedimento di concessione è rilasciato dal comune ai soggetti che si sono aggiudicati la gara pubblica e che sottoscrivono la convenzione che regola i rapporti di obbligazione tra il comune ed il concessionario.
3. Il soggetto titolare della concessione esercita e gestisce direttamente la casa da gioco in osservanza del capitolato generale di cui all'articolo 7 e della convenzione di cui al comma 2 del presente articolo e non può, salvo espresse autorizzazioni del comune e del Ministero dell'interno, cedere ad altri la concessione né delegare ad altri l'esercizio o la gestione, salvo che per i servizi accessori non riguardanti l'attività di gioco.
4. Il soggetto titolare della concessione è tenuto a prevedere la partecipazione nel collegio dei sindaci revisori di un rappresentante di nomina del comune con funzioni di presidente e di un rappresentante di nomina della regione.
1. Presso il Ministero dell'interno è istituito l'albo nazionale dei gestori delle case da gioco, di seguito denominato «albo».
2. All'albo sono iscritte società di diritto privato, aventi sede legale nel territorio nazionale, anche con partecipazione di capitale estero europeo.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità ed i requisiti per
1. Il Ministro dell'interno, su proposta del Comitato di cui all'articolo 10, predispone il capitolato generale contenente le modalità per la gara pubblica di cui all'articolo 5, disciplinando inoltre:
a) le garanzie che il comune è tenuto a richiedere al concessionario;
b) i requisiti morali e professionali e le condizioni economiche che deve possedere il concessionario;
c) la percentuale minima e massima di utile lordo a favore del concessionario, da applicare in sede di gara per l'affidamento, da determinare in relazione alle caratteristiche specifiche di ogni singola casa da gioco;
d) la percentuale minima sui proventi lordi del gestore da destinare ad iniziative promozionali e a manifestazioni di alto interesse culturale e sociale, che devono essere indicate in modo analitico;
e) le ipotesi di revoca della concessione, senza titolo al risarcimento dei
1. I proventi lordi della casa da gioco, al netto della percentuale spettante al gestore a seguito del contratto di concessione e degli oneri di cui all'articolo 9, sono ripartiti nel modo seguente:
a) il 50 per cento al comune sede della casa da gioco, con vincolo di destinazione ad investimenti nel settore turistico e nel campo sociale. A mezzo di apposita convenzione il 20 per cento di tale importo è destinato ai comuni limitrofi e ad associazioni pubbliche e private operanti sul loro territorio, con finalità istituzionali, culturali e sociali;
b) il 50 per cento alle regioni interessate e al Ministero dell'interno con finalità, per le regioni e per le province autonome, di promozione turistica nazionale ed estera e per il finanziamento delle aziende di promozione turistica di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 135, e successive modificazioni, e, per il Ministero dell'interno, per il finanziamento delle spese di funzionamento del Comitato di cui all'articolo 10 e del nucleo tecnico-amministrativo di cui all'articolo 13, comma 5, della presente legge e a favore degli enti locali ai sensi di quanto previsto dalla legge 31 ottobre 1973, n. 637, e successive modificazioni, nonché per finalità di carattere sociale e culturale. Per la suddivisione dei proventi di cui alla presente lettera, il Ministero dell'interno stipula con le regioni interessate apposita convenzione.
2. Le case da gioco di San Remo e di Venezia concordano con il Ministero dell'interno, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di ripartizione delle entrate lorde di cui al presente articolo.
1. Al fine di esercitare i necessari controlli sull'esercizio e sulla gestione delle case da gioco, i comuni istituiscono servizi ispettivi secondo un apposito regolamento deliberato dal consiglio comunale.
2. Il regolamento comunale di cui al comma 1, sulla base dei criteri fissati con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Comitato di cui all'articolo 10, stabilisce le forme e le modalità per lo svolgimento dei controlli da parte dei servizi ispettivi, che fanno parte integrante della convenzione di cui all'articolo 5, comma 2.
3. Per quanto attiene alla casa da gioco di Saint Vincent, i controlli sull'esercizio e sulla gestione sono istituiti dalla regione autonoma della Valle d'Aosta nell'ambito dei criteri fissati dal decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2.
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, presso il Ministero dell'interno, il Comitato per il coordinamento e la vigilanza delle attività previste dalla presente legge, di seguito denominato «Comitato», con compiti di indirizzo e di coordinamento anche della direzione centrale e del nucleo speciale di polizia di cui all'articolo 13.
2. Il Comitato è nominato con decreto del Ministro dell'interno ed è composto da due rappresentanti del Ministero dell'interno, da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal responsabile del nucleo speciale di polizia di cui all'articolo 13, da quattro rappresentanti delle regioni
1. Presso il Ministero dell'interno è istituito l'albo nazionale degli impiegati tecnici delle case da gioco (croupier).
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, sentite le associazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria, stabilisce, con proprio decreto, i criteri, i requisiti e le modalità di iscrizione all'albo di cui al comma 1 e di cancellazione dal medesimo, nonché i casi di incompatibilità.
3. Il trattamento economico e normativo e le mansioni dei croupier sono definiti attraverso apposito contratto collettivo nazionale di lavoro, con possibilità di articolazione aziendale, da stipulare fra il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore e l'organo rappresentativo dell'albo nazionale dei croupier.
1. All'articolo 25 della legge 11 dicembre 1984, n. 848, le parole: «oltre lo Stretto di Gibilterra ed il Canale di Suez» sono sostituite dalle seguenti: «fuori dalle acque territoriali verso Paesi esteri».
1. Nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui alla legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, è istituita la direzione centrale per il controllo degli ippodromi e delle case da gioco.
2. La direzione centrale di cui al comma 1 istituisce un nucleo speciale di polizia composto da personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza con compiti di prevenzione, di polizia giudiziaria e di informazione per il controllo degli ippodromi, delle case da gioco e di tutti i giochi autorizzati.
3. Al fine dei controlli di cui al comma 2, nonché per l'azione penale contro il gioco d'azzardo clandestino, la direzione centrale di cui al comma 1, secondo gli indirizzi del Comitato ed avvalendosi del nucleo speciale di polizia di cui al comma 2, può:
a) ispezionare tutti i locali in cui si svolge il gioco d'azzardo autorizzato e non, ed i locali in cui sono fabbricate, vendute e distribuite le attrezzature per il gioco, sequestrando e asportando attrezzature e
b) verificare per conto dell'albo le qualifiche e le qualità morali di tutti i soci e gli amministratori delle società richiedenti l'iscrizione all'albo medesimo;
c) tenere sotto osservazione e controllo, anche dal punto di vista fiscale, tutti i soci e gli amministratori delle società che gestiscono case da gioco e comunque tutte le persone coinvolte, in maniera diretta o indiretta, nella gestione di case da gioco, delle scommesse negli ippodromi o di qualunque altra struttura ove si esercita il gioco d'azzardo.
4. Le notizie sulla clientela delle case da gioco, comunque conosciute attraverso i controlli di cui al presente articolo, non possono in alcun modo essere utilizzate ai fini fiscali contro la stessa.
5. Il nucleo speciale di polizia di cui al comma 2 è affiancato da un nucleo tecnico-amministrativo per il controllo e la verifica del regolare svolgimento dei giochi consentiti, dei bilanci e dei libri sociali della società concessionaria, anche per gli effetti di cui al comma 4 dell'articolo 6. Il nucleo di cui al presente comma ha libero accesso a tutte le case da gioco esistenti ed a qualsiasi dato contabile e amministrativo ritenuto necessario.
1. La propaganda pubblicitaria delle case da gioco estere è vietata.
2. I gestori pubblicitari che trasgrediscono al divieto previsto dal comma 1 sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 5.165 euro a 51.645 euro.
3. I proventi delle sanzioni amministrative, compresi quelli derivanti dal pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, sono
1. Il Ministro dell'interno, sentito il Comitato, adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento di attuazione della legge stessa.
2. Il regolamento di attuazione prevede in particolare:
a) le disposizioni volte a garantire la tutela dell'ordine pubblico, con particolare riferimento alla disciplina dell'accesso dei giocatori, che deve prevedere la discrezionalità per il gestore della non ammissione di soggetti ritenuti non desiderati;
b) le specie ed i tipi di giochi e la loro regolamentazione;
c) i giorni in cui, per speciali ricorrenze o festività, è fatto divieto di esercitare il gioco;
d) le disposizioni particolari sui criteri della gestione e del controllo all'interno della casa da gioco, prevedendo l'utilizzazione, anche da parte del personale di cui all'articolo 9, di sistemi di controllo a mezzo video, o di altri sistemi analoghi, esclusivamente sui tavoli, le cui modalità sono definite nel contratto collettivo nazionale di lavoro;
e) l'autorizzazione ai soggetti titolari della concessione per l'esercizio e per la gestione delle case da gioco allo svolgimento di operazioni di anticipazione e di cambio di assegni, da praticare con un tasso di interesse non superiore al tasso di interesse legale, riconoscendo esclusivamente ad essi la possibilità dell'azione di
1. È vietato l'accesso ai locali della casa da gioco ai minori di anni diciotto e ai residenti nel comune sede della casa da gioco. Il regolamento di attuazione della presente legge può prevedere ulteriori casi di divieto per soggetti che si trovano in specifiche condizioni soggettive ostative.
2. Agli effetti giuridici e della vigilanza i locali della casa da gioco sono considerati pubblici.
3. Alle case da gioco si applica la disposizione di cui all'articolo 6 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni.
1. Le pene previste agli articoli 718, 719 e 720 del codice penale per l'esercizio e per la partecipazione ai giochi d'azzardo non autorizzati sono raddoppiate.
|