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PDL 6324

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6324



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CAPARINI

Modifiche al codice penale concernenti l'innalzamento
dell'età del consenso nei rapporti sessuali

Presentata il 6 febbraio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Nel 1833 con l'English Factories Act, il primo intervento legislativo a favore dell'infanzia, veniva vietato nel Regno Unito il lavoro in fabbrica ai bambini di età inferiore ai nove anni. Nel 1924 con la Dichiarazione dei diritti del fanciullo c'è il primo riconoscimento ufficiale dei diritti cosiddetti «primari» dei bambini e degli adolescenti: diritto di essere nutriti, curati, accolti, soccorsi se orfani o abbandonati, ricevere aiuto ed essere protetti. Questa dichiarazione verrà poi ampliata e aggiornata nel 1959 e poi nel 1989, quando verrà riconosciuto al bambino il diritto alla famiglia, all'educazione, allo sviluppo fisico, intellettuale, morale, sociale e spirituale. Kempe, pediatra nordamericano, è uno dei primi studiosi a occuparsi degli abusi sui bambini e non solo degli abusi sessuali o dello sfruttamento lavorativo, ma anche del maltrattamento psicologico, dell'incuria, dell'abbandono, della trascuratezza alimentare, scolastica e sanitaria e dell'abuso sessuale nei casi di pedofilia, di pornografia, di atti di libidine, di prostituzione, di rapporti sessuali devianti. Al V Congresso internazionale sull'infanzia maltrattata e abbandonata, tenutosi a Montreal nel 1984, ha sostenuto che «è definito abuso ogni atto omissivo o autoritario che mette in pericolo o danneggia la salute o lo sviluppo emotivo di un bambino, comprendendovi anche la violenza fisica e le punizioni corporali irragionevolmente severe, gli atti sessuali, lo sfruttamento in ambito lavorativo e la mancanza di rispetto dell'emotività del fanciullo».
      Questo punto è essenziale per comprendere il cambiamento della filosofia di pensiero, in quanto si chiarisce in maniera ufficiale e definitiva che il bambino è un individuo con la sua personalità, la sua emotività, la sua dignità e come tale deve essere rispettato. Inoltre, viene definito
 

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l'abuso sessuale come «il coinvolgimento di bambini e adolescenti in attività sessuali che essi non comprendono ancora completamente, alle quali non sono in grado di acconsentire con piena consapevolezza o che sono tali da violare i tabù di una particolare società».
      In Italia il 15 febbraio 1996 viene emanata una legge che definisce la violenza sessuale un reato contro la persona e non più contro la morale pubblica. In questo modo la violenza è tale anche senza atti sessuali completi. Ciò che è importante è l'atto in sé, l'intenzione. Con la legge 3 agosto 1998, n. 269, recante «Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù» sono apportate modifiche al codice penale per inasprire la lotta alla pedofilia, allo sfruttamento sessuale, alla pornografia e al traffico di minori. La fattispecie degli atti sessuali con minorenne è disciplinata dall'articolo 609-quater che sancisce la soglia del compimento del quattordicesimo anno di età per delimitare il confine penale tra lecito ed illecito nel compimento degli atti sessuali consensuali con i minorenni.
      Il codice individua nell'età dei quattordici anni il limite di «intoccabilità» del minore, salva la previsione dell'età minima di sedici anni quando ricorre uno dei particolari rapporti tassativamente elencati dalla norma. In particolare, trattasi dell'ascendente, del genitore (anche adottivo), del tutore o di altra persona con cui, per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia il minore di sedici anni abbia una relazione di convivenza ovvero sia affidato. In queste ipotesi la legge tutela il minore che ha compiuto gli anni quattordici ma non ancora i sedici, sulla base della presunzione di una sorta di «vizio» della volontà del minore medesimo. Entro certi limiti, la non punibilità del compimento di atti sessuali tra minori è prevista al secondo comma dell'articolo 609-quater per il minorenne che compia atti sessuali con altro minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, purché la differenza di età tra i soggetti non sia superiore a tre anni (al di fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 609-bis riguardante la violenza sessuale).
      Nella «Dichiarazione di consenso in tema di abuso sessuale all'infanzia» redatta e approvata nel 1998 dal Coordinamento nazionale dei centri e dei servizi di prevenzione e trattamento dell'abuso in danno di minori, documento che vuole essere una guida per gli interventi da parte degli operatori del settore, l'abuso è definito nei seguenti termini: a) il coinvolgimento di un minore in attività sessuali (non necessariamente caratterizzate da violenza esplicita), effettuato da un partner preminente; b) un fenomeno diffuso; c) sempre e comunque come attacco confusivo e destabilizzante alla personalità del minore e al suo percorso evolutivo; d) l'intensità e la qualità degli esiti dannosi derivano dal bilancio tra le caratteristiche dell'evento (precocità, durata, gravità degli atti sessuali) e gli interventi protettivi e riparativi esterni che si attivano in relazione all'atto. Inoltre, il danno è tanto maggiore quanto più: a) il fenomeno rimane nascosto o non viene riconosciuto; b) non viene attivata la protezione nel contesto primario e nel contesto sociale; c) l'esperienza resta non verbalizzata e non elaborata; d) è forte il legame di dipendenza fisica e affettiva della vittima dall'abusante.
      L'esistenza del minore abusato viene profondamente scossa nell'equilibrio psichico facendogli perdere, oltre ai riferimenti esterni, anche il senso della propria identità e della sicurezza. E con queste la libertà. Il bambino, proiettato violentemente in una realtà che non gli appartiene perché non è propria della sua età biologica, viene violentato anche nella sua dignità di essere umano. Non considerato più come persona, ma come oggetto, rimane paralizzato nella violenza che poi lo accompagnerà nella crescita e nello sviluppo della personalità con conseguenze nella socializzazione.
      Per questo è di fondamentale importanza intervenire con leggi ancora più severe per coloro che abusano, ma anche individuare preventivamente quelle situazioni
 

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a rischio e creare i presupposti affinché lo sviluppo del minore possa essere garantito nella sua integrità. Ad avviso del proponente dovrebbe essere innalzata da quattordici a sedici anni l'età del consenso sessuale. Infatti, la ragione della tutela del minore di sedici anni risiede nell'immaturità, anche sessuale, e nel rispetto dovuto all'infanzia e alla prima adolescenza, unitamente al rilievo del difetto del riconoscimento di una «libertà sessuale» come diritto di scelta e di libera esplicazione delle proprie qualità e facoltà sessuali. Di conseguenza, dove il fondamento della tutela del minore di sedici anni in relazione a determinate persone è ravvisabile nella soggezione, anche morale, in cui il minore viene a trovarsi, il limite dei sedici anni dovrebbe essere innalzato alla maggior età anche in ragione della particolare influenza che tali persone possono esercitare sul minore. In tali casi si ritiene che anche nell'età compresa tra i sedici e i diciotto anni gli atti sessuali con il minore abusano della sua inesperienza o del vincolo di sangue. Tale scelta, oltretutto, si pone in linea con quanto stabilito dalla decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che, tra le sue linee guida, prevede l'estensione della protezione accordata al minore fino al compimento del diciottesimo anno di età.
      Le ulteriori modifiche proposte agli articoli 609-ter, 609-quinquies e 609-sexies del codice penale sono conseguenti alla proposta di innalzare a sedici anni l'età del consenso sessuale. Infatti, se si ritiene che il soggetto minore di sedici anni non sia in grado di comprendere e di esplicare liberamente le proprie facoltà sessuali - e, come tale, debba essere tutelato dalla legge - a maggior ragione si giudica doveroso elevare a diciotto anni l'età entro la quale deve essere accordata tutela alla vittima degli altri reati contro la libertà sessuale.
      Tale scelta, quindi, si impone per l'articolo 609-ter, primo comma, numero 1), che prevede la violenza sessuale aggravata nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici; per l'articolo 609-quinquies in tema di corruzione di minorenne, che incrimina il compimento di atti sessuali se compiuti in presenza del minore di anni quattordici; e infine, per l'articolo 609-sexies, che considera ininfluente l'ignoranza dell'età della persona offesa qualora la violenza sessuale, gli atti sessuali con minorenne, la corruzione di minorenne, la violenza sessuale di gruppo, siano commessi in danno di minore di anni quattordici. Oltretutto, l'estensione della protezione accordata al minore sino al compimento del diciottesimo anno di età si va a raccordare anche con quanto previsto dall'atto Senato n. 3503 (Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo INTERNET), attualmente in corso di esame al Senato della Repubblica che, nell'incriminare la prostituzione, la pornografia, la pornografia virtuale, eccetera, innalza a diciotto anni l'età della vittima in luogo degli attuali sedici e quattordici anni.
      Per le ragioni esposte, si augura una rapida approvazione della presente proposta di legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 609-ter, primo comma, numero 1), del codice penale, la parola: «quattordici» è sostituita dalla seguente: «sedici».
      2. All'articolo 609-quater, primo comma, del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al numero 1), la parola: «quattordici» è sostituita dalla seguente: «sedici»;

          b) al numero 2), la parola: «sedici» è sostituita dalla seguente: «diciotto».

      3. Agli articoli 609-quinquies e 609-sexies del codice penale, la parola: «quattordici» è sostituita dalla seguente: «sedici».


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