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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 6305 |
1) intervenire nei casi di incidenti senza conseguenze alle persone, (circa il 72 per cento degli incidenti che si verificano in autostrada), allo scopo di attivarsi per l'immediato ripristino della circolazione, limitando ogni situazione di pericolo per gli altri utenti della strada e per lo spostamento dei veicoli dopo aver svolto la necessaria procedura di documentazione;
2) intervenire in caso di altri incidenti, nonché nelle situazioni di turbativa temporanea e imprevedibile della viabilità stradale, effettuando le necessarie attività di segnalazione e svolgendo, in ausilio degli organi di polizia, l'eventuale attività di regolazione del traffico;
3) segnalare, in presenza di turbative, le code comunque formate;
4) sorvegliare i restringimenti di carreggiata causati dalla presenza di cantieri di lavoro, posti in opera dalle imprese, al fine di verificare il perdurare del segnalamento e della delineazione degli stessi, eventualmente, alla polizia stradale il danneggiamento della segnaletica da parte dei veicoli in transito ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo codice della strada;
5) controllare la circolazione dei veicoli eccezionali;
6) effettuare servizi di scorta tecnica lungo le autostrade a richiesta dell'utenza, previo adempimento delle formalità previste dal disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità, di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 18 luglio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 1997, e successive modificazioni;
7) collaborare con gli operatori della polizia stradale, su loro specifica richiesta e con l'ausilio di strumenti di pesatura in aree rese disponibili dalla società concessionaria dell'autostrada, sia lungo il percorso che presso gli ingressi autostradali, alla verifica della massa dei veicoli commerciali che transitano sull'autostrada allo scopo di individuare eventuali situazioni di sovraccarico, avviando le procedure di recupero dell'indennizzo di maggior usura non corrisposto;
8) segnalare alla polizia stradale eventuali violazioni ai sensi di quanto previsto dal citato decreto legislativo n. 285 del 1992, in particolare, effettuando interventi per il controllo e la prevenzione di atti vandalici (sassi dai cavalcavia), nonché per il controllo e la prevenzione nelle aree di servizio e di parcheggio;
9) funzioni di scorta (safety car) in caso di nebbia o di scarsa visibilità;
10) funzioni di assistenza all'utenza.
Il riconoscimento giuridico dell'espletamento dei servizi di polizia stradale per la figura professionale dell'ausiliario alla viabilità sulle autostrade darebbe, ad avviso del proponente, il necessario impulso per un importante sviluppo e per la conseguente diffusione su tutto il territorio nazionale di tale figura.
La duplice presenza delle pattuglie della polizia stradale e delle squadre della viabilità, adeguatamente distribuite sul territorio nazionale, consentirebbe di prevenire un buon numero di incidenti, di diminuire drasticamente i tempi di intervento, di dare una adeguata assistenza e di fornire un servizio migliore con costi relativamente contenuti.
Anche per queste ragioni, la presente proposta di legge prevede un potenziamento delle attività della polizia stradale di prevenzione, vigilanza e repressione delle infrazioni in autostrada e l'incremento del numero delle pattuglie operanti sulle autostrade, realizzato anche attraverso la copertura e il potenziamento della pianta organica della polizia stradale.
1. La presente legge reca norme finalizzate a incrementare le condizioni di sicurezza del traffico autostradale attraverso il mantenimento e l'accrescimento di efficienti livelli dei servizi offerti dalle società autostradali e il potenziamento dei controlli effettuati dalla nuova figura professionale dell'ausiliario alla viabilità sulle autostrade, istituita ai sensi dell'articolo 2 e dalla polizia stradale.
1. È istituita la figura professionale di ausiliario alla viabilità sulle autostrade per l'espletamento delle attività di mantenimento e di accrescimento della sicurezza del trasporto autostradale.
2. Gli ausiliari alla viabilità sulle autostrade sono utilizzati dalle società autostradali per svolgere i seguenti compiti:
a) intervenire in caso di incidenti senza conseguenze alle persone allo scopo di attivarsi per l'immediato ripristino della circolazione, limitando ogni situazione di pericolo per gli altri utenti della strada, e per lo spostamento dei veicoli dopo aver svolto la necessaria procedura di documentazione;
b) intervenire in caso di incidenti diversi da quelli di cui alla lettera a), nonché nelle situazioni di turbativa temporanea e imprevedibile della viabilità stradale, effettuando le necessarie attività di segnalazione e svolgendo, in ausilio agli organi di polizia e su loro indicazione, le eventuali attività di regolazione del traffico;
c) segnalare, in presenza di turbative della viabilità stradale, le code comunque formate, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e delle relative norme regolamentari;
d) sorvegliare i restringimenti di carreggiata causati dalla presenza di cantieri di lavoro posti in opera dalle imprese, al fine di verificare il perdurare del segnalamento e della delineazione degli stessi, comunicando alla polizia stradale l'eventuale danneggiamento delle segnaletica stradale da parte di veicoli in transito ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
e) controllare la circolazione dei veicoli eccezionali in autostrada e dei trasporti in condizioni di eccezionalità senza scorta della polizia stradale, nonché dei mezzi d'opera, verificando il rispetto delle prescrizioni delle autorizzazioni alla circolazione, sia da parte dell'autotrasportatore che della relativa scorta tecnica, controllando al momento dell'accesso o dell'uscita dall'autostrada, anche in modo sistematico, la documentazione, le dimensioni, le masse e le altre caratteristiche tecniche, segnalando alla polizia stradale le violazioni riscontrate e svolgendo, ove necessario, una azione di assistenza tecnica in corrispondenza dei punti critici o per l'attraversamento dei piazzali di stazioni;
f) effettuare i servizi di scorta tecnica lungo le autostrade a richiesta dell'utenza, previo adempimento delle formalità previste dal disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità, di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 18 luglio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 1997, e successive modificazioni;
g) collaborare con gli operatori della polizia stradale, su loro specifica richiesta e con l'ausilio di strumenti di pesatura in aree rese disponibili dalla società concessionaria dell'autostrada, sia lungo il percorso che presso gli ingressi autostradali,
h) segnalare alla polizia stradale, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le violazioni relative alle norme del titolo II del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, alle relative norme di attuazione nonché le violazioni relative alle autorizzazioni e alle concessioni rilasciate dalla società concessionaria dell'autostrada;
i) effettuare segnalazioni alla polizia stradale riguardo al mancato rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nelle pertinenze autostradali.
1. Per fare fronte alle attività di cui alla presente legge il personale ausiliario alla viabilità sulle autostrade è organizzato in modo da garantire livelli di professionalità e di efficienza adeguati all'importanza e alla delicatezza delle attività stesse.
2. Il servizio degli ausiliari alla viabilità sulle autostrade, pianificato nell'arco delle ventiquattro ore, è articolato su tratte di competenza commisurate alla suddivisione della rete autostradale nazionale e dipendenti dalle caratteristiche del tracciato, dall'intensità e dalla composizione del traffico e dall'eventuale esistenza di situazioni critiche particolari; il servizio è comunque organizzato in modo da garantire interventi solleciti.
3. Al fine di estendere e di concentrare l'operatività del servizio di viabilità sulle autostrade in relazione alle mutevoli necessità
1. Gli ausiliari alla viabilità sulle autostrade sono dotati di idonei veicoli di servizio, in grado di garantire il rapido spostamento, specificamente allestiti in relazione all'attività da svolgere e dotati delle attrezzature necessarie agli interventi di segnalazione, ivi inclusi pannelli a messaggio variabile.
1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni assegnate agli ausiliari alla viabilità sulle autostrade ai sensi della presente legge è prevista una specifica formazione basata su:
a) un corso, i cui oneri sono interamente posti a carico delle società concessionarie delle autostrade, tenuto presso le società concessionarie stesse da personale interno appositamente formato presso i centri di addestramento della polizia stradale, affiancato, per specifiche materie, da personale della specialità polizia stradale della Polizia di Stato;
b) un corso di aggiornamento su temi riguardanti argomenti specifici delle attività delle società concessionarie delle autostrade, tenuto presso le società concessionarie stesse e avente per oggetto materie quali la viabilità, l'assistenza e materie affini quali l'esazione e l'attività commerciale.
2. Per verificare l'effettiva preparazione degli ausiliari alla viabilità sulle autostrade al termine della frequenza dei corsi di cui al comma 1, è previsto un esame di idoneità. Alla commissione di esame partecipano anche funzionari della specialità polizia stradale della Polizia di Stato.
3. I programmi, le modalità di svolgimento dei corsi, nonché la misura della partecipazione dei funzionari della specialità polizia stradale della Polizia di Stato, sono definiti di intesa con il Ministero dell'interno.
1. Al fine di garantire l'uniforme attuazione della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, adotta, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, le disposizioni relative alle:
a) attività di segnalazione delle violazioni rilevate dal personale delle società concessionarie delle autostrade nel corso dell'ordinaria attività di sorveglianza sulle tratte autostradali e in occasione degli interventi di documentazione dei sinistri;
b) procedure, prevedendo che le modalità di trasmissione nonché tutti gli altri adempimenti conseguenti alle segnalazioni siano oggetto di provvedimenti da parte del Ministero dell'interno-Dipartimento della pubblica sicurezza;
c) modalità di attuazione degli interventi in caso di incidenti stradali di competenza degli ausiliari alla viabilità sulle autostrade, disciplinate dal Ministero dell'interno-Dipartimento della pubblica sicurezza, tenuto conto delle esigenze operative delle società concessionarie delle autostrade;
d) procedure di coordinamento degli interventi in caso di incidenti stradali, delle attività di segnalazione delle situazioni
1. Per il potenziamento delle attività della polizia stradale e dell'Arma dei carabinieri di prevenzione, vigilanza e repressione delle infrazioni in autostrada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e, in particolare, per l'incremento del numero delle pattuglie operanti sulle autostrade, realizzato anche attraverso la copertura e il potenziamento della pianta organica della polizia stradale pari ad almeno il 30 per cento dell'organico esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'acquisto di dispositivi tecnici finalizzati all'accertamento di determinate infrazioni, nonché per la formazione e l'aggiornamento professionali degli addetti, è autorizzata per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, la spesa di 200 milioni di euro.
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 7, valutato in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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