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PDL 6291

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6291



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CARLUCCI

Modifica dell'articolo 58 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente le cause ostative alla candidatura

Presentata il 24 gennaio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Questa proposta di legge modifica l'articolo 58 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente le cause ostative alla candidatura negli enti locali.
      L'articolo 58 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 è stato concepito per rispondere ai gravi problemi di malcostume presenti nella politica italiana a livello di enti locali in quanto prevede la non candidatura alle elezioni locali di coloro che sono stati condannati per alcuni delitti previsti dal codice penale. Si tratta di una norma equa e giusta che risponde alla finalità di riportare l'attività politica sul giusto binario della buona amministrazione e della legalità. Chi oggi fa politica la deve fare con senso di servizio verso i cittadini e le istituzioni e non con comportamenti immorali che pregiudicano l'attività pubblica e il servizio ai cittadini.
      Questa proposta di legge modificando l'articolo 58 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, prevede che i pubblici ufficiali o gli incaricati di pubblico servizio non possono essere candidati alle cariche elettive negli enti locali se hanno riportato una condanna definitiva commessa per reati inerenti le funzioni svolte.
      Il comma 4 prevede, in particolare, che l'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a prendere atto immediatamente della nullità dell'elezione o della nomina non appena venuto a conoscenza dell'esistenza
 

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delle stesse condizioni di nullità dell'elezione.
      Si prevede, poi, al comma 5, l'obbligo per i responsabili delle cancellerie e degli uffici giudiziari e per le segreterie degli uffici del pubblico ministero di disporre l'inserimento immediato dei dispositivi delle sentenze di condanna definitiva nell'archivio unico esistente presso il Ministero dell'interno e di provvedere senza indugio alla comunicazione del testo integrale delle stesse sentenze al prefetto e all'organo che ha disposto la nomina o convalidato l'elezione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 58 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 58. (Cause ostative alla candidatura). 1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione di consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114, presidente e componente degli organi delle comunità montane:

          a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope previsto dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per il delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui è inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

          b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli

 

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articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato) e, limitatamente ai delitti previsti dagli articoli 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari) e 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale, i pubblici ufficiali o gli incaricati di pubblico servizio che hanno riportato condanna definitiva, nonché i soggetti non rivestenti tale qualifica se i reati per i quali è intervenuta la condanna definitiva sono stati commessi nell'esercizio delle funzioni inerenti alla carica elettiva o dell'incarico attribuito a seguito di nomina o di elezione di competenza del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale, della giunta provinciale o del presidente della provincia, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali;

          c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera b);

          d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva a una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

          e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

      2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo e dall'articolo 59 del presente testo unico la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

 

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      3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

          a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;

          b) della giunta provinciale o del presidente della provincia, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.

      4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a prendere atto immediatamente della nullità dell'elezione o della nomina non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.
      5. È fatto obbligo ai responsabili delle cancellerie e degli uffici giudiziari e alle segreterie degli uffici del pubblico ministero di disporre l'inserimento immediato dei dispositivi delle sentenze di condanna definitiva per i delitti di cui ai commi 1 e 2 nell'archivio unico esistente presso il Ministero dell'interno e di provvedere senza indugio alla comunicazione del testo integrale delle stesse sentenze al prefetto e all'organo che ha disposto la nomina o convalidato l'elezione.
      6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327».
        


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