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PDL 6253

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6253



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ANTONIO RUSSO

Disposizioni in materia di detenzione concordata
e di messa alla prova

Presentata il 29 dicembre 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - Si sente da più parti l'esigenza di valutare attentamente l'attuale realtà carceraria sia in riferimento alla platea dei detenuti, che superano i sessantamila, sia con riferimento all'anomala circostanza che la metà degli stessi detenuti sono extracomunitari e che, qualora si addivenisse ad una ipotesi generalizzata e scriteriata di amnistia e di indulto, ci troveremmo con migliaia di ex detenuti nella concreta disponibilità di ambienti criminali. Occorre, quindi, individuare nuovi percorsi normativi che tendano alla soluzione del problema.
      Orbene, sembra opportuno, così come già concretamente sperimentato per i riti alternativi in materia processual-penalistica, addivenire, in sede di esecuzione, ad una forma di «patteggiamento e messa alla prova» per parte della pena definitiva inflitta, con accenni di natura negozial-privatistica, nel senso che, qualora la parte (il detenuto) non ottemperi all'impegno assunto, come per il diritto civile soccombe per l'arra penitenziale così nel diritto penale l'imputato, che viene meno al rapporto negoziale stipulato con lo Stato, oltre che scontare la pena principale, soccombe con un aumento pari alla metà della pena concordata, con la conseguente perdita della metà dei benefìci carcerari previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354.
      Ipotesi inversa e costruttiva sembra quella di aumentare i benefìci previsti dalla medesima legge n. 354 del 1975 per coloro che durante il periodo di messa alla prova pongano in essere una concreta attività di studio o di particolare interesse sociale.
      Si è prevista inoltre la possibilità di dichiarare un proprio domicilio, in un distretto diverso da quello di residenza, al momento della richiesta. Tale disposizione trova fondamento nella possibilità che un detenuto possa trovare lavoro in un comune
 

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distante dalla propria residenza concretizzando in tal modo l'allontanamento dal circuito umano di appartenenza e favorendo, nel contempo, la possibilità di un concreto recupero sociale.
      Sembra valida l'ipotesi di subordinare l'adesione alla detenzione concordata e alla messa alla prova ad una concreta ipotesi di allontanamento del detenuto da ambienti di illiceità diffusa nonché di impegnare lo stesso nella ricerca, sul territorio dello Stato, di una reale attività lavorativa nonché nel porre in essere attività di studio e/o di volontariato (circostanza, quest'ultima, che, se posta in essere con diligenza e responsabilità, comporterebbe un ulteriore beneficio). Altrettanto valida appare la previsione, per i detenuti extracomunitari, della possibilità, in mancanza di lavoro, qualora la pena complessiva e, comunque, residua da espiare non superi i due anni, di abbandonare il nostro Paese e tornare nel proprio.
      Un ulteriore beneficio per i datori di lavoro dei soggetti impiegati ai sensi della legge è quello del versamento in forma ridotta degli oneri contributivi.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il detenuto, con sentenza definitiva, per qualsiasi titolo di reato commesso entro il 30 settembre 2005 può concordare con il giudice dell'esecuzione, anche in tempi diversi, l'applicazione di un periodo di detenzione concordata e di messa alla prova da due a cinque anni, comprovando il proprio allontanamento da ambienti illeciti nonché documentando un'attività idonea e permanente per la propria sussistenza nel distretto dichiarato al momento della richiesta, anche diverso da quello di residenza.

Art. 2.

      1. Il giudice dell'esecuzione può, valutate le circostanze, con provvedimento motivato, mettere alla prova il detenuto, inizialmente per un minimo di due anni e, se necessario, adottare misure di sicurezza, al momento della decisione. In caso di palese inidoneità della richiesta e delle motivazioni addotte, il giudice rigetta la richiesta stessa.
      2. I detenuti extracomunitari possono avanzare la richiesta di cui all'articolo 1 quando la pena complessiva o comunque la pena residua da espiare non supera i due anni e gli stessi, non potendo documentare un'attività lavorativa, concordino il rientro nello Stato di origine.

Art. 3.

      1. La commissione di un reato non colposo nell'arco di dieci anni dall'applicazione del periodo di detenzione concordata e messa alla prova comporta la revoca del beneficio e l'obbligo di scontare la pena principale inflitta, aumentata della metà della pena concordata.

 

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Art. 4.

      1. Nell'ipotesi di revoca di cui all'articolo 3, per tutta la durata della pena da espiare i benefìci previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono ridotti della metà.

Art. 5.

      1. I benefìci previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono aumentati della metà per coloro che durante il periodo di detenzione concordata e messa alla prova frequentano con profitto corsi di studio o svolgono attività di particolare e rilevante interesse sociale.

Art. 6.

      1. Gli oneri contributivi per i datori di lavoro che impiegano soggetti ai sensi dell'articolo 1, per il periodo di detenzione concordata e messa alla prova, sono ridotti della metà.

Art. 7.

      1. Contro il rigetto della richiesta avanzata ai sensi dell'articolo 1 è ammesso ricorso al tribunale di sorveglianza competente per territorio.
      2. In caso di rigetto del ricorso da parte del tribunale di sorveglianza è sempre ammesso il ricorso per cassazione.

Art. 8.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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