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PDL 6302

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6302



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato RAMPELLI

Istituzione del Parco nazionale dell'Appia Antica

Presentata il 27 gennaio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Il Parco dell'Appia Antica è un'area protetta di interesse regionale di circa 3.400 ettari, istituita dalla regione Lazio con la legge 10 novembre 1988, n. 66, recante «Istituzione del parco regionale suburbano dell'Appia Antica».
      Il Piano regionale dei parchi e delle riserve (deliberazione della giunta regionale 29 settembre 1992, n. 8098) ha successivamente classificato il parco come «area protetta di interesse nazionale».
      Con l'approvazione della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, il territorio di competenza del Parco è stato ampliato con l'annessione ad ovest dell'area di Tor Marancia, che è stata così salvata dai progetti di cementificazione della giunta Rutelli.
      La principale valenza è quella storico-archeologica, costituita dall'insieme di tombe, sepolcri, acquedotti e ville che costeggiano la via Appia Antica, dalle torri medievali e dai casali sorti dal Rinascimento fino al XIX secolo.
      Ma all'interno del Parco sono presenti anche complessi differenti, a iniziare dal Circo di Massenzio e dalla Tomba di Cecilia Metella per finire con il sistema sotterraneo costituito dalle catacombe di Pretestato, Domitilla, San Sebastiano, San Callisto e dalle catacombe ebraiche.
      L'area del Parco (tali e ulteriori informazioni sono consultabili sui siti internet www.parcoappiaantica.org/ e www.parchilazio.it/parco.appia.antica/par.html) comprende i primi 16 chilometri del tracciato dell'antica via consolare (da Porta San Sebastiano all'incrocio con la via Appia Nuova a Frattocchie). Completano il quadro: la valle della Caffarella (caratterizzata archeologicamente dai numerosi resti della grande villa suburbana di Erode Attico); il complesso archeologico delle tombe della via Latina (vi si trova un tratto della pavimentazione originaria della strada fiancheggiato
 

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da imponenti monumenti funerari come quelli dei Valeri e dei Pancrazi, all'interno dei quali si possono ammirare decorazioni in stucco e in affresco di eccezionale valore); l'area a ridosso della via Tuscolana in cui si trovano i resti di sei acquedotti romani dell'epoca repubblicana e imperiale - straordinaria opere dell'ingegneria romana - e i ruderi di antiche ville suburbane come quella delle Vignacce e dei Sette Bassi; la piccola area verde di Tor Fiscale (nella quale è possibile visitare le fungaie delle cave e le gallerie scavate nelle colate piroclastiche dei Colli Albani, ancora oggi in uso); le due grandi tenute agricole di Tor Marancia e della Farnesiana (in quest'ultima sono presenti non solo insediamenti di età romana delle dimore rustiche e residenziali delle ville suburbane ma anche sistemi difensivi di età medievale, la cui testimonianza più significativa è rappresentata dai ruderi del Castello di Zampa di Bove).
      Quella di Tor Marancia, in particolare, è un'area di estrema importanza storico-archeologica; sin dall'epoca romana aveva una sua chiara vocazione prevalentemente agricola, vocazione che viene ancor oggi testimoniata dai numerosissimi reperti archeologici che sono disseminati su quel territorio. Si tratta di reperti relativi alle ville rustiche, insediamenti a carattere residenziale votati prevalentemente alla produzione agricola tra cui spicca, ad esempio, la villa dei Numisi. È un territorio in cui possiamo trovare anche reperti archeologici funerari, sia dell'epoca romana che dell'epoca cristiana, ed è quindi un'area che ci racconta parte della nostra storia, della storia della città di Roma, di questo popolo.
      Ma il Parco dell'Appia Antica si pone anche come un «cuneo verde» tra i quartieri sud-orientali della città di Roma e i Colli Albani, per i quali rappresenta un importante «corridoio biologico».
      Molte sono le aree comprese nel Parco che sono caratterizzate da importanti valori naturalistici. L'antico Bosco Farnese, per esempio, in prossimità della via Ardeatina, è composto da roverelle e sughere; tra i monumenti del Circo di Massenzio si è insediata una flora ruderale di grande interesse: olivi, mandorli; una folta macchia mediterranea con rovi, alaterno, lentisco; arbusti da sottobosco come biancospino, fusaria, corniolo sanguinello, pruno selvatico. Nello scenario della Villa dei Quintili abbondano nei prati umidi le fioriture di orchidee spontanee. Nell'area del laghetto è presente il ranuncolo peltato. Nell'area di Tor Marancia - che conserva una buona naturalità - lungo il Fosso di Tor Carbone si trovano la carice maggiore e grandi alberi di pioppo nero. Si tratta, pertanto, di un patrimonio di grande interesse naturalistico.
      Con la presente proposta di legge si intende promuovere la costituzione di un nuovo Parco nazionale, secondo le procedure e le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, trasformando il Parco regionale dell'Appia Antica in Parco nazionale.
      L'istituzione del Parco nazionale appare giustificata dalla straordinaria ricchezza naturalistica e storica dei luoghi che lo rendono un unicum nel panorama dei parchi italiani, dalla necessità di una gestione autorevole, dalla possibilità di accedere a contributi adeguati alla gestione, dall'opportunità di entrare nella rete dei Parchi nazionali.
      La proposta di legge stabilisce una perimetrazione provvisoria coincidente con quella prevista dal Parco regionale. Stabilisce, inoltre, che la perimetrazione definitiva avvenga entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di intesa con la regione Lazio e sentiti gli enti locali interessati. Ciò potrà consentire anche di rivedere le scelte fatte all'epoca dell'istituzione del Parco regionale.
      La proposta di legge prevede, pertanto, come già avvenuto per altri parchi nazionali, un «passaggio indolore» tra Parco regionale dell'Appia Antica e istituendo Parco nazionale e l'accorpamento sotto un'unica gestione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione del Parco
nazionale dell'Appia Antica).

      1. È istituito il Parco nazionale dell'Appia Antica, di seguito denominato «Parco».
      2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di intesa con la regione Lazio e sentiti gli enti locali interessati, definisce la delimitazione e la zonizzazione del territorio del Parco nonché le misure di salvaguardia necessarie per garantire la conservazione dello stato dei luoghi.
      3. La delimitazione e la zonizzazione del territorio del Parco coincidono, in via provvisoria, con i territori di cui alla legge regionale del Lazio 10 novembre 1988, n. 66, e successive modificazioni.
      4. La gestione provvisoria del Parco, fino alla costituzione dell'Ente parco previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, è affidata all'Ente preposto alla gestione del Parco regionale dell'Appia Antica, con sede in Roma.
      5. L'Ente Parco nazionale dell'Appia Antica ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
      6. La pianta organica dell'Ente Parco nazionale dell'Appia Antica è determinata e approvata entro due mesi dalla data di costituzione del consiglio direttivo del medesimo Ente, in conformità alle procedure di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

 

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Art. 2.
(Organi).

      1. Sono organi dell'Ente Parco nazionale dell'Appia Antica:

          a) il presidente;

          b) il consiglio direttivo;

          c) la giunta esecutiva;

          d) il collegio dei revisori dei conti;

          e) la comunità del Parco.

      2. La nomina degli organi di cui al comma 1 del presente articolo è effettuata secondo le disposizioni e le modalità previste dall'articolo 9, commi 3, 4, 5, 6 e 10, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come modificato dall'articolo 2, comma 24, della legge 9 dicembre 1998, n. 426.
      3. Il consiglio direttivo dell'Ente Parco nazionale dell'Appia Antica individua all'interno del territorio del Parco la sede legale e amministrativa dell'Ente stesso, entro due mesi dalla data della sua costituzione.
      4. L'Ente Parco nazionale dell'Appia Antica può avvalersi di personale in posizione di comando, nonché di mezzi e di strutture messi a disposizione dalla regione Lazio, dalla provincia di Roma e dagli enti locali interessati, nonché da altri enti pubblici, secondo le procedure previste dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 3.
(Entrate).

      1. Costituiscono entrate dell'Ente Parco nazionale dell'Appia Antica, da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

          a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;

          b) i contributi della regione Lazio e degli enti pubblici;

 

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          c) i finanziamenti concessi dall'Unione europea;

          d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro previsti dagli articoli 10 e 100 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

          e) eventuali redditi patrimoniali;

          f) i canoni delle concessioni previste dalla normativa vigente in materia, i proventi dei diritti di ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;

          g) i proventi delle attività commerciali e promozionali;

          h) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari stabilite dall'Ente Parco nazionale dell'Appia Antica;

          i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente Parco nazionale dell'Appia Antica.

      2. I contributi ordinari erogati dallo Stato sono posti a carico dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Art. 4.
(Convenzioni).

      1. L'Ente Parco nazionale dell'Appia Antica può avvalersi, previa stipula di un'apposita convenzione, degli enti strumentali della regione Lazio per tutte le attività che si rendono necessarie per il raggiungimento delle finalità dell'area protetta.

Art. 5.
(Promozione).

      1. Al fine di promuovere e di incentivare le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle popolazioni residenti all'interno del Parco, l'Ente Parco

 

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nazionale dell'Appia Antica può concedere l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e a prodotti locali che presentano requisiti di qualità e che soddisfano le finalità dello stesso Parco.
      2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.


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