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PDL 6296

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6296



 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato COSTA

Soppressione dello status giuridico di regione a statuto speciale e di provincia autonoma

Presentata il 25 gennaio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Il clima politico e sociale che nell'immediato dopoguerra aveva portato il legislatore a prevedere una particolare autonomia politica e amministrativa per cinque regioni e due province autonome è profondamente cambiato.
      In primo luogo, gli enti locali nel loro complesso, e in particolar modo le regioni, hanno via via raggiunto una sempre maggiore identità e autonomia dallo Stato centrale.
      In secondo luogo, le significative differenze linguistiche, culturali e geografiche che cinquant'anni fa avevano favorito la scelta di uno «statuto speciale», se hanno ragione di esistere in tempi di integrazione europea, sotto il profilo sostanziale dell'identità, non hanno più motivo di costituire artificiose barriere protettive. Nell'attuale contesto, poi, le regioni a statuto speciale ricevono dallo Stato finanziamenti di gran lunga maggiori rispetto a quelle a statuto ordinario: si tratta di un'evidente sperequazione che oggi appare per molti versi incomprensibile. Da ultimo, con la recente normativa sull'introduzione del federalismo nell'organizzazione dello Stato, occorre far sì che tutte le regioni godano di un'identica posizione di partenza, in modo che non si configuri una situazione che veda un federalismo «di serie A» e uno «di serie B».
      Con la presente proposta di legge costituzionale si intende eliminare lo status giuridico di regione a statuto speciale e di provincia autonoma, equiparando tutte le realtà amministrative esistenti sul territorio nazionale.
      Il comma 1 dell'articolo 1 abroga l'articolo 116 della Costituzione che dispone particolari forme di autonomia per le
 

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regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano. Il comma 2 dell'articolo 1 sopprime un inciso dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, che concede una posizione di favore alle due province autonome in questione. Il comma 3 del medesimo articolo abroga la X disposizione transitoria e finale della Carta costituzionale, la quale prevede la provvisoria applicazione delle norme del titolo V per il Friuli Venezia Giulia.
      L'articolo 2 abroga lo statuto della Regione siciliana.
      L'articolo 3 abroga lo statuto speciale per la Sardegna.
      L'articolo 4 abroga lo statuto speciale per la Valle d'Aosta.
      L'articolo 5 abroga lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
      L'articolo 6 abroga lo statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia.
      L'articolo 7 prevede che, entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge costituzionale, i consigli regionali della Sicilia, della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige e del Friuli Venezia Giulia adottino un nuovo statuto, in conformità alla medesima legge costituzionale, ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione analogamente a quanto è stato fatto dalle altre quindici regioni a statuto ordinario.
 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.
(Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

      1. L'articolo 116 della Costituzione è abrogato.
      2. Al quinto comma dell'articolo 117 della Costituzione, le parole: «e le Province autonome di Trento e di Bolzano» sono soppresse.
      3. La X disposizione transitoria e finale della Costituzione è abrogata.

Art. 2.
(Abrogazione dello statuto
della Regione siciliana).

      1. Lo statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 3.
(Abrogazione dello statuto speciale
per la Sardegna).

      1. Lo statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 4.
(Abrogazione dello statuto speciale
per la Valle d'Aosta).

      1. Lo statuto speciale per la Valle d'Aosta, di cui alla legge costituzionale 26

 

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febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 5.
(Abrogazione dello statuto speciale
per il Trentino-Alto Adige).

      1. Il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 6.
(Abrogazione dello statuto speciale
della Regione Friuli Venezia Giulia).

      1. Lo statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 7.
(Disposizione transitoria).

      1. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge costituzionale, i consigli regionali della Sicilia, della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige e del Friuli Venezia Giulia adottano un proprio statuto ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione.


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