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PDL 6289

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6289



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FIORI

Istituzione della Giornata nazionale del silenzio

Presentata il 23 gennaio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - C'è un grande debito che la società e la storia devono saldare nei confronti della categoria dei soggetti sordi. Dall'origine dell'uomo ed in tutte le civiltà le persone sorde sono state emarginate ed escluse dalla vita sociale, considerate diverse e inferiori solo perché non sentivano i suoni, considerate estranee solo per la difficoltà a comunicare. Per millenni sono state private dei diritti più elementari come il diritto al sapere, il diritto all'uguaglianza, il diritto al rispetto ed alla dignità.
      Solamente nel 1938, in Italia, furono riconosciuti ai soggetti sordi i diritti civili e quindi iniziarono a essere «persone». Ancora oggi siamo lontani dall'avere dato ai soggetti sordi una vera parità sociale.
      Per questo, come simbolico riconoscimento e come dovere morale, si vuole proporre l'istituzione della Giornata nazionale del silenzio che verrà celebrata ogni anno per stimolare la società e soprattutto i giovani a riflettere sul valore del «silenzio», sulla necessità di conoscere e di comunicare con il prossimo e in particolare con gli esclusi e sul fondamentale diritto di tutte le persone all'uguaglianza e all'integrazione. La Giornata nazionale del silenzio avrà anche il compito di ricordare la necessità di lottare contro l'inquinamento acustico che provoca una preoccupante crescita delle lesioni uditive e della sordità soprattutto nelle nuove generazioni.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituita il giorno 30 del mese di giugno di ogni anno la Giornata nazionale del silenzio quale momento di sensibilizzazione dell'opinione pubblica nei confronti di tutti i soggetti sordi, per eliminare le loro difficoltà quotidiane causate dalle barriere visibili e invisibili e la loro persistente emarginazione. La Giornata nazionale del silenzio ha il compito di stimolare l'integrazione globale dei sordi nella società moderna e di renderli «cittadini» con pari dignità e rispetto.
      2. Le amministrazioni pubbliche in occasione della Giornata nazionale di cui al comma 1 possono promuovere nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze convegni, incontri, dibattiti e altre iniziative di valorizzazione del ruolo dei soggetti sordi, in accordo e collaborazione con l'Ente nazionale sordomuti (ENS) e con il mondo del volontariato.
      3. La Giornata nazionale di cui al comma 1 è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260, e non determina riduzione dell'orario di lavoro dei dipendenti pubblici, né, qualora ricada nei giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.
      4. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca impartisce le opportune direttive affinché, in occasione della Giornata nazionale di cui al comma 1, le scuole pubbliche e private, nell'ambito della loro autonomia, possano promuovere iniziative volte a discutere ed ad approfondire le tematiche dei soggetti sordi relative alle difficoltà quotidiane, alle barriere visibili ed invisibili e al loro ruolo nella società civile e moderna, contribuendo, altresì, alla creazione di momenti di riflessioni e di confronto sul significato del silenzio e dell'emarginazione e sui gravi pericoli per l'apparato uditivo derivanti dall'inquinamento acustico.

 

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Art. 2.

      1. È istituito il «Premio Giornata nazionale del silenzio» in favore degli enti locali che, nel corso dell'anno, si siano distinti per scelte politiche o per atti amministrativi finalizzati al miglioramento della qualità della vita dei soggetti sordi e alla tutela delle pari opportunità.
      2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è nominata, senza oneri per lo Stato, una commissione competente a valutare, ai fini di cui al comma 1, le scelte politiche o gli atti amministrativi adottati per il miglioramento della qualità della vita dei soggetti sordi, meritori sul piano sociale, sulla base delle informazioni acquisite dall'ENS e da qualsiasi altra fonte scientifica. La partecipazione alla commissione non comporta la corresponsione di indennità o compensi né rimborso di spese.
      3. La graduatoria predisposta dalla commissione di cui al comma 2 è deliberata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
      4. La commissione di cui al comma 2 è formata per il 50 per cento da cittadini italiani e degli Stati membri dell'Unione europea sordi e per il restante 50 per cento da esponenti del mondo della cultura e del volontariato.
      5. Il Presidente della Repubblica conferisce il «Premio Giornata nazionale del silenzio» alle province e comuni che hanno conseguito i primi tre posti nella graduatoria deliberata dalla Commissione di cui al comma 2.

Art. 3

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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