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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 6289 |
1. È istituita il giorno 30 del mese di giugno di ogni anno la Giornata nazionale del silenzio quale momento di sensibilizzazione dell'opinione pubblica nei confronti di tutti i soggetti sordi, per eliminare le loro difficoltà quotidiane causate dalle barriere visibili e invisibili e la loro persistente emarginazione. La Giornata nazionale del silenzio ha il compito di stimolare l'integrazione globale dei sordi nella società moderna e di renderli «cittadini» con pari dignità e rispetto.
2. Le amministrazioni pubbliche in occasione della Giornata nazionale di cui al comma 1 possono promuovere nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze convegni, incontri, dibattiti e altre iniziative di valorizzazione del ruolo dei soggetti sordi, in accordo e collaborazione con l'Ente nazionale sordomuti (ENS) e con il mondo del volontariato.
3. La Giornata nazionale di cui al comma 1 è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260, e non determina riduzione dell'orario di lavoro dei dipendenti pubblici, né, qualora ricada nei giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.
4. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca impartisce le opportune direttive affinché, in occasione della Giornata nazionale di cui al comma 1, le scuole pubbliche e private, nell'ambito della loro autonomia, possano promuovere iniziative volte a discutere ed ad approfondire le tematiche dei soggetti sordi relative alle difficoltà quotidiane, alle barriere visibili ed invisibili e al loro ruolo nella società civile e moderna, contribuendo, altresì, alla creazione di momenti di riflessioni e di confronto sul significato del silenzio e dell'emarginazione e sui gravi pericoli per l'apparato uditivo derivanti dall'inquinamento acustico.
1. È istituito il «Premio Giornata nazionale del silenzio» in favore degli enti locali che, nel corso dell'anno, si siano distinti per scelte politiche o per atti amministrativi finalizzati al miglioramento della qualità della vita dei soggetti sordi e alla tutela delle pari opportunità.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è nominata, senza oneri per lo Stato, una commissione competente a valutare, ai fini di cui al comma 1, le scelte politiche o gli atti amministrativi adottati per il miglioramento della qualità della vita dei soggetti sordi, meritori sul piano sociale, sulla base delle informazioni acquisite dall'ENS e da qualsiasi altra fonte scientifica. La partecipazione alla commissione non comporta la corresponsione di indennità o compensi né rimborso di spese.
3. La graduatoria predisposta dalla commissione di cui al comma 2 è deliberata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
4. La commissione di cui al comma 2 è formata per il 50 per cento da cittadini italiani e degli Stati membri dell'Unione europea sordi e per il restante 50 per cento da esponenti del mondo della cultura e del volontariato.
5. Il Presidente della Repubblica conferisce il «Premio Giornata nazionale del silenzio» alle province e comuni che hanno conseguito i primi tre posti nella graduatoria deliberata dalla Commissione di cui al comma 2.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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