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PDL 5778-B

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5778-B



 

Pag. 1

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
il 13 luglio 2005 (v. stampato Senato n. 3545)

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 10 febbraio 2006

presentato dal ministro degli affari esteri
(FINI)

di concerto con il ministro per gli affari regionali
(LA LOGGIA)

con il ministro dell'interno
(PISANU)

con il ministro della giustizia
(CASTELLI)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(SINISCALCO)

con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
(MATTEOLI)

e con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(LUNARDI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la realizzazione di un tunnel ferroviario di base sull'asse del Brennero, fatto a Vienna il 30 aprile 2004

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 10 febbraio 2006
 

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TESTO
approvato dalla Camera dei deputati
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TESTO
modificato dal Senato della Repubblica
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).
      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la realizzazione di un tunnel ferroviario di base sull'asse del Brennero, fatto a Vienna il 30 aprile 2004.       Identico.
Art. 2.
(Ordine di esecuzione).
Art. 2.
(Ordine di esecuzione).
      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.       Identico.
Art. 3.
(Copertura finanziaria).
Art. 3.
(Copertura finanziaria).
        1. All'onere derivante dalla presente legge, ad eccezione dell'attuazione dell'articolo 5 dell'Accordo di cui all'articolo 1, si provvede nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 13 della legge 1o agosto 2002, n. 166.
      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 35.515 annui a decorrere dal 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.       2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5 dell'Accordo di cui all'articolo 1, è autorizzata la spesa di euro 35.515 annui a decorrere dal 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Pag. 3
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.       3. Identico.
Art. 4.
(Sovvenzione comunitaria).
Art. 4.
(Sovvenzione comunitaria).
      1. Gli eventuali introiti derivanti dal contributo della Comunità europea per i progetti della Rete transeuropea di trasporti (TEN) sono versati allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per il tramite del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per essere riassegnati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 1o agosto 2002, n. 166.       Identico.
Art. 5.
(Entrata in vigore).
Art. 5.
(Entrata in vigore).
      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.       Identico.

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