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PDL 6321

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6321


 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei deputati

SERENA, RAMPONI, COSTA, MILANESE, SANTORI, TARANTINO, LENNA, DE SENEEN, TEDESCHI, SANDI

Disposizioni in materia di pubblicità dei bilanci
degli organi costituzionali e di rilievo costituzionale

Presentata il 1o febbraio 2006

      

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Onorevoli Colleghi! - Contrariamente agli inglesi e agli americani i quali, con una semplice richiesta scritta o tramite INTERNET, possono conoscere il bilancio della Corona o della Casa Bianca - cosa che avviene anche in altri grandi Paesi - i cittadini italiani non possono accedere al bilancio della Presidenza della Repubblica.
      Questo significa che nessuno è in grado di sapere in che modo sono stati impiegati i fondi non esistendo in materia alcun tipo di controllo.
      Il Segretario generale della Presidenza della Repubblica ha più volte affermato che il bilancio per «consuetudine costituzionale» ha natura di atto interno non pubblico.
      Da una attenta analisi delle tabelle dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze si evince che negli ultimi cinque anni il Quirinale sarebbe costato 1112 milioni di euro, passando dai 140 del 2001, ai 167 del 2002, ai 183 del 2003, ai 195 del 2004, ai 210 del 2005 e con previsione di 217 nell'anno in corso.
      Si rende necessario, pertanto, rendere pubblico il bilancio interno della Presidenza della Repubblica, al pari di quelli degli altri organi costituzionali e di rilievo costituzionale.
      A tali esigenze di pubblicità e di trasparenza corrisponde la presente proposta di legge costituzionale, la quale appunto sancisce - a carico degli organi costituzionali e di rilievo costituzionale - l'obbligo della pubblicazione dei rispettivi bilanci.
 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

      1. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello di entrata in vigore della presente legge costituzionale, gli organi costituzionali e di rilievo costituzionale sono tenuti alla pubblicazione dei propri bilanci interni nei termini e secondo le modalità da essi stessi stabilite.


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