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PDL 6230-A

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6230-A



 

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DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 14 dicembre 2005 (v. stampato Senato n. 2351)

presentato dal ministro degli affari esteri
(FRATTINI)

e dal ministro della giustizia
(CASTELLI)

di concerto con il ministro dell'interno
(PISANU)

Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 15 dicembre 2005

(Relatore per la II Commissione: TAORMINA;
Relatore per la III Commissione: LANDI di CHIAVENNA)


NOTA: Le Commissioni permanenti II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari), il 9 febbraio 2006, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge n. 6230. In pari data, le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente.
 

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della presidenza del consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 6230, approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001», come risultante dagli emendamenti approvati dalle Commissioni di merito;

            rilevato che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili alle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» e «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale» che l'articolo 117, secondo comma, lettere a) e l), della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

            considerato che il provvedimento reca norme, sia di carattere sostanziale che processuale, le quali, sulla base del presupposto del carattere transnazionale del reato come definito all'articolo 3 del disegno di legge, introducono nell'ordinamento interno un regime differenziato, con particolare riferimento agli articoli 10, 11, 12 e 13;

            osservato inoltre, con riguardo all'articolo 7, che il rinvio ad accordi internazionali, secondo quanto stabilito dall'articolo 21 della Convenzione, ai quali affidare il compito di individuare la sede del processo penale, potrebbe anche configurare una deroga al principio del giudice naturale, sancito al comma 1 dell'articolo 25 della Costituzione, qualora gli eventuali accordi tra gli Stati in materia non riguardassero esclusivamente procedimenti iniziati dopo la ratifica degli Accordi,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

            a) valutino le Commissioni di merito la congruità, sotto il profilo del rispetto del principio costituzionale di ragionevolezza, delle disposizioni dettate dagli articoli 10, 11, 12 e 13, le quali introducono nell'ordinamento interno un regime differenziato, con riguardo ad aspetti sia sostanziali che processuali;

            b) valutino inoltre le Commissioni di merito, con riguardo all'articolo 7, se il rinvio ad accordi internazionali ai quali affidare il compito di individuare la sede del processo penale, secondo quanto stabilito dall'articolo 21 della Convenzione, sia conforme al principio costituzionale del giudice naturale di cui all'articolo 25 della Costituzione.

 

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PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        Sul testo del provvedimento:

            preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, per cui l'attuazione del provvedimento non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

NULLA OSTA
 

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TESTO
approvato dal Senato della Repubblica
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TESTO
delle Commissioni

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001.

      Identico.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione ed ai Protocolli di cui all'articolo 1, di seguito denominati rispettivamente: «Convenzione» e «Protocolli», a decorrere dalla data della loro rispettiva entrata in vigore.

      Identico.

 

Art. 3.
(Definizione di reato transnazionale).
 

      1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

            a) sia commesso in più di uno Stato;
            b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
            c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;

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            d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Art. 3.
(Circostanza aggravante).

Art. 4.
(Circostanza aggravante).

      1. Per i reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni nella commissione dei quali risulti implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato la pena è aumentata da un terzo alla metà.

      1. Per i reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni nella commissione dei quali abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato la pena è aumentata da un terzo alla metà.

      2. Si applica altresì il comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.       2. Identico.

Art. 4.
(Autorità centrale ed autorità di riferimento per le attività previste dalla Convenzione e dai Protocolli).

Art. 5.
(Autorità centrale ed autorità di riferimento per le attività previste dalla Convenzione e dai Protocolli).

      1. L'autorità centrale ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 13, della Convenzione, è il Ministro della giustizia.

      Identico.

      2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le autorità di riferimento per le attività previste dalla Convenzione e dai Protocolli.

Art. 5.
(Informazione al Parlamento sulla cooperazione in materia di estradizione e di assistenza giudiziaria).

Art. 6.
(Informazione al Parlamento sulla cooperazione in materia di estradizione e di assistenza giudiziaria).

      1. Con cadenza annuale il Ministro della giustizia informa le Camere sullo stato di attuazione delle previsioni dell'articolo 16 della Convenzione, in merito alla collaborazione tra Stati Parte in materia di estradizione.

      Identico.


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      2. Con cadenza annuale il Ministro della giustizia informa le Camere sullo stato di attuazione delle previsioni dell'articolo 18 della Convenzione, in merito alla collaborazione tra Stati Parte in materia di assistenza giudiziaria.

Art. 6.
(Trasferimento dei procedimenti penali).

Art. 7.
(Trasferimento dei procedimenti penali).

      1. Il trasferimento dei procedimenti penali previsto dall'articolo 21 della Convenzione avviene esclusivamente nelle forme e nei limiti degli Accordi internazionali. Tali Accordi sono ratificati previa autorizzazione data con legge del Parlamento.

      1. Il trasferimento dei procedimenti penali previsto dall'articolo 21 della Convenzione avviene esclusivamente nelle forme e nei limiti degli Accordi internazionali. Tali Accordi sono ratificati previa autorizzazione data con legge.

      2. Con cadenza annuale il Ministro della giustizia informa le Camere sullo stato di attuazione delle previsioni dell'articolo 21 della Convenzione, in merito al quadro complessivo degli Accordi di trasferimento raggiunti con gli altri Stati Parte, al numero dei procedimenti penali effettivamente trasferiti e ad eventuali problemi applicativi.       2. Identico.

Art. 7.
(Informazione al Parlamento sulla cooperazione di polizia).

Art. 8.
(Informazione al Parlamento sulla cooperazione di polizia).

      1. Con cadenza annuale il Ministro dell'interno informa le Camere sullo stato di attuazione delle previsioni dell'articolo 27 della Convenzione, con specifico riferimento alle azioni intraprese sulla base di tale disposizione ed al quadro delle intese o accordi conclusi ai sensi del paragrafo 2 del medesimo articolo.

      Identico.

Art. 8.
(Operazioni sotto copertura).

Art. 9.
(Operazioni sotto copertura).

      1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili:

      1. Identico:

          a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri

          a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri


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e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter nonché nel libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, ai delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi, ai delitti previsti dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ai delitti previsti dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche per interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, stupefacenti, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l'impiego; e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter nonché nel libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, ai delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi, ai delitti previsti dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche per interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, stupefacenti, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l'impiego;

          b) gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti agli organismi investigativi della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri specializzati nell'attività di contrasto al terrorismo e all'eversione e del Corpo della guardia di finanza competenti nelle attività di contrasto al finanziamento del terrorismo, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti commessi con finalità di terrorismo, anche per interposta persona, compiono le attività di cui alla lettera a).

          b) identica.

      2. Negli stessi casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria

      2. Identico.


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possono utilizzare documenti, identità o indicazioni di copertura anche per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione, informandone il pubblico ministero al più presto e comunque entro le quarantotto ore dall'inizio delle attività.
      3. L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 è disposta, secondo l'appartenenza del personale di polizia giudiziaria, dagli organi di vertice ovvero, per loro delega, dai rispettivi responsabili di livello almeno provinciale, d'intesa con la Direzione centrale per i servizi antidroga quando si procede in relazione ai delitti previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e con la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere per i delitti previsti dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.       3. L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 è disposta, secondo l'appartenenza del personale di polizia giudiziaria, dagli organi di vertice ovvero, per loro delega, dai rispettivi responsabili di livello almeno provinciale, d'intesa con la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere per i delitti previsti dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
      4. L'organo che dispone l'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 deve dare preventiva comunicazione al pubblico ministero competente per le indagini, indicando, se necessario o se richiesto, anche il nominativo dell'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile dell'operazione, nonché il nominativo degli eventuali ausiliari impiegati. Il pubblico ministero deve comunque essere informato senza ritardo, a cura del medesimo organo, nel corso della operazione delle modalità e dei soggetti che vi partecipano, nonché dei risultati della stessa.       4. Identico.
      5. Per l'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono avvalersi di ausiliari ai quali si estende la causa di non punibilità prevista per i medesimi casi. Per l'esecuzione delle operazioni può essere autorizzata l'utilizzazione temporanea di beni mobili ed immobili, di documenti di copertura, l'attivazione di siti nelle reti, la realizzazione e la gestione di aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi informatici, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e       5. Identico.

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con gli altri Ministri interessati. Con il medesimo decreto sono stabilite altresì le forme e le modalità per il coordinamento, anche in ambito internazionale, a fini informativi e operativi tra gli organismi investigativi.
      6. Quando è necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti previsti dal comma 1 nonché di quelli previsti dagli articoli 629 e 644 del codice penale, gli ufficiali di polizia giudiziaria nell'ambito delle rispettive attribuzioni, nonché le autorità doganali limitatamente ai delitti previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, possono omettere o ritardare gli atti di propria competenza, dandone immediato avviso, anche oralmente, al pubblico ministero e provvedono a trasmettere allo stesso motivato rapporto entro le successive quarantotto ore.       6. Quando è necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti previsti dal comma 1 nonché di quelli previsti dagli articoli 629 e 644 del codice penale, gli ufficiali di polizia giudiziaria nell'ambito delle rispettive attribuzioni possono omettere o ritardare gli atti di propria competenza, dandone immediato avviso, anche oralmente, al pubblico ministero e provvedono a trasmettere allo stesso motivato rapporto entro le successive quarantotto ore.
      7. Per gli stessi motivi di cui al comma 6, il pubblico ministero può, con decreto motivato, ritardare l'esecuzione dei provvedimenti che applicano una misura cautelare, del fermo dell'indiziato di delitto, dell'ordine di esecuzione di pene detentive o del sequestro. Nei casi di urgenza, il ritardo dell'esecuzione dei predetti provvedimenti può essere disposto anche oralmente, ma il relativo decreto deve essere emesso entro le successive quarantotto ore. Il pubblico ministero impartisce alla polizia giudiziaria le disposizioni necessarie al controllo degli sviluppi dell'attività criminosa, comunicando i provvedimenti adottati all'autorità giudiziaria competente per il luogo in cui l'operazione deve concludersi ovvero attraverso il quale si prevede sia effettuato il transito in uscita dal territorio dello Stato ovvero in entrata nel territorio dello Stato delle cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere i delitti.       7. Identico.
      8. Le comunicazioni di cui ai commi 4 e 6 ed i provvedimenti adottati dal pubblico ministero ai sensi del comma 7 sono senza ritardo trasmessi al procuratore generale presso la corte d'appello. Per i       8. Identico.

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delitti indicati all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, la comunicazione è data al procuratore nazionale antimafia.
      9. L'autorità giudiziaria può affidare il materiale o i beni sequestrati in custodia giudiziale, con facoltà d'uso, agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per l'impiego nelle attività di contrasto di cui al presente articolo.       9. Identico.
        10. Chiunque, nel corso delle operazioni di cui al presente articolo, indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che effettuano le operazioni stesse, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da due a sei anni.
      10. Sono abrogati:       11. Identico:

          a) gli articoli 97 e 98 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;

          soppressa;

          b) l'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni;

          a) identica;

          c) l'articolo 12-quater del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

          b) identica;

          d) l'articolo 12, comma 3-septies, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

          c) identica;

          e) l'articolo 14, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 269;

          d) identica;

          f) l'articolo 4 del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438;

          e) identica;

          g) l'articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228.

          f) identica.


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Art. 9.
(Responsabilità degli enti).

Art. 10.
(Responsabilità amministrativa degli enti).

      1. Dopo l'articolo 25-sexies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono inseriti i seguenti:

      1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

      «Art. 25-septies. - (Delitti di associazione per delinquere). - 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

      2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.

      2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.       3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.
      3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica all'ente la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.       4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

      Art. 25-octies. - (Riciclaggio). - 1. In relazione ai reati concernenti il riciclaggio, per i delitti di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

      5. Nel caso di reati concernenti il riciclaggio, per i delitti di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a ottocento quote.

      2. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 1 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.       6. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 5 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.

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      Art. 25-novies. - (Traffico di migranti). - 1. In relazione ai reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a mille quote.       7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.
      2. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 1 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.       8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.

      Art. 25-decies. - (Intralcio alla giustizia). - 1. In relazione ai reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377, 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote».

      9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.

        10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 10.
(Ipotesi speciali di confisca obbligatoria e confisca per equivalente).

Art. 11.
(Ipotesi speciali di confisca obbligatoria e confisca per equivalente).

      1. Dopo l'articolo 240 del codice penale, è inserito il seguente:

      Soppresso.

      «Art. 240-bis. - (Ipotesi speciali di confisca obbligatoria e confisca per equivalente). - Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui agli articoli 270-bis, 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter e 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma, 321, anche se commesso ai sensi dell'articolo 322-bis, secondo comma, 416-bis, 640, secondo comma, numero 1), 640-bis, 640-ter, secondo comma, con esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, 644, 648-bis e 648-ter, ovvero per uno dei delitti


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previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro secondo, è sempre disposta la confisca delle cose che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato, salvo che appartengano a persona ad esso estranea. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti di cui agli articoli 270-bis e 416-bis, è inoltre sempre disposta la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, salvo che appartengano a persona ad esso estranea. Sono comunque fatti salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno.
      Nei casi di cui al primo comma, quando la confisca delle cose che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato non è possibile, il giudice ordina la confisca di somme di danaro, beni od altre utilità di cui il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona fisica o giuridica, per un valore corrispondente a tale prodotto, profitto o prezzo. In caso di usura è comunque ordinata la confisca di un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari. In tali casi, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di danaro o individua i beni o le utilità assoggettati a confisca di valore corrispondente al prodotto, al profitto o al prezzo del reato».       1. Per i reati di cui all'articolo 3 della presente legge, qualora la confisca delle cose che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato non è possibile, il giudice ordina la confisca di somme di danaro, beni od altre utilità di cui il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona fisica o giuridica, per un valore corrispondente a tale prodotto, profitto o prezzo. In caso di usura è comunque ordinata la confisca di un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari. In tali casi, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di danaro o individua i beni o le utilità assoggettati a confisca di valore corrispondente al prodotto, al profitto o al prezzo del reato.
      2. All'articolo 600-septies del codice penale le parole: «, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni ed al risarcimento dei danni, la confisca di cui all'articolo 240 e, quando non è possibile la confisca di beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto. In ogni caso è disposta» sono soppresse.       Soppresso.
      3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, e dall'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, in ordine alla destinazione delle somme confiscate nelle ipotesi previste da tali disposizioni. Resta altresì ferma l'applicazione della disposizione       Soppresso.

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di cui all'articolo 15 della legge 29 settembre 2000, n. 300, limitatamente ai reati ivi considerati.

Art. 11.
(Attività di indagine a fini di confisca).

Art. 12.
(Attività di indagine a fini di confisca).

      1. Dopo l'articolo 430-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

      «Art. 430-ter. - (Attività di indagine a fini di confisca). - 1. Il pubblico ministero può compiere, nel termine e ai fini di cui all'articolo 430, ogni attività di indagine che si rende necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilità soggette a confisca a norma dell'articolo 240-bis del codice penale e dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni».

      1. In relazione ai reati di cui all'articolo 3 della presente legge, il pubblico ministero può compiere, nel termine e ai fini di cui all'articolo 430, ogni attività di indagine che si rende necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilità soggette a confisca a norma dell'articolo 11 della presente legge e dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni.

Art. 12.
(Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575).

Art. 13.
(Attribuzione di competenze al procuratore distrettuale antimafia).

      1. All'articolo 2-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo le parole: «di una misura di prevenzione» sono inserite le seguenti: «ovvero il procuratore distrettuale antimafia»;

          b) al comma 4, dopo le parole: «o il questore» sono inserite le seguenti: «ovvero il procuratore distrettuale antimafia»;

          c) al comma 6, le parole: «e il questore» sono sostituite dalle seguenti: «, il questore e il procuratore distrettuale antimafia».

      1. In relazione ai reati di cui all'articolo 3 della presente legge sono attribuite anche al procuratore distrettuale antimafia le competenze attribuite al procuratore della Repubblica e al questore dall'articolo 2-bis, commi 1, 4 e 6, dall'articolo 2-ter, commi 2, 6 e 7, dall'articolo 3-bis, comma 7, dall'articolo 3-quater, commi 1 e 5 e dall'articolo 10-quater comma 2, della legge 31 maggio 1965, n. 575.

      2. All'articolo 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al secondo comma, dopo le parole: «del questore» sono inserite le seguenti: «, del procuratore distrettuale antimafia»;


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          b) al sesto comma, dopo le parole: «o del questore» sono inserite le seguenti: «ovvero del procuratore distrettuale antimafia»;

          c) al settimo comma, dopo le parole: «ultima dimora dell'interessato» sono inserite le seguenti: «ovvero del procuratore distrettuale antimafia».

      3. All'articolo 3-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, al settimo comma, dopo le parole: «o del questore» sono inserite le seguenti: «ovvero del procuratore distrettuale antimafia».

      4. All'articolo 3-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo le parole: «o il questore» sono inserite le seguenti: «ovvero il procuratore distrettuale antimafia»;

          b) al comma 5, dopo le parole: «o il questore» sono inserite le seguenti: «ovvero il procuratore distrettuale antimafia».

      5. All'articolo 10-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575, al secondo comma, dopo le parole: «o del questore» sono inserite le seguenti: «ovvero del procuratore distrettuale antimafia».

Art. 13.
(Abrogazioni).

      Soppresso.

      1. Gli articoli 322-ter e 640-quater, il quarto comma dell'articolo 270-bis, il settimo comma dell'articolo 416-bis e il sesto comma dell'articolo 644 del codice penale sono abrogati.

Art. 14.
(Modifica dell'articolo 377 del codice penale).

Art. 14.
(Modifica dell'articolo 377 del codice penale).

      1. La rubrica dell'articolo 377 del codice penale è sostituita dalla seguente: «(Intralcio alla giustizia)».

      Identico.


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      2. Dopo il secondo comma dell'articolo 377 del codice penale sono inseriti i seguenti:

      «Chiunque usa violenza o minaccia ai fini indicati al primo comma, soggiace, qualora il fine non sia conseguito, alle pene stabilite in ordine ai reati di cui al medesimo primo comma, diminuite in misura non eccedente un terzo.
      Le pene previste ai commi primo e terzo sono aumentate se concorrono le condizioni di cui all'articolo 339».

      3. All'articolo 7, primo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo la parola: «353,» sono inserite le seguenti: «377, terzo comma,».

Art. 15.
(Interventi in materia di armi da fuoco).

Art. 15.
(Interventi in materia di armi da fuoco).

      1. Al secondo comma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «dieci».

      Identico.

      2. Al primo comma dell'articolo 11 della legge 18 aprile 1975, n. 110, dopo la parola: «matricola», sono inserite le seguenti: «, nonché l'indicazione del luogo di produzione e della sigla della Repubblica italiana o di altro Paese, nel caso di importazione dell'arma da Paese esterno all'Unione europea».

Art. 16.
(Entrata in vigore).

Art. 16.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

      Identico.


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