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PDL 6330

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6330


 

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DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
l'8 febbraio 2006 (v. stampato Senato n. 3660)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

dal vicepresidente del consiglio dei ministri
(FINI)

dal vicepresidente del consiglio dei ministri
(TREMONTI)

e dal ministro per le pari opportunità
(PRESTIGIACOMO)

Disposizioni in materia di pari opportunità tra uomini e donne
nell'accesso alle cariche elettive

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
l'8 febbraio 2006
 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

      1. Per la prima e la seconda elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica successive alla data di entrata in vigore della presente legge, in ciascuna lista di candidati ogni sesso non può essere rappresentato in misura superiore alla metà dei candidati della lista medesima. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima. Nel caso in cui la presentazione delle candidature debba avere luogo per gruppi di candidati, la medesima proporzione deve essere rispettata da ciascun gruppo di candidati.
      2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, qualora ciascuna lista debba essere composta da un elenco di candidati presentati secondo un determinato ordine:

          a) per la prima elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, ogni sesso non può altresì essere rappresentato in una successione superiore a tre;

          b) per la seconda elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, ogni sesso non può altresì essere rappresentato in una successione superiore a due.

      3. Per la prima elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, per i movimenti e i partiti politici presentatori di liste ovvero di gruppi di candidati che non abbiano rispettato la proporzione di cui al comma 1 o la successione di cui al comma 2, lettera a), l'importo del rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, è ridotto per ogni candidato in più rispetto

 

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alla proporzione o alla successione massima consentite, da un minimo del 10 per cento ad un massimo del 50 per cento in misura direttamente proporzionale al numero totale dei candidati del complesso delle liste o dei gruppi di candidati.
      4. Per la seconda elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono ammesse le liste o i gruppi di candidati che non abbiano rispettato la proporzione di cui al comma 1 o la successione di cui al comma 2, lettera b). La disposizione di cui al primo periodo non si applica nel caso in cui la proporzione o la successione non risultino rispettate a seguito di decesso di un candidato. Nel caso in cui la proporzione o la successione non risultino rispettate a seguito di ricusazione o cancellazione di una candidatura, ovvero di rinuncia alla candidatura, si applica in misura doppia la riduzione dell'importo del rimborso per le spese elettorali di cui al comma  3.
      5. Entro tre mesi dalla prima e dalla seconda elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica successive alla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro da lui delegato, riferisce alle Camere in ordine all'applicazione della presente legge ed alle misure necessarie per promuovere ulteriormente le pari opportunità nell'accesso oltre che alle cariche elettive parlamentari, anche alle nomine nel Consiglio superiore della magistratura, nella Corte costituzionale, nelle Autorità e in tutte le cariche che comportano grandi responsabilità e nelle quali è tuttora assai poco rappresentata la presenza femminile.

Art. 2.

      1. All'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 3 è sostituito dal seguente:

      «3. Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata a una lista di candidati

 

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alla carica di consigliere comunale comprendente un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi. In ogni lista, il numero dei candidati dello stesso sesso non può superare i due terzi del numero dei consiglieri da eleggere. l candidati in eccesso al limite di cui al precedente periodo non vengono ammessi, a partire dal fondo dell'ordine di lista».
      2. All'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In ogni lista, il numero dei candidati dello stesso sesso non può superare i due terzi dei consiglieri da eleggere. I candidati in eccesso al limite di cui al precedente periodo non vengono ammessi, a partire dal fondo dell'ordine di lista».

Art. 3.

      1. All'articolo 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

      «2-bis. In ogni gruppo, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi del totale dei candidati. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima.

      2-ter. Ai delegati dei gruppi di candidati, di cui all'articolo 74, comma 3, che non abbiano rispettato nella presentazione delle liste le disposizioni di cui al comma 2-bis, il prefetto irroga, in misura proporzionale ad ogni violazione, la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 10.000 per ogni violazione, fino a un massimo di euro 100.000».


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